Medici di famiglia, ecco le categorie abilitate alla sostituzione

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Il punto sui pensionati

«Nell’ultima convenzione hanno messo la clausola che il medico in pensione non può sostituire un medico di famiglia» lo scrive a Doctor33 un medico in pensione che accusa i sindacati.

Posto che ad imporre il cambiamento non sono stati i sindacati in trattativa ma la legge, il problema sussiste ma non è insuperabile. Mentre la vecchia convenzione prevedeva all’articolo 17 che un medico pensionato potesse sostituire un medico di famiglia titolare, ora le cose cambiano. Il comma 2 punto f dell’Accordo del 2005 (i cui contenuti sono stati ripresi nel 2009) lasciava la chance delle sostituzioni a tutti i medici che fossero titolari di convenzione per la medicina generale all’atto del pensionamento.Non era incompatibile inoltre chi era già pensionato alla firma del precedente accordo nazionale del 2000, chi avesse cessato un rapporto di dipendenza al quale però era transitato dopo il 1992 partendo dalla medicina di famiglia e chi fruisse del trattamento di quiescenza del solo fondo generale dell’Enpam (pensione di vecchiaia).

Questo dispositivo si è venuto a scontrare con le leggi che portano il nome dell’ex ministro della Semplificazione Marianna Madia. Il decreto legge 90 del 2014 ha vietato alle amministrazioni pubbliche di retribuire incarichi di studio e consulenza, dirigenziali e direttivi o cariche in propri organi di governo a ex dipendenti pubblici e privati collocati in quiescenza. La successiva legge 124 del 2015 ha poi distinto gli incarichi di studio e consulenza, che si possono affidare a pensionati a titolo gratuito anche per più di un anno, da quelli dirigenziali e direttivi, che invece non possono durare oltre un anno, non sono prorogabili né rinnovabili (articolo 17, ultimo comma). Sul tema ci sono anche le circolari 5/2016 e 6/2014 del ministero per la Pubblica amministrazione.

Di fronte a una norma nazionale di rango più elevato, la convenzione di medicina generale ha dovuto adattarsi. E così l’articolo 8 comma 2 del nuovo Accordo del 2018 rimanda alla normativa “vigente” per le sostituzioni di medici di famiglia con medici pensionati. Con un’eccezione: restano compatibili i medici che beneficiano delle sole prestazioni della “quota A” del fondo di previdenza generale dell’Enpam. «La pensione in quota A spetta a chi si pensiona a partire dall’età minima Enpam, che adesso è stata portata a 68 anni, a condizione abbia contribuito al Fondo.

Ma l’età della pensione di vecchiaia è comunque inferiore ai 70 anni di età alla quale si lascia la convenzione», sottolinea Mauro Ucci, storico esponente del comitato centrale Fimmg e di Fimmg Toscana. «Per anni chi andava via prima perdeva la convenzione perché si riteneva che i due redditi, pensione e convenzione, fossero incompatibili. Negli ultimi anni è stato chiarito che l’incompatibilità non sussiste, si può riscattare la pensione ed esercitare. La legge lascia questa categoria l’unica abilitata alle sostituzioni».Bisogna poi distinguere tra tipologie di sostituzioni. Quelle di oltre 30 giorni richiedono l’instaurarsi del rapporto con l’Asl, mentre in quelle per meno di 30 giorni è il medico titolare ad instaurare un rapporto fiduciario con il sostituto, e non c’è rapporto con la Pa. Sotto i tre giorni, poi, non serve nemmeno la comunicazione della sostituzione all’Asl. Ricapitolando: gli ex medici di famiglia possono ancora (ma forse solo in teoria, come vedremo a breve) sostituire i colleghi titolari per assenze sotto i 30 giorni; le sostituzioni oltre i 30 giorni sono riservate ai giovani nelle graduatorie o al solo caso particolare del medico che ha lasciato la convenzione prima dei 70 anni per riscattare prima la pensione in quota A, «fermo restando – aggiunge Ucci – che i contributi in quota A si possono riscattare anche a 70 anni, al momento di lasciare la convenzione per raggiunti limiti di età, e tra l’altro in questo caso si maturano gli arretrati». In definitiva, riflette Ucci, «il problema non è tanto ciò che la nuova convenzione ha tolto, ma ciò che di fatto è stato tolto prima. Con l’informatizzazione il medico che va in pensione deve riconsegnare le credenziali personali all’Asl, e non può più accedere al sistema per fare ricette ed impegnative. Questo è il vero ostacolo sostanziale!».

Mauro Miserendino – fonte: Doctor33)

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