Violenza di genere: ogni 15 minuti una donna è vittima di “femminicidio” o “stalking”

Femminicidi & Violenza

Di

Monica Montanaro

Lo stalking è una forma di aggressione fisica o psicologica e di persecuzione ripetuta e indesiderata nei confronti di un’altra persona. Il termine stalking (dall’inglese “to stalk“, che significa appostare, seguire, tampinare) rappresenta una: “forma di aggressione messa in atto da un persecutore che irrompe in maniera ripetitiva, indesiderata e distruttiva nella vita privata di un altro individuo, causando a quest’ultimo gravi conseguenze fisiche o psicologiche”, secondo l’orientamento giurisprudenziale.

Con il termine stalking ci riferiamo, quindi, ad una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo che affligge un’altra persona, perseguitandola e generandole stati di ansia e paura, che possono arrivare a compromettere la sua quotidianità. Alcuni dei possibili comportamenti messi in atto dallo stalker: comunicare continuamente mediante telefono, sms, lettere, mail a qualsiasi orario; lasciare messaggi sui social network, oppure sull’automobile, porta di casa, luogo di lavoro; pedinare la vittima; investigare su come la vittima trascorre la giornata; inviare messaggi indesiderati; diffamare o oltraggiare direttamente la vittima;
Danneggiare le proprietà della vittima; compiere aggressioni fisiche o sessuali nei confronti della vittima; minacciare direttamente la vittima e le persone ad essa vicine.

Tutti questi comportamenti condividono la medesima caratteristica: sono persecutori e insistenti e la vittima che li subisce ne risulta impaurita e angosciata. Talvolta queste emozioni negative impediscono che il reato sia denunciato alle autorità competenti. Diverse ricerche hanno messo in luce che sono molti i soggetti che non rivelano le persecuzioni subìte, a causa del timore delle ripercussioni che la denuncia stessa potrebbe poi comportare.

Solo di recente il fenomeno è stato inquadrato con un nome e una precisa collocazione in ambito psicologico e psichiatrico.In recepimento delle normative internazionali, il legislatore italiano ha introdotto nel 2009 il delitto di stalking introdotto con il D.L. n. 11 del 23 febbraio 2009, dedicato alle misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. Il 23 aprile 2009 il decreto legge è stato poi convertito nella legge n° 38, prevedendo l’art. 612-bis del codice penale. E nel 2013 si legifera la prima legge sul femminicidio (l. n. 219/2013), inasprendo le pene per tutta una serie di reati (stalking, violenza sessuale, maltrattamenti) e apportando una serie di modifiche al codice di procedura penale anche in tema di misure cautelari (come l’applicazione del braccialetto elettronico al soggetto sottoposto alla misura dell’allontanamento dalla casa familiare, art. 282 bis c.p.p.).

La vittima perseguitata dallo stalker manifesta sensazioni ed emozioni intense, che vanno da un iniziale stato di allerta e di stress psicologico a intensi e pervasivi vissuti di preoccupazione, di paura per la propria vita, di rabbia e disprezzo per il molestatore, di colpa e vergogna per quello che sta loro accadendo.
La dimensione privata e personale viene violata, il senso di colpa e la vergogna per quello che sta accedendo favoriscono l’isolamento, la chiusura e, di conseguenza, le richieste d’aiuto e soccorso si riducono. In questo modo, la vittima finisce per sviluppare intensi stati d’ansia, disturbi del sonno e veri e propri quadri psicopatologici.

La violenza di genere è purtroppo un fenomeno in espansione a livello mondiale. In Italia, nel 2019, secondo l’ultimo report diffuso dalla Polizia di Stato, si parla di 88 vittime ogni giorno: una donna ogni 15 minuti: nell’83% dei casi il delitto è avvenuto tra le mura domestiche; ma molte altre sono le donne che sopravvivono subendo violenze di tipo fisico, sessuale e psicologico.

Il corteggiamento pressante e ossessivo, i comportamenti ripetuti in maniera costante e sempre uguale, sono “atti persecutori”. Per presentare una denuncia, e vedere riconosciuto il reato di stalking, non è necessario aver subìto violenze e minacce. Basta dimostrare che una persona si comporta in maniera invasiva della propria vita fino a provocare uno stato di ansia. Il riconoscimento del reato da parte dei giudici segna un punto fondamentale nella lotta a questo tipo di reati perché serve a ribadire la necessità di prendere tutte le misure preventive – prima fra tutte il divieto di avvicinarsi alla vittima – per scongiurare rischi più gravi, visto che in molti casi si arriva alle lesioni e addirittura all’omicidio.

Donne e minori subiscono violenze e soprusi ogni giorno. Per difendersi è fondamentale conoscere e far valere i propri diritti.  Secondo i dati diffusi il 20 novembre 2019 dal rapporto “Femminicidio e violenza di genere in Italia” della La Banca Dati EURES, la violenza di genere non cala. Nel 2018 sono stati 142 i femminicidi (+ 0,7% sull’anno precedente), di cui 78 per mano di partner o ex partner. L’85% dei femminicidi infatti avviene in famiglia, anche se nella metà dei casi a uccidere sono altri familiari. Nel 28% dei casi “noti”, le donne uccise avevano subito precedenti maltrattamenti spesso note a terze persone. Maltrattamenti, atti di stalking, violenze sessualipercosse, nel 60% dei casi sono commessi dall’ex partner. Nel complesso i femminicidi seguono un trend diverso da quello dell’insieme degli omicidi commessi in Italia, che sono in forte calo anno dopo anno. Le armi da fuoco sono il mezzo più utilizzato (32,4% dei casi), il 23% delle donne è stata uccisa con arma da taglio e un altro 23% a mani nude.

Non parliamo in generale di omicidi di donne, ma di “femminicidi”: .”una violenza estrema da parte dell’uomo contro la donna proprio perché donna. Quando parliamo di femminicidio quindi non stiamo semplicemente indicando che è morta una donna, ma che quella donna è morta per mano di un uomo in un contesto sociale che permette e avalla la violenza degli uomini contro le donne”, secondo il pensiero di Diana Russell riportato nel libro “Femicide: The Politics of woman killing”. E i femminicidi sono il 38% degli omicidi commessi in Italia nel 2018, che i femminicidi familiari sono l’85% dei femminicidi e che i femminicidi di coppia sono il 75% di quelli familiari”, pubblicato nel rapporto della Banca Dati EURES.

Le vittime sono italiane in altissima percentuale, si parla dell’80,2% dei casi, con colpevoli italiani nel 74% dei casi. L’affermazione che per alcuni reati come i maltrattamenti, le percosse o la violenza sessuale il genere assuma un ruolo preponderante, è dimostrata dai dati: nel periodo gennaio 2016-agosto 2019, le vittime di sesso femminile sono aumentate, passando dal 68% del 2016 al 71% del 2019. 

L’Istat ha evidenziato un dato allarmante: l’insufficienza della presenza sul territorio dei centri anti-violenza. La legge di ratifica della Convenzione di Instanbul del 2013, infatti, prefissa come obiettivo quello di avere un centro anti-violenza ogni 10 mila abitanti. Al 31 dicembre 2017 sono attivi in Italia 281 centri anti-violenza, pari a 0,05 centri per 10 mila abitanti.

Ad agosto 2019 è entrata in vigore la legge n. 69, cd. “Codice rosso” (D.D.L. 1200/2019), che ha innovato e modificato la disciplina penale, sia sostanziale che processuale, della violenza domestica e di genere, corredandola di un ulteriore inasprimento delle pene rispetto ai reati di maltrattamenti e stalking e in questo caso anche di omicidio (punito con l’ergastolo se aggravato dalle relazione personali), introduce il reato di revenge porn (punisce chi realizza e diffonde immagini o video privati, sessualmente espliciti, senza il consenso delle persone rappresentate per danneggiarle a scopo di vendetta o di rivalsa personale), stando al rapporto della Polizia di Stato.  “Tra le novità  è previsto uno sprint per l’avvio del procedimento penale per alcuni reati: tra gli altri, maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale, con l’effetto che saranno adottati più celermente eventuali provvedimenti di protezione delle vittime – si legge -. Al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, il giudice può aggiungere l’utilizzo di mezzi elettronici come l’ormai più che collaudato braccialetto elettronico. Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi viene ricompreso tra quelli che permettono l’applicazione di misure di prevenzione”.

Nei diversi interventi normativi succedutisi nel corso del tempo, non è mai stato introdotto il reato di “femminicidio” inteso come omicidio di un soggetto appartenente al genere femminile. E’ opportuno chiarire che tale condotta non può essere considerata meramente come “omicidio passionale” o frutto di un semplice momento d’ira incontrollata, infatti lo stesso è il risultato di un insieme di atteggiamenti, pratiche sociali o condotte violente misogine o sessiste motivate da un senso di superiorità dell’uomo sulla donna, per questo legittimato a possederla. Tale insieme di condotte finisce poi per degenerare nell’evento più grave, ossia nella morte della persona.

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