Il bilancio condominiale o, meglio, il conto consuntivo della gestione condominiale, non deve essere strutturato in base al principio della competenza, bensì a quello di cassa. La mancata applicazione di tale criterio è idonea ad inficiare il bilancio sotto il profilo della chiarezza. Ne consegue che, laddove l’assemblea abbia approvato un consuntivo che non sia improntato a tali criteri e violi, quindi, i diritti dei condòmini, lo stesso potrà essere dichiarato illegittimo.
Il bilancio condominiale, per essere valido, deve essere privo di vizi. Deve essere accompagnato dalla documentazione che giustifica le spese sostenute. Inoltre, deve essere comprensibile per tutti i condomini, per consentire loro di controllare le voci di entrata e di spesa.
Il bilancio o, meglio, il conto consuntivo della gestione condominiale deve essere strutturato in base al principio di cassa. Il che significa che l’inserimento della spesa va annotato in base alla data dell’effettivo pagamento, così come l’inserimento dell’entrata va annotato in base alla data dell’effettiva corresponsione. La mancata applicazione del criterio di cassa inficia il bilancio sotto il profilo della chiarezza.
Se si usasse sia il criterio di cassa che di competenza (cioè indicando indistintamente, insieme alle spese ed alle entrate effettive, anche quelle preventivate senza distinguerle fra loro) i condomini potrebbero facilmente essere tratti in inganno.
Il criterio di cassa consente poi un raffronto tra le spese sostenute ed i movimenti del conto corrente bancario intestato al Condominio. A ciascuna voce di spesa deve corrispondere un prelievo diretto a mezzo assegno o bonifico sul/dal conto corrente condominiale tenuto conto che entrate e spese devono recare traccia documentale mentre non è consentito l’utilizzo del contante che tale traccia non reca.
Tutti i condomini hanno il diritto di comprendere il bilancio, anche se non sono esperti contabili. Per consentire ciò, “l’amministratore dovrà indicare ed inviare ad ogni condomino un elenco delle spese sostenute (con data e causale dell’importo) già diviso per categorie secondo il criterio di ripartizione (come spese generali, acqua riscaldamento, ecc), l’indicazione delle quote incassate dai condomini e quelle ancora da incassare, l’indicazione delle spese ancora da sostenere, le eventuali rimanenze attive(fondi, combustibile ed altro) ed il piano di riparto che indichi per ogni condomino e per ogni categoria di spesa il criterio di riparto e la quota a suo carico” (Trib. Roma, n. 5969/2020).