Per i matrimoni forzati il Codice Rosso prevede fino a 7 anni di carcere

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Le nuove disposizioni si applicano “anche quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia”

Al cittadino bosniaco arrestato a Pisa con l’accusa di picchiare le figlie anche perché rifiutavano di sposare i cugini, è stato contestato pure il reato di “Costrizione o induzione al matrimonio” introdotto poco più di un mese fa con la legge 69/2019, meglio nota come “Codice Rosso”.

Il provvedimento, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, introduce tra l’altro una norma pensata ad hoc contro il fenomeno dei “matrimoni forzati”: si tratta del nuovo articolo 558-bis del Codice penale, che fa seguito alla norma sull'”Induzione al matrimonio mediante inganno” (art. 558).

“Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni”, prescrive il primo comma del nuovo articolo. “La stessa pena – si legge al secondo comma – si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell’autorità derivante dall’affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile”.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di 18 anni ed è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di 14 anni. Le nuove disposizioni si applicano “anche quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia”.

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