Coronavirus, ecco la guida per mutui e finanziamenti a famiglie, imprese e professionisti

Economia & Finanza

Di

Rimborsi a tutti per servizi non fruiti

Avv. Luigi Benigno

Segr. Gen.

Centro Tutele Consumatori e imprese 

avvluigibenigno@gmail.com

 Sostegno alla liquidità delle famiglie e delle imprese tramite il sistema bancario

 In una fase di contrazione economica come quella a cui il Paese va incontro è vitale fare ogni sforzo per evitare che gli effetti sull’economia reale si trasferiscano al settore del credito. Tanto le famiglie quanto le imprese rischiano di vedere significativamente erose le proprie entrate e ciò pregiudica la loro capacità di far fronte ad impegni finanziari pregressi e potrebbe rendere anche difficoltoso l’accesso al credito. Il Governo intende scongiurare con forza questa eventualità e ha destinato 5 miliardi, con un effetto volano per circa 350 miliardi, per assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese.

L’intervento del Governo sul fronte della liquidità si articola su quattro strumenti principali ed alcune misure di dettaglio.

  • Moratoria sui prestiti. Le micro (le cc.dd. partite IVA), piccole e medie imprese (PMI), i professionisti e le ditte individuali beneficiano di una moratoria su un volume complessivo di prestiti stimato in circa 220 miliardi di euro. Vengono congelate fino al 30 settembre linee di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su titoli di credito, scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in scadenza
  • Potenziamento per 1,5 miliardi del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti. Sommando i finanziamenti in essere e quelli nuovi, l’obiettivo è consentire garanzie per oltre 100 miliardi complessivi di finanziamento alle imprese da parte del Fondo Centrale di Garanzia. Le modifiche principali riguardano:
    • la gratuità della garanzia del Fondo, con la sospensione dell’obbligo di versamento delle previste commissioni per l’accesso al Fondo stesso;
    • l’ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito;
    • l’allungamento automatico della garanzia in caso di moratoria o sospensione del finanziamento per l’emergenza coronavirus;
    • la previsione, per le operazioni di importo fino a 100.000 euro, di procedure di valutazione per l’accesso al Fondo ristrette ai soli profili economico-finanziari al fine di ammettere alla garanzia anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all’epidemia;
    • estensione del limite per la concessione della garanzia da 2,5 milioni a 5 milioni di finanziamento;
    • estensione a soggetti privati della facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del Fondo PMI (oggi riconosciuta a banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici, con l’intervento di Cdp e di Sace);
    • facilitazione per l’erogazione di garanzie per finanziamenti a lavoratori autonomi, liberi professionisti e imprenditori individuali;
    • estensione dell’impiego delle risorse del Fondo.
  • Garanzia dello Stato a favore di CDP per fornire provvista alle banche che finanziano imprese medio grandi che non beneficiano del Fondo PMI. Garanzia di 500 milioni con un moltiplicatore di 20, quindi si stima fino a 10 miliardi di nuova finanza.
  • Incentivo alle imprese bancarie e industriali a cedere i loro crediti incagliati o deteriorati mediante la conversione delle loro Attività Fiscali Differite in Crediti di imposta. L’intervento libera nuove risorse liquide per le imprese e consente alle banche di dare nuovo credito, consentendo nuova finanza bancaria per le imprese fino a 10 miliardi.

Fra le altre misure, segnaliamo:

  • Rafforzamento dei Confidi per le microimprese, attraverso misure di semplificazione.
  • Viene esteso, anche ai lavoratori autonomi, il fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, aggiungendo una nuova causale a supporto della richiesta di sospensione ed eliminando la condizione legata al reddito Isee. Si tratta del Fondo Gasparrini che prevede la possibilità, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.
  • Immediata entrata in vigore del “volatility adjustment” per le assicurazioni. Viene introdotto un contributo statale del 50% della quota interessi.
  • Viene introdotta una norma che proroga i termini e introduce la possibilità di riparto parziale di indennizzo per i risparmiatori attingendo al FIR, il fondo previsto per gli indennizzi ai risparmiatori rimasti coinvolti.
  • Sospensione dei rimborsi in scadenza nel 2020 dei finanziamenti SIMEST.
  • È prevista una garanzia di SACE a Regioni e Protezione civile per agevolare il reperimento di forniture essenziali sui mercati esteri.

 

RIMBORSI PER PRESTAZIONI ACQUISTATE E NON EROGABILI

 

Tutte le prestazioni continuative e comunque già acquistate e non erogabili, rette per asili, canoni per palestre, abbonamenti pay tv per manifestazioni specifiche (ad es. calcio) sospese, possono essere rimborsate mediante specifica richiesta di rimborso.

Gli abbonamenti e tutte le vacanze, tutte le manifestazioni sportive e la pay tv, ogni tipo di evento, e poi la frequentazione di palestre, corsi, scuole, università,  i biglietti per spettacoli, musei e luoghi di cultura, e ancora le rette per asili, nidi e mense scolastiche,  le rate del mutuo e gli affitti, le spese per i matrimoni e le altre cerimonie: è lungo l’elenco delle voci e delle attività di cui si può chiedere il rimborso o sospendere i pagamenti.  

Con la sospensione di molte attività si apre la possibilità di richiedere i rimborsi.


In generale, non potendo i consumatori usufruire di un determinato servizio, ricorre la fattispecie dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista dall’art. 1463 del Codice civile («Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito»).

Insomma, chi ha pagato per avere un servizio che poi, non per colpa sua, non viene effettuato, ha diritto di essere rimborsato (neppure il fornitore, ovviamente, è responsabile, ma altrimenti si gioverebbe di un arricchimento ingiustificato).

 

 

TRASPORTI (ABBONAMENTI)

È sospesa su tutto il territorio nazionale la circolazione delle persone, dunque, per i trasporti bisogna distinguere se il servizio è rimasto attivo oppure no, perché ovviamente nel primo caso, il consumatore ha diritto al rimborso della quota parte di abbonamento non usufruita (per impossibilità sopravvenuta).

Nel caso di servizi ancora attivi, invece, in linea teorica questi potrebbero essere utilizzati dall’abbonato per gli spostamenti consentiti (motivi di lavoro, salute o necessità), quindi per i consumatori che non intendono giovarsene è consigliabile di recedere per iscritto e sospendere i pagamenti (ad esempio, l’abbonamento era stipulato per spostamenti di lavoro e il consumatore è stato messo in smart working).



CANONI DI LOCAZIONE

Le numerose disposizioni dettate con una sequenza impressionante di dpcm a cui ha fatto seguito il d.l. n.18 del 17 marzo 2020, che ha disposto in merito agli interventi finanziari a favore di famiglie e imprese, è risultato assolutamente deficitario poiché le misure adottate non sono idonee a salvaguardare gli impegni correnti, nello specifico i canoni di locazione.

In particolare per la locazione ad uso diverso dall’abitazione ha previsto un contributo non liquido ma quale credito d’imposta, con riferimento al solo canone del mese di marzo.

Molte imprese lamentano la mancanza di liquidità per poter sostenere i costi fissi alla scadenza. Quindi, le misure adottate dal governo appaiono non idonee al necessario sostegno della liquidità. Forse sarebbe stato un più valido sostegno attribuire un credito d’imposta ai locatori anziché ai locatari.

Alla luce della insufficiente tutela disposta con tali misure, non resta che valutare i rimedi che offre il codice civile e la legge 392/ 1978.

In situazioni ordinarie, l’art. 27 della legge n. 392/1978, prevede che per gravi motivi il conduttore può recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di 6 mesi, qualora non sia previsto in contratto un termine inferiore. In termini di continuità del rapporto il recesso non è la soluzione idonea, in quanto  comporterebbe la liberazione dei locali; ciò appare praticabile in caso di  cessazione dell’attività.   Ritengo che sia una questione di maggiore interesse verificare le possibilità offerte dalla legge in caso di prosecuzione del rapporto locatizio.

La dichiarazione dello stato di pandemia con la consequenziale chiusura dell’attività impossibilità  sopravvenuta, ex art. 1464 c.c.; tale disposizione, infatti, prevede la possibilità di una riduzione della prestazione del locatario  (canone);

d’altra parte la pandemia e la chiusura dell’attività non consente nemmeno al locatore di adempiere alla sua prestazione, cioè al godimento del locale da parte del locatario. Il locatore, quindi, sarebbe impossibilitato  all’esecuzione della propria prestazione, ciò consentire il godimento dell’immobile locato, ex art. 1575 c.c.;  giocoforza che le prestazioni corrispettive del locatore e del locatario sono entrambe impedite da una situazione di “impossibilità sopravvenuta”, fino al perdurare dell’obbligo di chiusura;

In tal caso è possibile rimodulare il canone tenendo conto degli effettivi giorni di apertura per ciascun mese solare, proseguendo regolarmente dalla riapertura e dalla cessazione dello stato di pandemia.
Qualora il locatore decida di recedere anticipatamente dal contratto di locazione, non è tenuto ad osservare il termine di preavviso essendo la pandemia e la chiusura obbligata  causa di impossibilità sopravvenuti in quanto l’azzeramento delle entrate renderebbe la prestazione troppo onerosa ex art. 1467 c.c.;

Il buon senso potrebbe consigliare al locatore di offrire una modifica, seppur temporanea, delle “condizioni contrattuali”;


Nel caso in cui l’impossibilità  della prestazione del conduttore è parziale,   poiché la stessa sia divenuta impossibile solo in parte, ai sensi dell’art. 1258 c.c., in questo caso, il conduttore si libera dall’obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile; ciò fintanto che permane l’impossibilità sopravvenuta.


In seguito al provvedimento di chiusura delle attività commerciali di cui al D.P.C.M. 11 marzo 2020, risulta ammissibile la disposizione relativa alla c.d. impossibilità temporanea di adempiere alla propria obbligazione di cui all’art. 1256 c.c.; va considerato, infatti, che il divieto di esercitare l’attività determina l’impossibilità per il conduttore di utilizzare l’immobile, quale prestazione dovuta dalla contro parte (locatore); la mancanza degli incassi determina l’impossibilità di adempiere alla propria obbligazione (canone); ciò per il tempo per il quale durerà l’emergenza sanitaria; pertanto, in applicazione della citata disposizione, il conduttore “non è responsabile del ritardo nell’adempimento”; si tratta, tuttavia, di una posticipazione dell’obbligo e non di una sua esclusione; tale ultima potrà avvenire solo qualora l’impossibilità perduri fino a quando, considerato il rapporto in corso, non vi sia più obbligo a corrispondere la prestazione del canone; al contrario, dal momento in cui l’impossibilità sia cessata, il conduttore sarà tenuto al pagamento dei canoni precedenti non corrisposti.

In conclusione, salve tutte le riserve ed indicazioni date, appare difficile sostenere il diritto del conduttore ad un’automatica riduzione del canone; a questo punto, pertanto, qualora si voglia perseguire quel risultato non rimarrà che:

  1. chiedere, per le vie ordinarie, la riduzione del canone quantomeno per il periodo di crisi e concordare ciò in via amichevole e transattiva con il locatore;
  2. nel caso di rifiuto del locatore (mantenendo il pagamento del canone vigente ad evitare eccezioni di risoluzione del contratto), il conduttore potrà convocare lo stesso in mediazione; trattandosi di una possibile controversia di tipo locativo, infatti, prima dell’eventuale giudizio è obbligatorio esperire tale procedimento come previsto dal d.lgs. n. 28/2010;
  3. nel caso di fallimento della mediazione, non rimane che la via giudiziale, sostenendo una delle ipotesi formulate in precedenza quale quella della impossibilità parziale sopravvenuta o le altre indicate.

 

Alla luce del nuovo art. 91 D.L. 18/2020 (CURA ITALIA) con cui è stato ampliato il contenuto dell’art. 3 DL 6/2020 con l’aggiunta dell’art. 6-bis dal seguente tenore: Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è SEMPRE VALUTATA ai fini dell’esclusione, ex artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore anche relativamente all’applicazione di decadenze o penali connesse a ritardati o omessi pagamenti.

IN SINTESI: E’ LEGITTIMA LA CAUSA DI ESENZIONE DELLA RESPONSABILITA’ DEL DEBITORE PER RITARDO O OMESSO PAGAMENTO (o altra prestazione) TUTTE LE VOLTE IN CUI DETTA CAUSA SARA’ VALUTATA e ACCERTATA ALLA STREGUA DI

UN IMPEDIMENTO AL CORRETTO ADEMPIMENTO IN BASE ALLA ORDINARIA DILIGENZA.

 

Per gli altri contratti di locazione ad uso personale è più difficile giustificare l’interruzione dei pagamenti anche qualora non si fosse nelle condizioni materiali di usufruire dell’immobile (pensiamo allo studente fuori sede che è rientrato nella sua residenza lasciando l’appartamento vuoto).

In entrambi i casi sarebbe comunque applicabile il recesso per gravi motivi, che però prevede un termine di preavviso di sei mesi da parte del locatario. Ovviamente restano salvi i patti di sospensione dei canoni fino a cessata emergenza.

Prenotazioni di Alberghi

Per espressa previsione del decreto Cura-Italia (art. 88), le disposizioni di cui all’articolo 28 del dl 2 marzo 2020, n. 9 si applicano anche ai contratti di soggiorno da svolgere entro il 3 aprile 2020. Ne consegue che chi aveva prenotato un albergo, ha diritto alla restituzione delle somme versate: insomma, l’albergatore non può trattenere l’anticipo o la caparra, non essendo il consumatore inadempiente. Anche chi aveva prenotato un hotel per lavoro, se non ritiene che sussistano comprovate esigenze per viaggiare, ha diritto alla restituzione di quanto versato.
Come per i pacchetti turistici, ricordiamo che per i soggiorni prenotati oltre il 3 aprile 2020 (ad esempio vacanze estive), la normativa non consente attualmente di disdire questo tipo di viaggi.

Asilo, nido, mense scolastiche

Essendo sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, il consumatore ha diritto di interrompere i pagamenti, ma anche di chiedere la restituzione delle somme versate limitatamente al periodo in cui non può fruire del servizio. Stesso discorso per le mense scolastiche. Questa regola prevale su eventuali clausole contrattuali, ivi comprese quelle che dovessero stabilire decadenze o interessi di mora. Se si è stipulato un contratto di finanziamento si può interrompere il versamento delle rate comunicando alla finanziaria per iscritto l’impossibilità di frequentare.

Qualora la scuola dovesse proporre l’attivazione di corsi a distanza, si può ritenere che il consumatore resti libero di accettare o meno la nuova offerta di servizi didattici, valutando la sua possibilità/interesse di usufruire di corsi online (in caso contrario è bene comunicare per iscritto il “rifiuto” di servizi a distanza).

Assicurazione Rc Auto

Si può chiedere la sospensione delle coperture se si è certi di non utilizzare un veicolo che si trova parcheggiato in aree private e non aperte al pubblico.

 

Bollette elettriche

L’Autorità per l’energia è intervenuta su alcuni termini che riguardano i contenziosi pendenti di luce, acqua e gas (allungando da 120 a 180 giorni il termine per le conciliazioni) e prevedendo che sospensioni e distacchi siano “congelati” fino al 3 aprile. 

Concerti, spettacoli teatrali, eventi vari

Sono sospese in tutta Italia le manifestazioni organizzate e gli eventi in ogni luogo, sia pubblico sia privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri. In questi casi, per espressa previsione del decreto Cura-Italia (art. 88, 2 comma), ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura. I consumatori hanno quindi diritto al rimborso presentando, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro 30 giorni dalla presentazione della istanza, provvede all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione. Anche queste disposizioni si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020, quindi fino al 3 aprile.

 

Corsi vari (lingue, musica, cucina, ecc.)

E’ sospesa su tutto il territorio nazionale la circolazione delle persone e gli assembramenti e non è quindi consentito frequentare alcun genere di corso (lingua straniera, musica, danza, corsi di ginnastica, cucina, scuola guida, etc.): ne deriva che il consumatore ha diritto di interrompere i pagamenti e, se avesse versato degli anticipi, può anche chiedere la restituzione delle somme versate limitatamente al periodo in cui non può fruire del servizio. Questa regola prevale su eventuali clausole contrattuali, ivi comprese quelle che dovessero stabilire decadenze o interessi di mora.
Se si è stipulato un contratto di finanziamento si può interrompere il versamento delle rate comunicando alla finanziaria per iscritto l’impossibilità di frequentare.
Qualora la scuola dovesse proporre l’attivazione di corsi a distanza, si può ritenere che il consumatore resti libero di accettare o meno la nuova offerta di servizi didattici, valutando la sua possibilità/interesse di usufruire di corsi online (in caso contrario, è bene comunicare per iscritto l’eventuale rifiuto di servizi a distanza).

Credito al consumo per consegna di beni non avvenuta

Su rate e finanziamenti privati per credito al consumo, per l’acquisto di beni non consegnati, si può sospendere il pagamento. Per esempio, nel caso del finanziamento attivato per un’auto che non è stata consegnata, per degli arredi la cui consegna è stata posticipata dal venditore: in queste situazioni, dovrebbe sussistere il diritto del consumatore di sciogliersi dal contratto.

 

 

Matrimoni, funerali, celebrazioni e compleanni

In base ai provvedimenti del Governo, sono vietati su tutto il territorio nazionale non solo gli assembramenti, ma per esplicita previsione normativa anche le cerimonie religiose: non solo i funerali pubblici, ma anche i matrimoni. Per questi ultimi ne consegue che i relativi contratti (location, catering, fiori, fotografo, etc) possono essere risolti dal consumatore senza addebito di costi (salvo quelli già sostenuti e documentati da parte del fornitore) a condizione che la data dell’evento rientri nel periodo di emergenza. Anche in questi casi soccorre la disciplina civilistica dell’”impossibilità sopravvenuta” e il consumatore ha diritto al rimborso delle somme versate (anticipi, caparre), ma non al risarcimento di danni ulteriori non essendo l’annullamento ascrivibile al fornitore.

Ordini presso negozi e contratti vari

L’emergenza potrebbe giustificare il recesso del consumatore da contratti di acquisto stipulati prima dell’emergenza (dal noleggio a lungo termine dell’auto all’acquisto di arredamento, dalle sedute di estetica alla fisioterapia). Si tratta di situazioni da valutare caso per caso, ma nelle quali non è da escludere la facoltà del consumatore di esercitare il recesso giustificato recuperando le somme versate.

 

Palestre, piscine, centri ricreativi e culturali

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, terme (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, scuole di ballo. Conseguentemente, il consumatore ha diritto al rimborso della quota parte di abbonamento del quale non può usufruire (o del singolo titolo di ingresso).
Tuttavia bisogna distinguere: se il contratto prevede un numero prestabilito di ingressi senza scadenze temporali, allora è ragionevole ritenere che l’utente possa usare il suo diritto di accesso quando sarà finita l’emergenza; se invece l’abbonamento è mensile o annuale, con ingresso libero, si dovrebbe avere diritto alla restituzione della quota parte dell’abbonamento non utilizzabile durante l’emergenza.

Partite di calcio

Come è noto sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Anche in questi casi, si applicano le regole dell’impossibilità sopravvenuta per cui il consumatore, in linea teorica, avrebbe diritto non solo al rimborso (da parte del vettore) dei costi di trasferta di aereo o treno, ma anche (da parte della società sportiva) al rimborso del prezzo del biglietto o, in caso di abbonamento, alla quota parte del servizio non usufruito (anche se le condizioni contrattuali lo escludono, perché in questo caso sarebbero vessatorie).

Pay tv

Per gli abbonamenti alla tv satellitare bisogna distinguere se si tratta di abbonamenti privati o “business” (pub, ristoranti, sale scommesse, etc). In questi ultimi casi, i divieti dell’Autorità hanno generato una impossibilità sopravvenuta che potrebbe giustificare la sospensione dei pagamenti (o il recesso dal contratto). Per gli altri la questione riguarda la rimodulazione di alcuni palinsesti (ad esempio i canali sportivi) per i quali è legittima una richiesta di rimodulazione dei costi (o una richiesta di recesso).

Sci
Il governo, ancor prima di vietare gli spostamenti, aveva disposto la chiusura gli impianti nei comprensori sciistici. Quindi chi aveva acquistato un abbonamento stagionale o skypass per la stagione invernale (o per più giorni), ha diritto alla restituzione della quota parte dell’abbonamento non più utilizzabile (anche se le condizioni contrattuali lo escludono, perché in questo caso sarebbero vessatorie).



Università

Qualora l’Università sia in grado di sostituire i corsi frontali con iniziative a distanza, in questo caso (a differenza di altri corsi privati) il decreto cura-Italia (art. 101, 5 comma) ha espressamente stabilito che le attività formative svolte a distanza sono valide ai fini del computo dei crediti formativi universitari, previa attività di verifica dell’apprendimento nonché ai fini dell’attestazione della frequenza obbligatoria. Dunque, se l’ente universitario fornisce servizi adeguati, il consumatore non può opporsi alla prosecuzione del contratto e quindi ai relativi oneri.


Vacanze, pacchetti tutto compreso

Secondo il dl 2 marzo 2020 n.9 (art. 28, 5 comma) per i pacchetti turistici “tutto compreso”, fino al 3 aprile 2020, permanendo il divieto degli spostamenti decisi dal Governo, si applica l’art. 41 del Codice del Turismo che dà al consumatore la possibilità di recedere dal contratto: l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore oppure può procedere al  rimborso (nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell’articolo 41 del Codice), ma può anche emettere un voucher da utilizzare entro un anno dalla sua emissione. 
Anche per questo genere di vacanze, se previste per i prossimi mesi (ad esempio viaggi estivi), non è prevista la disdetta di pacchetti programmati troppo in là nel tempo.


Viaggi scolastici e di istruzione

I provvedimenti del Governo hanno sospeso fino al 3 aprile 2020 anche i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

In questo caso, quindi, si può ancora considerare applicabile il dl 2 marzo 2020, n. 9 che, per i casi di sospensione dei viaggi ed iniziative d’istruzione organizzati dalle scuole, sia sul territorio nazionale sia all’estero, nel riconoscere il diritto di recesso dei viaggiatori, ha precisato che il rimborso può essere effettuato anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione. I consumatori interessati devono comunicare richiedendo entro 30 giorni dalla data prevista per la partenza, allegando la documentazione richiesta (ad esempio il titolo di viaggio). Il fornitore, entro 15 giorni, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione. 

Viaggi fino al 3 aprile 2020

In caso di trasferimenti aerei, ferroviari o marittimi il legislatore dell’emergenza è intervenuto con alcuni provvedimenti (dl 2 marzo 2020, n. 9) precisando che i divieti dell’Autorità integrano il caso di “impossibilità sopravvenuta” con la conseguenza che sussiste il diritto del viaggiatore di vedersi rimborsato l’intero costo del viaggio (se questo deve svolgersi entro il 3 aprile 2020).

I consumatori interessati devono richiedere il rimborso entro 30 giorni dalla data prevista per la partenza, allegando la documentazione richiesta (ad esempio il titolo di viaggio). Il vettore, entro quindici giorni dalla richiesta, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione. 

Viaggi successivi al 3 aprile 2020

Per i trasferimenti in aereo previsti per date successive al 3 aprile 2020 si applica la disciplina generale, cioè il Regolamento (CE) n. 261/2004 e quindi, in caso di cancellazione del volo da parte della compagnia, il passeggero ha diritto al rimborso del biglietto o alla riprotezione. Il rimborso deve avvenire entro 7 giorni (non 15 come previsto nel decreto) ed è il passeggero a scegliere tra rimborso o imbarco su di un volo alternativo per la destinazione finale in data successiva a lui più conveniente (a seconda della disponibilità di posti). Quanto all’ulteriore compensazione pecuniaria, bisognerà valutare se la cancellazione del volo sia determinata da circostanze eccezionali o da semplici strategie commerciali dell’operatore.

Qualora, invece il volo sia confermato, bisognerà comprendere in quale situazione ci troveremo alla data prevista per la partenza per determinare il diritto del consumatore a recedere dal contratto: in simili casi, infatti (ad esempio viaggi estivi), pur comprendendo l’ansia di chi attualmente è preoccupato per gli sviluppi dell’emergenza, dobbiamo invitare i consumatori alla calma anche perché attualmente la normativa non consente di disdire questo tipo di viaggi.

Viaggi consentiti

Per chi può ancora viaggiare e deve prendere un aereo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, oppure rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, se è la compagnia a cancellare il volo pur in assenza di specifici divieti sanitari, allora scatta il Regolamento (CE) n. 261/2004 e il passeggero ha diritto, a sua scelta, al rimborso entro 7 giorni o alla riprotezione su un volo successivo. Anche in questo caso, per valutare se sono dovuti anche gli indennizzi pecuniari previsti dalle norme europee, bisognerà valutare se la cancellazione del volo sia determinata da circostanze eccezionali o da semplici strategie commerciali dell’operatore. 

 

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