Coronavirus e norme di comportamento

Attualità & Cronaca

Di

di Raffaele Vairo

L’emergenza da coronavirus ha costretto il Parlamento ad approvare, su iniziativa governativa, norme volte a impedire la diffusione dell’epidemia. Importante è sottolineare che il virus si propaga velocemente da persona a persona, per cui sono stati introdotti divieti o limitazioni alla libera circolazione delle persone su tutto il territorio dello Stato. Ovviamente le norme prevedono sanzioni anche pesanti per coloro che le disattendono. Ma la circolazione non è del tutto vietata, essendo permessa per gravi e/o validi motivi che giustificano gli spostamenti nell’ambito del territorio del Comune di residenza o in altri Comuni. Le motivazioni sono:  

  • comprovate esigenze lavorative;
  • assoluta urgenza (“per trasferimenti in comune diverso”, come previsto dall’art. 1, c. 1, lettera b) del d.p.c.m. 22 marzo 2020);
  • situazione di necessità (per spostamenti all’interno dello stesso comune o che rivestono carattere di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere);
  • motivi di salute.

Il problema riguarda l’interpretazione che si dà alle suddette motivazioni sia da parte dei cittadini sia da parte degli organi accertatori.

Da parte dei cittadini si tende a darne un’interpretazione molto elastica. Ad esempio da parte di una persona l’uscita dalla sua abitazione è stata giustificata con la dichiarazione di “andare a prostitute”, qualificando il suo comportamento quale stato di necessità. Ovviamente gli agenti accertatori non l’hanno bevuta e il soggetto è stato giustamente sanzionato ai sensi delle norme in vigore.

Da parte degli organi accertatori vi è stata talvolta un’interpretazione molto severa, direi ai limiti dell’arbitrarietà. Un cittadino di un Comune separato da un altro da una strada è stato sanzionato per aver attraversato proprio quella strada per andare a fare acquisti al supermercato alimentare che, a quanto ci è dato di sapere, era quello più vicino all’abitazione del presunto contravventore. In un altro caso l’uscita di una persona dalla propria abitazione per andare a trovare il padre gravemente ammalato non è stata ritenuta una giustificazione valida. Altre situazioni, che non compromettevano affatto il rischio di favorire la diffusione del virus, sono state interpretate con eccessiva severità.

A commento sia delle giustificazioni addotte dai presunti contravventori sia delle motivazioni verbalizzate dagli organi accertatori a noi non resta che richiamare l’attenzione di tutti, cittadini e agenti di polizia, sulla ratio delle norme.

Il legislatore è intervenuto a introdurre norme di legge così restrittive per la tutela di un bene superiore che è la salute (art. 32 Costituzione). La limitazione di alcune libertà (libertà personale, di circolazione, di riunione) è una grave violazione di diritti costituzionalmente garantiti (artt. 13 e segg. Costituzione) che, però, possono essere compressi solo per motivi che vanno dalla tutela della salute alla tutela della sicurezza (art. 16 Costituzione). Ovviamente la limitazione deve cessare quando le esigenze che l’hanno determinata vengono meno.

Questo non significa affatto accettare interpretazioni che vanno oltre la ratio delle norme. Quindi, l’interpretazione da parte di tutti ma, in special modo da parte degli organi accertatori, deve tendere all’accertamento di quello che nella realtà il testo della norma, che si presume violata, possa effettivamente significare e, conseguentemente, risolvere i conflitti che possano sorgere in ordine alla sua applicazione durante le fasi dell’accertamento. Aggiungo che l’interpretazione strettamente letterale delle norme può produrre più ingiustizia che giustizia. Vale a dire che l’interpretazione va fatto seguendo i principi dettati dall’equità che è comunemente considerata la giustizia del caso singolo. L’esempio pratico che si può fare è quello del metro. Se il metro è rigido, come quello del muratore, noi non potremo procedere alla misurazione del torace, ma bisognerà usare il metro flessibile dei sarti.

Le misure restrittive sopra indicate sono state introdotte dall’art. 1 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19.  Le conseguenti sanzioni sono previste dall’art. 4 dello stesso decreto legge che ha anche depenalizzato le violazioni già incriminate ex art. 650 c.p., per cui contro gli accertamenti che si ritengono prive di fondamento si potrà produrre ricorso al Prefetto territorialmente competente o, in alternativa, al Giudice di Pace.

Sempre secondo la norma di cui al citato art. 4 è possibile provvedere al pagamento della sanzione con lo sconto del 30% se il pagamento avviene entro 30 giorni.

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