Persiane di diverso colore e decoro architettonico dell’edificio

l colore delle persiane può essere elemento caratterizzante il decoro architettonico dell’edificio? I casi e le conclusioni in materia di colore delle persiane

Noi e il Condominio

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Articolo di Alessandro Gallucci (Fonte: www.condominioweb.com)

Le persiane sono dei serramenti che servono a riparare i retrostanti che servono dalla luce del sole, pur permettendone il passaggio in ragione della regolazione delle stecche, e gli infissi immediatamente retrostanti dagli agenti atmosferici.

Solitamente le persiane sono in legno, anche se oramai sono sempre più diffusi questi serramenti in materiali diversi, anche simili esteticamente, ma più resistenti. Si pensi ad esempio alle persiane in alluminio, in pvc, in ferro e acciaio.
Le persiane, così definite e descritte, possono essere poste a servizio:

-di unità immobiliari in proprietà esclusiva;
-di unità immobiliari in proprietà comune (si pensi all’alloggio del portiere);
-di spazi ed ambienti in proprietà comune (si pensi alle scale).

In sostanza ciò vuol dire che le persiane, manufatti che s’inseriscono nella facciata dell’edificio, sono elementi in gradi d’incidere sul decoro architettonico dell’edificio.

In particolare il colore della persiana (non solo, ma principalmente), può essere determinante per contestazioni afferenti l’alterazione dell’estetica dello stabile.

Quando può dirsi leso il decoro architettonico di un edificio? Quali sono le conseguenze?

Qui di seguito vedremo la connessione tra persiane di diverso colore e decoro architettonico dell’edificio.

Decoro architettonico dell’edificio. Il decoro architettonico dell’edificio, ci dice ormai da anni la Corte di Cassazione, altro non è se non l’insieme delle linee , sia pur estremamente semplici, che connotano l’estetica dell’edificio contribuendo a renderlo esteticamente gradevole (su tutte si veda Cass. n. 851/2007).

Il decoro architettonico è bene suscettibile di alterazione economica: un’alterazione è un peggioramento dell’estetica dell’edificio, ossia – per semplificare – un imbruttimento del palazzo (si veda ad es. Cass. n. 1286/2010).

Il decoro architettonico è considerato bene comune, ma non tutti gli elementi che concorrono a comporlo sono tali. Può accadere che i beni determinanti per la configurazione estetica dell’edificio siano in proprietà esclusiva: le persiane rappresentano proprio una di queste ipotesi.

Decoro architettonico e parti in proprietà esclusiva. Chi ha dimestichezza con la materia condominiale conosce bene le diatribe riguardanti la condominialità o meno di particolari elementi della parte frontale del balcone.

Per le persiane la situazione è diversa: se esse sono poste a servizio di unità immobiliari in proprietà esclusiva, allora non sorge dubbio alcuno sulla loro proprietà, cioè esclusiva. Lo stesso dicasi per quelle a servizio di ambienti condominiali.

Nel primo caso, nonostante la proprietà esclusiva, le persiane s’inseriscono comunque in un elemento, la facciata, che è bene in proprietà condominiale. Questa interferenza non passa inosservata in ambito normativo.

È così che il codice civile all’art. 1122, guardando alle opere su parti in proprietà esclusiva specifica che esse devono avvenire, tra le altre cose, senza ledere il decoro architettonico dell’edificio. il cambio di colore della persiana può alterare il decoro dell’edificio.

Persiane di diverso colore, quando c’è alterazione del decoro architettonico
S’immagini un qualunque edificio, con la facciata color crema e le persiane verdi. All’improvviso un condòmino cambia i suoi serramenti mettendoli di colore nero.

Difficile affermare che quella variazione non debba essere considerata alterativa del decoro dell’edificio.

Difficile, ma non per questo automatico: com’è stato più volte specificato dalla Cassazione, l’alterazione del decoro non dev’essere valutata solamente con specifico riferimento alla variazione oggetto d’esame, ma considerando la situazione complessiva, ovvero allo stato dei luoghi ivi comprendono anche precedenti alterazioni dell’estetica dell’edificio.

In tal senso è stato affermato che «il giudice trovandosi a valutare se sussista lesione del decoro architettonico di un fabbricato condominiale, a cagione di un intervento operato dal singolo condomino sulla struttura, deve tenere anche conto delle condizioni nelle quali versava l’edificio prima del contestato intervento, potendo anche giungersi a ritenere che l’ulteriore innovazione non abbia procurato un incremento lesivo, ove lo stabile fosse stato decisamente menomato dai precedenti lavori» (Cass. 8 maggio 2017 n. 11177).

Come riportare queste considerazioni alle persone di diverso colore? Le conclusioni possono essere tre:

la variazione di colore non incide sul decoro architettonico perché per caratteristiche originarie dell’edificio le persiane sono tutte di colore diverso, senza alcuna particolare alternanza cromatica (ipotesi difficile, ma non impossibile);
la variazione cromatica del serramento non incide sul decoro architettonico in quanto per precedenti interventi (non solo e non necessariamente sulle persiane) l’estetica dell’edificio risulta già compromessa;
la variazione del colore delle persiane incide sul decoro architettonico.
Persiane di diverso colore alterazione decoro architettonico e conseguenze
Questa ultima ipotesi può dirsi realizzata, per l’appunto, quando il cambio di colore sia tale da peggiorare l’estetica dell’edificio.

Una bruttura che non possa inosservata e che cagiona danno, in termini di deprezzamento, allo stabile e conseguentemente alle unità immobiliari ivi ubicate.

Certo, questa conclusione può essere raggiunta solamente in seguito ad un giudizio civile che accerti l’alterazione e quindi disponga conseguentemente (se richiesto), ossia la rimozione degli elementi (persiane) alterative del decoro architettonico dell’edificio.

La così detta riduzione in pristino dello stato dei luoghi necessaria ad eliminare l’alterazione e per l’appunto ripristinare lo status quo ante.

Il contenzioso sull’alterazione del decoro dell’edificio, ai sensi dell’art. 71-quater disp. att. c.c. e 5 d.lgs n. 28/2010, deve essere obbligatoriamente preceduto da un tentativo da un tentativo di mediazione.

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