Sovraindebitamento: il tribunale di Padova ritiene falcidiabili l’Iva, i tributi e le ritenute operate e non versate

Attualità & Cronaca

Di

Luigi Benigno

Il Tribunale di Padova ha disposto l’apertura di un accordo di ristrutturazione dei debiti ritenendo falcidiabili anche le ritenute operate e non versate.

La legge “Salva suicidi” (n. 3/2012) prevede all’art. 7, nella sua formulazione originaria, l’infalcidiabilità dei tributi, dell’Iva e delle ritenute.  Tale articolo prevede che: “In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento”.

L’infalcidiabilità dell’Iva è stata affrontata dalla Corte di Giustizia Europea (sentenza Degano Sas del 7 aprile 2016, nella causa n. C-546/14), nella procedura concorsuale di concordato preventivo, e decisa dalla Corte nel senso che il credito IVA, vantato dallo Stato nei confronti del debitore sottoposto a procedura concorsuale, è falcidiabile.

La Corte di giustizia europea ha ritenuto che “l’ammissione di un pagamento parziale di un credito IVA, da parte di un imprenditore in stato di insolvenza, nell’ambito di una procedura di concordato preventivo” non contrasta con gli obblighi degli Stati membri di garantire il privilegio integrale sull’iva nonché con la necessità di assicurare la riscossione effettiva delle risorse proprie dell’Unione perché la procedura di concordato preventivo prevista dalla normativa italiana consente allo Stato membro interessato di accertare se, “a causa dello stato di insolvenza dell’imprenditore, non possa recuperare il proprio credito IVA in misura maggiore”.

Successivamente è intervenuta la sentenza n. 245/2019 della Corte Costituzionale alla quale era stata sottoposta una questione di legittimità in merito all’infalcidiabilità dell’iva per contrasto con l’art.3 della Costituzione. La Corte con la sentenza indicata ha ritenuto ammissibile la falcidiabilità dell’iva.

Il decreto del tribunale di Padova

Il Tribunale di Padova, aderendo alle conclusioni della Corte di Giustizia Europea, in seguito anche alla decisione della Corte Costituzionale, sent. n. 245/2019, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, legge 3/2012, ed infine “in considerazione della nuova disciplina del Codice della Crisi di Impresa, che seppur non ancora in vigore, è utilizzabile a tal fine, e che prevede in riferimento al concordato minore (l’attuale accordo di composizione) la possibilità del pagamento parziale dei crediti tributari senza i limiti alla falcidia di cui all’art. 7 l. 3/2012”, ha ritenuto ammissibile la falcidia delle ritenute operate e non versate, in una procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti, ex lege 3/2012, fissando dunque, l’udienza ex art. 10 della legge.

Il tribunale di Padova è il primo in Italia ad anticipare le disposizioni del nuovo codice della crisi d’impresa sulla falcidiabilità di detti crediti.

A causa dello slittamento dell’entrata in vigore del nuovo codice della crisi e dell’insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021 alcuni giudici, in regione della ratio che ne ha ispirato la normativa regolatoria delle procedure per la regolazione della crisi e dell’insolvenza, stanno dimostrando con provvedimenti di tal fatta che non possono ignorarsi le mutate esigenze senza tener conto dell’impianto normativo del nuovo codice, il cui slittamento non consentirebbe l’applicazione della normativa contenuta in un corpus armonico in cui sono regolate la crisi e l’insolvenza di imprese fallibili e non fallibili.

È auspicabile che l’anticipazione dell’applicazione del nuovo codici sia mutuata anche da altri Tribunali al fine di rendere più agevole il ricorso alle procedure di sovraindebitamento in questo momento di recessione del nostro Paese.

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