Procedure di sovraindebitamento e moratoria per il pagamento dei creditori

Economia & Finanza

Di

di Luigi Benigno

Con l’ordinanza n. 17391 del 20 agosto scorso, la 6° sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, rel. Terrusi, ha annullato un decreto di inammissibilità di una procedura di accordo con i creditori, emesso dal Tribunale di Civitavecchia.

Il Collegio, in sede di reclamo, ha ritenuto, confermando il decreto del G.D., che la previsione di una moratoria ultrannuale ex art. 8 co 4 della l. 3/2012 costituisse un impedimento all’omologazione in quanto non giuridicamente fattibile.

È bene fare chiarezza in merito alla funzione della moratoria che va nettamente tenuta distinta dalla durata del piano dei pagamenti proposto dal sovraindebitato, sebbene la Cassazione li abbia resi convergenti verso la medesima valutazione.

La moratoria consente di posticipare la decorrenza del piano dei pagamenti per i creditori titolari di un privilegio mobiliare o immobiliare sui beni del sovraindebitato, qualora la proposta non ne preveda la liquidazione. Finora la giurisprudenza, salvo rare eccezioni (Trib. Napoli – dr. Nicola Graziano), ha applicato il termine massimo annuale ritenendo che fosse demandato al Tribunale un controllo di fattibilità giuridica e che tale termine fosse insuperabile. La moratoria non è consentita solo allorquando è prevista la liquidazione del bene sul quale insiste il privilegio del creditore prelatizio, in quanto soddisfatto con preferenza sul ricavato della vendita  rispetto agli altri creditori. La funzione della moratoria è principalmente quella di consentire il pagamento dei crediti prededucibili (organi della procedura), potendosi verificare una non fattibilità tecnica laddove a tali pagamenti mensili si sommassero le rate per il pagamento dei prelazionari.

Nel caso in cui i beni gravati da pegno o ipoteca non siano proposti in liquidazione la Cassazione ha stabilito con la citata ordinanza che unici legittimati al sindacato sulla moratoria e sulla durata , anche ultrannuale della stessa, siano i creditori prelazionari. Ciò avviene già nella prassi giurisprudenziale ma la durata della moratoria è stata finora contenuta entro il termine annuale.

Quindi, la Cassazione ha inteso fare chiarezza poiché anche in caso di moratoria ultrannuale occorre verificare la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, su cui nella procedura di accordo possono esprimersi i creditori, sottraendo tale sindacato al G.D.

La Suprema Corte ritiene che anche in caso di procedura che non preveda la continuità aziendale è sempre possibile prevedere la moratoria.

Innestandosi il vaglio di legittimità sul concetto di convenienza della proposta per i creditori rispetto a qualsiasi altra alternativa praticabile, la Corte fa chiarezza anche in merito alla durata dei piani proposti, per la quale ci sono state pronunce contrastanti con interpretazioni a volte fantasiose, rapportandosi alla legge Pinto, per es.

È innegabile che anche su tale punto diventa centrale la convenienza per i creditori prelazionari rispetto all’alternativa liquidatoria, premesso che per essi, non si interrompe il corso degli interessi legali o convenzionali, eccetto ai fini del concorso.

Quindi, tali due punti, che sono stati finora considerati quali presupposti di fattibilità giuridica della proposta, sottoposti al vaglio del G.D., vengono ricollocati nella valutazione dei creditori sia nella procedura di accordo che nel piano del consumatore.

Tale valutazione è poi sottoposta al vaglio del giudice, in caso di contradditorio, che è chiamato a verificare se la proposta sia almeno conveniente quanto l’alternativa liquidatoria. In tal caso, onde scongiurare contestazioni di creditori non supportate da una concreta dimostrazione di alternative più convenienti, il G.D. potrà omologare il piano o l’accordo se ritiene, anche con il supporto della relazione particolareggiata dell’Occ, che la proposta sia migliorativa rispetto ad alternative concretamente praticabili.

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