I proprietari di due appartamenti in condominio chiedevano la rimozione di alcuni pali per l’alta tensione, installati dalla società proprietaria degli impianti ferroviari situati al confine con l’edificio condominiale.
Tribunale, prima, e Corte d’Appello poi, condannavano la società applicando la Legge quadro n. 36/2001 (Protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici). Secondo i giudici, infatti, nonostante la scienza medica non avesse accertato un nesso causale tra esposizione ai campi elettromagnetici ed effetti negativi sulla salute, occorreva applicare il principio di precauzione, in base al quale il danno alla salute è presunto indipendentemente dall’assenza di prova sul nesso di causalità. La Corte di Cassazione (sentenza n. 8277 del 25 marzo 2019), ha invece dato ragione alla società proprietaria degli impianti.
La legge quadro n. 36 del 2001, all’art. 1, comma 1, lett. b) indica, tra le sue finalità, l’attivazione di «misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all’art. 174, paragrafo 2 del Trattato istitutivo dell’Unione Europea” e l’assicurazione della “tutela dell’ambiente e del paesaggio» e dell’ «innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l’intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili».
La competenza delle Regioni. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 307 del 2003, ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle leggi regionali che avevano introdotto livelli di tutela superiori a quanto stabilito dalla Legge quadro. In particolare, la Consulta ha affermato che «la ratio della fissazione dei valori-soglia (limiti di esposizione, valori di attenzione, obiettivi di qualità definiti come valori di campo), rimessa allo Stato, non consiste esclusivamente nella tutela della salute dai rischi dell’inquinamento elettromagnetico, ma risponde ad una ratio più complessa e articolata, trattandosi, da un lato, di proteggere la salute della popolazione dagli effetti negativi delle emissioni elettromagnetiche e, dall’altro, di consentire, anche attraverso la fissazione di soglie diverse in relazione ai tipi di esposizione, ma uniformi sul territorio nazionale, la realizzazione degli impianti e delle reti, rispondenti a rilevanti interessi nazionali, come quelli che fanno capo alla distribuzione dell’energia e allo sviluppo dei sistemi di telecomunicazione».
In sostanza, la fissazione a livello nazionale dei valori-soglia, non derogabili dalle Regioni nemmeno in senso più restrittivo, rappresenta il punto di equilibrio fra le esigenze contrapposte di evitare al massimo l’impatto delle emissioni elettromagnetiche, e di realizzare impianti necessari al paese. La competenza delle Regioni in materia di trasporto dell’energia e di ordinamento della comunicazione è di tipo concorrente, vincolata ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.
La soluzione del caso. Nel caso in esame la Suprema Corte contesta il ragionamento seguito dai giudici del merito. Infatti, la Corte d’appello avrebbe dovuto adeguarsi alle previsioni normative, contenute nella citata Legge quadro n. 36/2001 e nel DPCM n. 200/2003, in ordine al superamento dei limiti di esposizione e del valore di attenzione in essi fissati, trattandosi peraltro dell’unico criterio di valutazione adottato per verificare l’intollerabilità delle immissioni.
Difatti, quanto al superamento del parametro di cui “all’obiettivo di qualità”, l’art.4 del DPCM n. 200/2003 si riferisce solo alla “progettazione di nuovi elettrodotti”; sicché, tale disposizione non era applicabile al caso di specie in quanto era del tutto incontestato che si trattava di un elettrodotto già esistente.
Quindi, sulla base del principio di precauzione, non vi era stata una corretta applicazione della normativa assunta come parametro di riferimento per accertare l’intollerabilità delle immissioni ed il pericolo di danno alla salute. Per tali ragioni, il ricorso della società è stato accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’appello che dovrà rivalutare la questione.
Giuseppe Nuzzo (condominioweb.com)