Futuro politica di coesione: contributo per posizione italiana

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La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 21 febbraio scorso ha condiviso una posizione sul “Futuro della Politica di Coesione”.  Nel documento sono espresse le principali criticità individuate dalle Regioni e formulate alcune priorità di intervento. Il testo è stato poi inviato dal presidente Stefano Bonaccini al ministro per il Sud, Barbara Lezzi, al ministro per gli affari regionali, Erika Stefani, e al ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Enzo Moavero Milanesi, affinché il Governo ne “tenga conto  nel rappresentare la posizione italiana nel negoziato europeo”.
Si riporta di seguito il testo integrale del documento (pubblicato anche nella sezione “Conferenze” del portale www.regioni.it) .
Contributo delle Regioni e Province autonome sul futuro della politica di coesione
Osservazioni generali
1. Continuare ad intraprendere azioni al “livello territoriale più appropriato” rafforzando il ruolo delle Regioni/Province autonome e degli enti locali nel gestire i programmi il più vicino possibile ai cittadini, e nel promuovere un approccio place-based, in linea con i principi della sussidiarietà, della governance multilivello e del partenariato, prevendendo un effettivo coinvolgimento delle Regioni fin dalla fase di definizione dell’Accordo di Partenariato;
2. occorre che alle Regioni e agli enti locali siano riconosciuti visibilità e ruolo, sia nel Regolamento disposizioni comuni sia in quelli specifici di fondo;
3. prevedere misure normative e programmatorie specifiche per compensare la discontinuità territoriale, basate su un indice di “perifericità insulare” da definire principalmente sulla base dell’estensione territoriale, della popolazione interessata e della distanza chilometrica e temporale dal continente e dalle aree più sviluppate del Paese;
4. prevedere misure normative e programmatorie specifiche che considerino la politica di coesione nella sua triplice dimensione economica, sociale e territoriale, prestando particolare attenzione, con riguardo a quest’ultima, in accordo con l’articolo 174 del TFUE, allo sviluppo delle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali quelle insulari, transfrontaliere e di montagna;
5. operare semplificazione ad esempio mediante la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dalla normativa in materia di aiuti di Stato, l’esplicitazione in disposizioni attuative del principio di proporzionalità in riferimento alla gestione, ai controlli e alla concentrazione tematica.
Obiettivi e regole generali relative al sostegno
6. Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale sia nelle aree urbane che nelle aree con gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici che hanno difficoltà ad accedere ai servizi di base (isole e aree interne), in coerenza con il dettato dell’art. 174 del TFUE;
7. contrarietà alla rimozione del FEASR dal regolamento sulle disposizioni comuni, per non pregiudicare l’approccio integrato dei Fondi strutturali e di investimento nelle aree rurali e continuare a mantenere una programmazione regionalizzata anche nell’attuazione della PAC;
8. Fondo sociale europeo all’interno della politica di coesione (come strumento per investire in capitale umano e a tutela dell’inclusione sociale).
Approccio strategico
9. “Territorialità delle risorse” in relazione al trasferimento tra fondi o dai fondi al programma InvestEU o ad altri strumenti europei in regime di gestione diretta od indiretta e equilibrio della distribuzione delle risorse tra territori, tenendo conto che il mantenimento delle risorse deve essere considerato a livello regionale;
10. più chiara esplicitazione del livello amministrativo di assolvimento delle nuove condizioni abilitanti (con particolare riferimento alle condizioni abilitanti orizzontali attinenti a materie di competenza statale) e della relazione, da un lato, tra eventuale mancato soddisfacimento di una condizione abilitante e inserimento, in domande di pagamento, di spese relative a obiettivi specifici legati alla stessa e, dall’altro, tra la mancata comunicazione della Commissione allo Stato membro dell’avvenuto soddisfacimento e la possibilità di presentare domande di pagamento legate alla stessa;
11. dotazione chiara e certa per tutto il finanziamento settennale;
12. ferma opposizione all’imposizione di condizionalità macroeconomica nel legame tra Fondi SIE e Semestre europeo;
13. si chiede di eliminare le previsioni di cui all’art. 15 al comma 1 e al comma 7. Tali previsioni subordinano eccessivamente le necessarie certezze in ordine alla disponibilità finanziaria e alla stabilità delle strategie programmate a livello dei PO ad eventuali variazioni di condizioni di contesto non governate dagli Stati membri o dai soggetti attuatori dei PO, o da variazioni di orientamenti del Consiglio europeo;
14. lo spostamento della componente 5 “Investimenti interregionali per l’innovazione” dal Regolamento Interreg al regolamento FESR non deve incidere negativamente sull’ammontare complessivo delle risorse assegnate all’obiettivo della cooperazione territoriale europea, il coinvolgimento delle Regioni nella governance e nell’attuazione dovrebbe comunque essere mantenuto;
15. richiesta di chiarezza sulle procedure operative per il collegamento tra Semestre europeo e i suoi strumenti e politica di coesione; a patto di una dimensione territoriale nel Semestre europeo, dove le raccomandazioni specifiche per Paese siano frutto dell’applicazione del principio di partenariato, (emendamento 34 all’art.18 RDC). Per quanto riguarda il FSE+ si osserva che gli obblighi di concentrazione, anche rispetto alle Raccomandazioni Paese, non possono limitare la capacità delle politiche di andare incontro alle esigenze territoriali. Si può sostenere l’approccio alla concentrazione tematica, ma rimarcando l’esigenza di maggiore flessibilità e sottolineando che le scelte di concentrazione dovrebbero prioritariamente avvenire sulla base dei bisogni di sviluppo e di crescita dei territori.
Programmazione
16. Necessità di un rapporto integrato e sinergico PON/POR rispetto al territorio; nello specifico, necessità di definire la previsione dei PON solo laddove strettamente necessario per incompatibilità con la natura di un POR, tenendo in ogni caso in debita considerazione le esperienze della Programmazione 2014-2020.Attraverso una visione unitaria, infatti, si potrebbe raggiungere l’importante obiettivo di valorizzare tutte le possibili aree di integrazione tra le azioni dei principali programmi e strumenti finanziari comunitari, nazionali e ordinari del ciclo di programmazione 2021/2027;
Nell’ambito della politica di coesione, è necessario definire una visione unitaria capace di declinare in maniera sinergica la programmazione dei fondi che concorrono alle politiche di sviluppo del territorio, a livello nazionale e regionale.
17. necessità di un innalzamento dei tassi previsti per l’assistenza tecnica FESR;
18. necessità di razionalizzare la struttura dei programmi e una riduzione dei tempi per l’approvazione delle modifiche ai programmi che non può essere equivalente ai tempi per la prima approvazione degli stessi; emerge inoltre la necessità di specificare, come nella programmazione attuale (cfr. art. 10 del Regolamento 1303/2013) quali parti dei programmi sono approvate con Decisione della Commissione europea e quali invece non richiedono, in caso di modifica, una nuova decisione, al fine di semplificare gli adeguamenti dei PO che non hanno impatti di rilievo;

19.  richiesta di rivedere, almeno per le regioni con un livello di RNL inferiore al 75%, la possibilità di concentrare le risorse non solo sugli obiettivi 1 e 2.

Sorveglianza, valutazione, comunicazione e visibilità
20.  Richiesta di riduzione degli oneri amministrativi derivanti dalla normativa sugli aiuti di stato, ad esempio, ove possibile, attraverso l’autorizzazione degli aiuti all’atto dell’approvazione dei programmi e richiesta di omogeneità di regole tra programmi a gestione concorrente e programmi a gestione diretta; inoltre, si fa presente una potenziale criticità relativa alla condizione abilitante in tema di aiuti di Stato con specifico riferimento al controllo sulle imprese in difficoltà. Una semplificazione della definizione di impresa in difficoltà potrebbe rendere più agevole la predisposizione di strumenti di controllo a livello centrale e, conseguentemente, la messa a disposizione alle AdG;
21.  anche con riferimento al tema aiuti di stato è opportuno evitare duplicazioni, ove possibile, tra regole fondi e disciplina aiuti di Stato, rendendo coerenti le regole Fondi SIE con la disciplina aiuti. Inoltre, al fine di garantire un avvio di programmazione con regole di contesto definite si rileva che l’eventuale modifica della disciplina aiuti a partire dal 2022 impatterà sulla impostazione delle prime misure (potenzialmente già nel 2021);
22.  in materia di gestione e controllo, evitare duplicazioni, consentendo l’utilizzo della normativa nazionale conforme.
Sostegno finanziario
23. Richiesta di introdurre condizioni di semplificazione delle procedure di audit/valutazione sugli strumenti finanziari, in particolare i controlli dovrebbero essere a livello di beneficiario e non a livello di destinatario. Si chiede di ripristinare il meccanismo in vigore nella programmazione 2014-2020 che consente di dichiarare a tranche in anticipazione le risorse impegnate per gli strumenti finanziari;
24. introdurre la possibilità di reimpiego delle risorse restituite dagli strumenti finanziarianche per altre forme di sostegno.
Gestione finanziaria
25. Accrescere il tasso di prefinanziamento portandolo da un pagamento annuale proposto dello 0,5% in media ad almeno il 2%;
Mantenere l’attuale regola “n+3” (per evitare la sovrapposizione tra la chiusura dell’attuale periodo di programmazione e il primo obiettivo n+2 di quello nuovo, facendo gravare sull’attuazione dei programmi un notevole onere amministrativo). Se non fosse percorribile tale strada, si auspica una gradualità nel ritorno all’”n+2”;
27. eliminare la presentazione/chiusura annuale dei conti in quanto rappresenta un onere amministrativo per le amministrazioni titolari di PO, dal momento che le operazioni finanziate hanno durata pluriennale, le stesse non riescono ad essere incluse nell’ambito dell’anno contabile.
Quadro finanziario
28. Mantenere l’attuale livello dei tassi di cofinanziamento all’85% (per le regioni meno sviluppate e quelle ultraperiferiche, nonché per il fondo di coesione e l’obiettivo della CTE) al 70% (per le regioni in transizione) e al 50 % (per le regioni più sviluppate, evitando il disimpegno dei fondi, specie nelle regioni meno sviluppate, e la ridotta attrattiva della politica di coesione, in particolare nelle regioni più sviluppate) e parallelo mantenimento dei tassi di cofinanziamento nazionali;
29. occorre che siano destinate al FSE+ risorse aggiuntive, dal momento che il nuovo strumento ingloba altri programmi, compresa la linea di intervento per l’occupazione giovanile cui era destinata una dotazione specifica nel periodo 2014-2020. La proposta della Commissione, invece, riduce la dotazione finanziaria del FSE+ di circa il 6%, a fonte di un incremento nel numero di obiettivi e di un ampliamento degli stessi;
30. valutazione negativa della fissazione di un massimale per l’IVA come spesa ammissibile (5.000.000 euro), perché rischia di rendere i programmi meno interessanti per i richiedenti, in particolare, nel caso di progetti infrastrutturali di grandi dimensioni;
31. l’orizzonte temporale della programmazione deve essere mantenuto su 7 anni, stabilendo le dotazioni finanziarie anche per il 2026-2027, al fine di assicurare la continuità della principale politica d’investimento dell’Unione;
32. invito alla Commissione a rivalutare la somma ponderata della quota della popolazione delle regioni frontaliere NUTS 3 e NUTS 2 e della quota della popolazione totale di ciascuno Stato membro, per i programmi di cooperazione transfrontaliera e transnazionale;
33. in relazione al punto precedente, occorre modificare nell’allegato XXII (programmi di cooperazione transfrontaliera e transnazionale) dei criteri di calcolo per l’assegnazione dei fondi, basati sulla popolazione, escludendo categoricamente l’applicazione del criterio dei 25 km, al fine di mantenere gli assetti geografici della programmazione 2014-2020.

Cooperazione territoriale europea
34. La Conferenza richiama la propria posizione del 20 settembre 2018 sul futuro della Cooperazione territoriale europea.
Governance
35. Scorporare il cofinanziamento regionale e statale dal computo del Patto di Stabilità (escludere del co-finanziamento nazionale dai vincoli di bilancio per assicurare la continuità della principale politica di investimento dell’Unione);
36. strategie macroregionali: richiamare il loro rafforzamento nel quadro programmatorio fondi SIE, introducendo meccanismi di convergenza dei programmi operativi su obiettivi e progetti macroregionali;
37. intervenire nella bozza di Regolamento FESR, indicando più esplicitamente, nel quadro della realizzazione degli altri obiettivi, la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, come inteso dalla Convenzione UNESCO.

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