Riscaldamento centralizzato. Il regolamento di condominio non può vietare il distacco

Noi e il condominio

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L’articolo 1118 del codice civile stabilisce che ciascun condomino può distaccarsi dal riscaldamento centralizzato, a due condizioni:
-che dal suo distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini;

-che il rinunziante continui a concorrere al pagamento delle spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma.

A tali condizioni, il singolo condomino può  rinunciare all’uso del riscaldamento centralizzato, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini. La delibera assembleare che, pur in presenza di tali condizioni, respinga la richiesta di autorizzazione al distacco è nulla per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune.

Partendo da queste premesse, il Tribunale di Roma, sentenza n. 7568 dell’8 aprile 2019, ha stabilito che il distacco dal riscaldamento centralizzato possa essere eseguito anche a fronte di un divieto di distacco previsto dal regolamento di condominio di natura contrattuale.

Secondo il giudice, il regolamento di condominio, anche se contrattuale, approvato cioè da tutti i condomini e richiamato in tutti gli atti di acquisto (o semplicemente trascritto), non può pertanto derogare alle disposizioni richiamate dall’art. 1118 c.c., comma 4, c.c.

Il regolamento, in sostanza, anche se contrattuale, non può menomare i diritti che ai condomini derivino dalla legge. Ed il distacco dall’impianto centralizzato – se sono soddisfatte tutte le condizioni sopra indicate – configura un vero e proprio diritto del singolo condomino, che non può essere ostacolato dal regolamento contrattuale.  Si tratterebbe in questo caso di un contratto stipulato diretto ad ostacolare “interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”, in violazione dell’art. 1322 c.c., che in questo caso si identificano con il risparmio energetico ed economico derivante dal distacco, entrambi interessi che il Legislatore, riconoscendo la possibilità del distacco, ha inteso tutelare.

Del resto – osserva il Tribunale di Roma – con riferimento al distacco delle derivazioni individuali degli impianti di riscaldamento centralizzato ed alla loro trasformazione in impianti autonomi l’ordinamento ha mostrato di privilegiare dette trasformazioni nell’ottica del preminente fine generale del risparmio energetico.

Inoltre, «l’eventuale effetto pregiudizievole del distacco per l’impianto comune e per i condomini non distaccatisi deve essere verificato in concreto, di talché l’astratto divieto regolamentare – che, se non supportato a un effettivo vantaggio per gli altri condomini rimane espressione puramente egoistica, a fronte dell’interesse anche del singolo di conseguire un corrispondente risparmio economico – non appare meritevole di tutela dell’ordinamento in quanto contrario al generale principio costituzionale di solidarietà sociale».

Giuseppe Nuzzo

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