La libertà di circolazione al tempo del coronavirus

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 Editoriale

Molte persone, convinte che la libertà di circolazione non possa essere limitata, continuano a comportarsi come se non esistesse il problema del coronavirus. Contribuiscono così al diffondersi del morbo che si mostra crudele specialmente nei confronti degli anziani e di tutti coloro che hanno problemi di salute pregressi. Hanno ragione?

Per rispondere adeguatamente a questo dubbio occorre rifarsi alla nostra Costituzione che, in effetti, tutela con forza la libertà personale, statuendo che lo Stato di diritto non può porre in atto alcuna forma di coazione. A ciascuno di noi, anzi, la Costituzione garantisce il diritto di disporre liberamente delle proprie facoltà di essere umano senza che lo Stato possa intervenire con divieti o impedimenti: “La libertà personale è inviolabile”. Ne consegue che l’Autorità pubblica non può disporre alcuna forma di detenzione, di ispezione o perquisizione personale o domiciliare se non per atto dell’autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge. Così, ad esempio, la persona accusata di reati potrà essere arrestata e, quindi, privata della sua libertà, con la garanzia che ne sia informata l’Autorità Giudiziaria che provvederà all’emissione di un provvedimento motivato di convalida.

Ma è sempre così?

Per contemperare l’esigenza di libertà personale e domiciliare con l’altra dell’esercizio pubblico della tutela di interessi generali costituzionalmente tutelati la nostra Costituzione prevede le eccezioni in cui è consentito allo Stato o agli Enti pubblici competenti di emanare provvedimenti di limitazione delle libertà sia individuali sia collettive.

Per tornare alla questione da cui siamo partiti, cioè alla questione del divieto di circolazione, bisogna ricordare che lo Stato ha il dovere di tutelare la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività (art. 32 Costituzione). E’ garantito, altresì, il diritto di circolare e soggiornare liberamente in tutto il territorio dello Stato, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza (art. 16 Costituzione). Ed è proprio in virtù di questi principi che, ad esempio, le Autorità competenti decidono di vietare la circolazione degli autoveicoli ogni volta che l’inquinamento da gas di scarico superi i limiti stabiliti dalla legge.

Ora non vi è dubbio alcuno che la situazione attuale di pericolo per la salute delle persone giustifica pienamente l’emissione di provvedimenti legislativi, anche nella forma della decretazione d’urgenza, che vietino la libera circolazione delle persone su tutto il territorio dello Stato, imponendo, altresì, comportamenti ritenuti necessari dalla nostra medicina per evitare quanto più possibile il diffondersi del morbo. Tanto più che il virus, esso si che circola liberamente, miete e continua a mietere vittime senza pietà. Vogliamo uscire da questa situazione? Osserviamo i divieti che lo Stato ci impone e la scienza medica ritiene fondamentali. Nell’interesse di tutti. #io resto a casa.

Raffaele Vairo

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