Vim Vi Repellere Licet ossia la novella salviniana della legittima difesa

Senza categoria

Di

Raffaele Vairo

Se non è ancora legge poco ci manca. La proposta di legge della maggioranza è stata approvata dalla Camera, ora tocca al Senato. Come è intuibile stiamo parlando della legge che modifica l’art. 52 c.p. e introduce una nuova forma di legittima difesa.

Prima di addentrarci nell’esame della nuova legge occorre fare delle premesse sulla legittima difesa qual è oggi. Il primo comma dell’art. 52 del codice penale statuisce: “Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”. Si tratta di una scriminante che riconosce il diritto di esercizio dell’autotutela privata in deroga al monopolio statale in materia penale. E se ne intuisce la ragione che sta proprio in tutte le situazioni in cui l’intervento dello Stato non possa essere tempestivo con il rischio che la violazione della legge penale non possa essere evitata con grave nocumento all’ordinamento giuridico. La scelta del codice penale si basa sull’ovvia considerazione che l’interesse dell’aggredito, proprio per l’attività delittuosa dell’aggressore, è da ritenersi prevalente. Nell’attuale regime, dunque, è considerata lecita la reazione difensiva rispetto all’attività delittuosa dell’aggressore, a condizione che la difesa sia proporzionata all’offesa. Questa condizione si verifica tutte le volte in cui il pericolo non possa essere evitato se non reagendo contro l’aggressore. Ne segue che il pericolo, per essere inevitabile, deve essere attuale. In altri termini la difesa dal pericolo non deve risultare possibile se non attraverso la reazione da porre in essere nel momento stesso in cui viene tentata l’offesa.

Al riguardo la Cassazione ha specificato che la reazione a difesa dei beni è legittima nelle situazioni in cui il pericolo sia attuale per l’incolumità fisica dell’aggredito o di altri, sempre che non vi sia desistenza da parte dell’aggressore.  Cosicchè, non può essere invocata la legittima difesa da parte dell’imputato il quale, dopo aver disarmato la vittima che lo aveva minacciato con la pistola, riesca a frapporre tra sé e l’avversario l’ostacolo di una autovettura in sosta ed in quella situazione esploda due colpi di pistola il secondo dei quali con esito mortale, giacchè ormai al di fuori esso imputato di una situazione per sé pericolosa suscettibile di diversa valutazione. Quindi, ove il pericolo non sia più attuale deve escludersi la ricorrenza della legittima difesa.

Secondo la novella salviniana, invece, la difesa è sempre legittima nei casi in cui l’aggredito tenti di respingere un’intrusione con violenza e la proporzionalità sussiste sempre se l’aggressione avviene in casa o nel luogo di lavoro. In pratica, la novella introduce il principio per il quale la proporzione è sempre presunta nell’ipotesi in cui la difesa venga realizzata all’interno del domicilio (abitazione e/o luogo di lavoro), con grave limitazione in ordine al procedimento dell’accertamento giudiziale. Il che produrrà problemi durante lo svolgimento dei processi con conseguenti pronunciamenti sul fondamento in ordine alla costituzionalità della norma. Infatti, secondo il nostro ordinamento costituzionale, l’autotutela non può essere considerata sconfinata e, anzi, il diritto alla legittima difesa non può prescindere da un giudizio circa il bilanciamento con altri interessi in gioco, anche in rapporto a interessi del soggetto che si è posto nella condizione di subire una reazione difensiva.

Altra presunzione è quella prevista dal nuovo articolo 52 del codice penale, secondo il quale agisce sempre in stato di legittima difesa colui che attua il respingimento dell’intrusione realizzata con armi o altri mezzi di coazione fisica. Il che rende impossibile l’accertamento del giudice al quale è affidato il relativo processo. E’ evidente l’intento della Lega di Salvini di rendere soddisfazione al desiderio di vendetta che promana da una popolazione bombardata di notizie che alimentano l’insicurezza e la paura , specialmente delle persone che vivono nelle periferie delle grandi città, dove la delinquenza comune è maggiormente percepita.

In conclusione, io già immagino che vi saranno molteplici eccezioni circa la fondatezza costituzionale di alcune norme, introdotte da questa legge, sospettate di incompatibilità con i sacri principi costituzionali.

Ma non manca un aspetto che posso tranquillamente condividere: si tratta della norma che dispensa l’aggredito dal pagamento delle spese di giudizio, ovviamente quando la legittimità della difesa venga riconosciuta dal giudice.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

CAPTCHA ImageChange Image

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Traduci
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube