Matteo Salvini ed eventuali responsabilità nella vicenda Diciotti

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Raffaele Vairo  

Sono giornate calde per il Governo. In tutti i dibattiti televisivi non si fa altro che parlare della domanda di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini, Senatore e Ministro dell’Interno oltre che Vice Presidente del Consiglio. Nei dibattiti televisivi se ne discute da giorni con la presenza di giornalisti e politici che esprimono le loro opinioni spesso senza conoscere la questione sotto il profilo strettamente giuridico. In particolare, i politici che sono per il diniego dell’autorizzazione a procedere, invocano il principio della separazione dei poteri per cui l’intervento della Magistratura viene visto come un’indebita invasione di campo. Anzi, alcuni affermano irresponsabilmente che la domanda di autorizzazione a procedere sarebbe un mezzo utilizzato dalla Sinistra per provocare la crisi di Governo.

Niente di tutto questo.

Per un esame sereno della questione occorre fare richiamarsi alle norme costituzionali e penali cui il Tribunale dei Ministri fa riferimento nelle 50 pagine del provvedimento con cui richiede al Senato della Repubblica l’autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro.

Ma veniamo ai fatti: il Ministro è accusato di aver commesso il reato di sequestro di persone definito pluriaggravato (art. 605, comma 1, 2 n. 2 e 3 c.p.) “per avere, nella sua qualità di Ministro dell’Interno, abusando dei suoi poteri, privato della libertà personale 177 migranti di varie nazionalità giunti al porto di Catania a bordo dell’unità navale di soccorso U. Diciotti della Guardia Costiera Italiana alle 23:49 del 20 agosto 2018”. “Fatto aggravato dall’essere stato commesso da un pubblico ufficiale e con abuso dei poteri inerenti alle funzioni esercitate, nonché per essere stato commesso anche in danno di soggetti minori di età”.

In soccorso del Ministro sono intervenuti il Presidente del Consiglio, il Ministro Di Maio e il Ministro Toninelli, i quali affermano che quella del Ministro dell’Interno sarebbe stata un’iniziativa coerente con la politica dello Stato sui flussi emigratori. In particolare, il Presidente del Consiglio afferma: “Sento il dovere di precisare che le determinazioni assunte in quell’occasione dal Ministro dell’Interno sono riconducibili a una linea politica sull’immigrazione che ho condiviso nella mia qualità di Presidente del Consiglio con i Ministri competenti, in coerenza con il programma di Governo”. La posizione del Presidente del Consiglio si ispira al dettato dell’art. 95 della Costituzione che gli attribuisce la direzione della politica generale del Governo. Ed è una posizione corretta.

A questo punto occorre fare delle precisazioni.

C’è una questione molto importante che riguarda la natura dell’intervento del Ministro dell’Interno. Il Presidente del Consiglio, noto giurista, vorrebbe far rientrare il comportamento del Ministro dell’Interno tra gli atti tipici dell’azione politica del Potere Esecutivo, per cui l’intervento della Magistratura sarebbe qualificabile quale intrusione del potere giudiziario nell’area del potere esecutivo costituzionalmente attribuito al Governo. In pratica, l’intervento del Tribunale dei Ministri sarebbe un tentativo di censura di atti e provvedimenti emanati nell’esercizio del potere politico. Nel caso di specie, sempre secondo la tesi governativa, gli atti e i provvedimenti del Ministro dell’Interno sarebbero insindacabili proprio in virtù del principio della separazione dei poteri. Ne conseguirebbe il dovere del Senato della Repubblica di tutelare le prerogative del Parlamento e del Governo dall’intrusione di una Magistratura, o parte di essa, con il rigetto della domanda di autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini.

A questo punto è necessario sottolineare che non si può non essere d’accordo con il Governo quando afferma che gli atti di indirizzo di politica generale dell’Esecutivo sono insindacabili. Quello che occorre chiarire è se i conseguenti provvedimenti amministrativi, pur emessi nel rispetto della politica generale del Governo, siano in ogni caso immuni da censure di ordine penale.

E’ noto che il nostro ordinamento costituzionale, che è in linea con i principi espressi dall’Illuminismo, obbliga tutti, nessuno escluso, al rispetto delle leggi, in particolare delle leggi penali. Quindi, nessuno può dichiararsi esente dall’obbligo del rispetto delle leggi, neanche i soggetti a cui la Costituzione attribuisce il Potere Legislativo. Ne consegue che l’esame della domanda di autorizzazione a procedere da parte del Senato della Repubblica dovrebbe vertere solo sulla questione se il Ministro Salvini, nel suo esercizio dei poteri conferitigli, abbia o meno travalicato i limiti costituzionali e, di conseguenza, violato norme penali. Sarà così? Credo che, invece, nell’esame della questione prevarranno esigenze di altra natura, in special modo esigenze elettorali e corporative.

Dalla lettura della domanda di autorizzazione a procedere emerge il convincimento dei giudici che il Ministro dell’Interno avrebbe adottato, nel caso di specie, provvedimenti che travalicherebbero precisi limiti di ordine costituzionale e sovranazionale che dovrebbero, invece, informare l’agire delle Istituzioni. Ricordano i giudici del Tribunale dei Ministri che l’atto politico “rimane tale fino a quando afferisce a questioni di carattere generale che non presentino un’immediata e diretta capacità lesiva nei confronti delle sfere soggettive individuali”, precisando che l’atto politico in senso stretto si caratterizza per due elementi essenziali – uno soggettivo (deve provenire da organo di rilievo costituzionale) ed uno oggettivo (deve contenere disposizioni generali di indirizzo dei pubblici poteri e deve essere libero nei fini). Riconoscono correttamente che la Magistratura, ai sensi dell’art. 7 del diritto processuale amministrativo, non può sindacare gli atti del potere esecutivo emessi nei limiti stabiliti dalla Costituzione, ma affermano, nel contempo, che non può essere impedito da nessuno e, quindi neanche dal Potere Esecutivo, l’effettività della tutela giurisdizionale di cui agli articoli 24 e 113 della Costituzione, principio per il quale non si può tollerare l’esistenza di atti in relazione ai quali sia in radice preclusa ai cittadini la tutela dei propri diritti individuali dinanzi ad un giudice terzo e imparziale”. Da tanto emergerebbe con chiarezza che gli atti e le decisioni del Ministro dell’Interno nei confronti dei 177 migranti non rientrerebbero nel novero degli atti politici in senso stretto.

La conclusione non potrebbe essere che la seguente: le direttive impartite dal Ministro Salvini inciderebbero direttamente sulla sfera giuridica dei suoi destinatari e, quindi, non si sottrarrebbero al sindacato del giudice penale.

Qual è il compito del Senato? La Giunta per l’immunità, in prima istanza, e l’Assemblea, in seconda istanza, devono esaminare la domanda di autorizzazione avendo presente sempre l’interesse generale dello Stato senza lasciarsi influenzare da motivazioni metagiuridiche, perché la corretta affermazione dei principi di diritto è uno dei pilastri della democrazia.

Ma io dubito che i nostri politici, i quali hanno una visione narcisistica del potere, siano capaci di superare le loro visioni particolaristiche in favore dell’interesse generale, nel quale va annoverata l’affermazione della giurisdizione quando risulti violata da attività temerarie da chiunque commesse.

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