Organismo dei Confidi Minori (Ocm) – avvio della gestione dell’elenco

Attualità & Cronaca

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A partire dal 10 febbraio 2020, l’Organismo Confidi Minori (OCM) ha avviato la gestione dell’elenco dei confidi previsto dall’art. 112 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993. Le informazioni per presentare le istanze di iscrizione al nuovo elenco sono disponibili sul sito dell’OCM all’indirizzo www.organismocm.it.

I confidi minori iscritti nella sezione dell’elenco generale ex previgente art. 155, comma 4, del Testo Unico bancario possono continuare a operare per un periodo di 12 mesi dall’avvio dell’OCM (cd. periodo transitorio che si concluderà il  10 febbraio 2021). L’istanza di iscrizione nel nuovo elenco tenuto dall’OCM va presentata all’Organismo almeno tre mesi prima della scadenza del periodo transitorio (vale a dire entro il 10 novembre 2020).

Qualora non abbiano presentato istanza di iscrizione all’OCM entro il predetto termine o in caso di mancato accoglimento dell’istanza, i confidi deliberano la liquidazione della società ovvero modificano il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento all’attività riservata di rilascio di garanzie mutualistiche.

La Banca d’Italia cessa di ricevere nuove istanze di iscrizione ma continua a tenere l’elenco dei confidi minori ex previgente art. 155, comma 4 del Testo Unico bancario fino alla scadenza del periodo transitorio.

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