Migranti: il TAR dà ragione ad Actionad e Openpolis sull’accesso ai dati relativi al sistema di accoglienza

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Con la sentenza si afferma che la trasparenza sulle informazioni riguardo i Centri di accoglienza deve essere garantita dal Ministero dell’Interno   

Da tempo ActionAid e Openpolis sono impegnate nella raccolta, lo studio e l’analisi dei dati che riguardano il sistema di accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati in Italia. Con la sentenza pubblicata il 29 aprile, dopo più di un anno dalla prima richiesta di accesso ai dati al Ministero dell’Interno, il TAR ha ritenuto fondata la richiesta di maggiori informazioni che da anni ActionAid e Openpolis chiedono di rendere pubbliche ed accessibili.

Distribuzione dei centri sul territorio nazionale, capienza, presenze, tipi di ospiti, natura e denominazione dei soggetti gestori, importi dei contratti. Sono queste alcune delle informazioni fondamentali per ricostruire il funzionamento del sistema di accoglienza.

Fino a oggi queste informazioni erano sostanzialmente precluse e di scarsa diffusione. Per ovviare a questo limite, fin dal 2017 ActionAid e Openpolis hanno continuato a raccogliere informazioni da una pluralità di fonti e portato contributi originali al dibattito con i report Centri d’Italia 2018 e Centri d’Italia 2019: La sicurezza dell’esclusione. Lavoro al quale più di recente si è affiancato quello seguito da un gruppo di ricerca dell’università Bicocca.

Le richieste rivolte al Ministero dell’Interno di colmare le lacune informative si sono in questi anni scontrate con risposte di natura spesso approssimativa. In particolare il Ministero, a fronte di un FOIA presentato ad aprile dell 2019, si è rifiutato di fornire l’accesso alle informazioni presenti nel sistema informatico di gestione dell’accoglienza (Sga). Lo SGA è ad oggi l’unico luogo in cui convergono tutte le informazioni chiave.

Con questa sentenza il Tar conferma le ragioni di ActionAid e Openpolis e chiede al Ministero di fornire i dati che, come conferma lo stesso tribunale, hanno un chiaro profilo di interesse pubblico. Viene stabilito quindi un precedente importante, non solo per tutti coloro che si occupano della materia quanto piuttosto per l’affermazione del diritto di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione (FOIA).

Rimangono tuttavia, alcune ombre legate tanto al profilo generale del diritto di accesso alle informazioni della pubblica amministrazione che alle richieste specifiche avanzate.

Il TAR infatti, ammette la richiesta in considerazione del riconosciuto ruolo della Fondazione Openpolislasciando trapelare così il rischio di un’interpretazione fuorviante e restrittiva, per la quale la medesima richiesta sarebbe stata rifiutata se avanzata da un comune cittadino.

Lo spirito della norma tuttavia, sottolineando che “chiunque” ha il diritto di accedere agli atti amministrativi (art. 5 DLgs. 33/2013), non lascia spazio ad equivoci. Senza limitazioni o distinzioni circa la tipologia del soggetto.

La sentenza del TAR, inoltre, pur accogliendo il ricorso, esclude dalle informazioni richieste quelle legate al codice fiscale e la P.Iva degli enti gestori del sistema di accoglienza, affermando che “non si ravvisa la strumentalità rispetto all’interesse generale”.

ActionAid e Openpolis ritengono tuttavia rilevante rimarcare l’interesse delle cittadine e dei cittadini di poter accedere a tutte le informazioni che permettano di identificare in maniera incontrovertibile e dunque anche attraverso il codice fiscale e la P.Iva, la natura e la denominazione dei soggetti ai quali la pubblica amministrazione affida risorse pubbliche per gestire i servizi di accoglienza.

ActionAid e Openpolis auspicano altresì il pronto adempimento del Ministero dell’Interno alle disposizioni del Tribunale Amministrativo. Solo una maggiore trasparenza e un diritto di sapere pienamente rispettato possono costituire l’antidoto alla strumentalizzazione delle politiche migratorie, e, allo stesso tempo, garantire un controllo civico dell’operato della pubblica amministrazione per politiche maggiormente efficaci e lungimiranti.

Leggi il testo della sentenza.

 

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