I procedimenti alternativi: l’arbitrato

Attualità & Cronaca

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Quanti di voi si sono domandati, cos’è un arbitrato? A cosa serve ma soprattutto quando posso utilizzarlo?

Domande più che leggittime, se non se ne conosce il significato.

Orbene, come da definizione l’arbitrato è un procedimento che si instaura nel momento in cui le parti scelgono di far decidere la propria lite a giudici privati, anzichè all’autorità giudiziaria ordinaria.

I motivi per cui le parti rinunciano alla tradizionale giurisdizione statale, rivolgendosi a questa particolare tipologia, possono risultare di vario genere, ma, in primis, riguardano la maggiore celerità e semplicità del procedimento arbitrale, che ovvia pertanto alle lungaggini del giudizio civile.

 Al riguardo, si deve distinguere tra le ipotesi del cosiddetto arbitrato rituale, disciplinato dagli artt. 806 ss. del c.p.c. e quelle invece dell’arbitrato definito irrituale (o libero), non contemplato esplicitamente dalla legge, ma viene regolato come un contratto atipico dalle norme del codice civile stabilite per i negozi giuridici.

L’individuazione di altre quattro ipotesi di mediazione (facoltativa o volontaria; obbligatoria; delegata o demandata; concordata o consensuale) è legata essenzialmente ai rapporti tra procedimento di mediazione e processo civile ed è, in particolare, relativa alla sussistenza o meno dell’obbligo di esperire la mediazione, nonché al momento in cui tale obbligo sorge.

L’arbitrato rituale trova la propria fonte in un contratto stipulato tra le parti, denominato compromesso o clausola compromissoria, a seconda che rispettivamente la lite sia già sorta o meno tra le medesime e attraverso cui se ne dispongono le modalità di risoluzione.

Le parti possono scegliere un unico arbitro, o anche di più, purché essi siano in numero dispari ai fini di non provocare problematiche nella decisione a maggioranza.

Gli arbitri scelti decidono secondo diritto, a meno che le parti non abbiano espressamente consentito loro una decisione secondo equità, e concretizzano un peculiare provvedimento denominato lodo arbitrale appunto, che produce un’automatica efficacia vincolante in capo alle parti e, attraverso un giudizio da parte di un  giudice, la cui sentenza riveste  valore giuridico.

Se invece le parti decidono di devolvere la loro lite alla forma dell’arbitrato irrituale (o libero) sono osservate le stesse modalità dell’ipotesi rituale, precisando tuttavia che il risultato che si vuole ottenere non è una decisione, ma un atto avente natura e valore di un contratto.

I caratteri procedimentali di tale giudizio si intersecano pertanto con quelli della transazione e la controversia si conclude con un atto di natura negoziale, che può essere impugnato secondo le normali regole contrattuali.

 I vantaggi dell’Arbitrato

Sicuramente in tempi di risoluzione sono molto più rapidi, finanche nella risoluzione delle liti con il rilascio dell asentenza, che generalmente viene adottata entro 180 giorni dalla costituzione dell’Organo Arbitrale, con i relativi costi certi e pre-determinati della procedura.

La trasparenza delle precedure che sono definite dal Regolamento arbitrale privato o presso enti riconosciuti , ad esempio la Camera di Commercio, la competenza degli Arbitri uniti alla loro riservatezza, l’assistenza della Segreteria dell’ente ch eeffettua la mediazione e la disponibilità di una sede per gli incontri, rendono più facilitato il compito degli arbitri alla risoluzione della controversia.

Inoltre, ogni organo di mediazione nazionale ed internazionale forma i suoi arbitri in maniera continua ed approfondita, in modo tale che ogni suo mediatore, si in grado ed in propria autonomia di far fronte alle situazioni in maniera ottimale.

Ogni Ente che effettua l amediazione, privato, nazionale  o internazionale che sia ha un suo regolamento interno, un modus operandi in grado di dirimere la controversia in ogni ambito di applicazione.

Conclusione della mediazione o del lodo arbitrale

La mediazione e l’operato del giudice arbitrale termina nel momento in cui le parti abbiano firmato un accordo transattivo, ovvero quando il giudice dichiari pe riscritto che il procedimento di mediazione è terminato, in alternativa quando non vi è stata alcuna comunicazione tra il mediatore o i loro rappresentanti per circa 21 giorni successivi alla conclusione dell’incntro di mediazione.

Molte sono le perplessità che sorgono in merito a questo tipo di risoluzioni, poiché a volte non soddisfacenti, in sintesi i dati sono positivi, nonostante il calo delle mediazioni attivate, correlato al drastico calo della domanda giudiziale.

I dati ministeriali confermano che la mediazione è il migliore strumento alternativo di risoluzione delle controversie civili e commerciali.

Marcello Marcone

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