Superbonus, si al sostenimento dell’intera spesa da parte di un singolo condomino ma no alla detrazione totale

Noi e il Condominio

Di

Il Decreto Semplificazioni 16 luglio 2020, n. 76 appena convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, fra le tante novità, apre alla possibilità che un condomino possa sostenere integralmente le spese di qualsivoglia intervento eseguito sulle parti comuni.

In particolare, l’art. 10 comma 3, stabilisce che ciascun  partecipante  alla  comunione  o  al  condominio  può realizzare a proprie spese ogni opera, compresi gli interventi di cui all’art. 119decreto-legge 19 maggio  2020, n. 34.

Si tratta di una facoltà concessa al singolo condomino che, di fatto, riprende, ampliando, la previsione dell’art. 1102 c.c. a norma del quale ogni partecipante può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.

Come da più parti precisato, la norma, non a caso inserita nel Decreto Semplificazioni, ha il dichiarato intento, in primis, di continuare quel processo di aiuto e sostegno al settore edilizio, intrapreso dal Decreto Rilancio e, al contempo, di dare una risposta a quanti, vorrebbero approfittare della detrazione al 110% ed, eventualmente anche della possibilità di cedere il credito o optare per lo sconto in fattura, per iniziare lavori importanti e onerosi in termini economici e di tempo, ma incontrano il diniego opposto dall’assemblea condominiale.

La norma consente, dunque,al singolo condomino di “sostituirsi” al condominio e sostenere da solo l’intera spesa.

Unico limite è il rispetto della condizione prevista dal citato art. 1102 c.c., che come rilevato, stabilisce che ogni partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

Ora, è evidente che tale previsione normativa al di là della condivisibile finalità, solleva aspetti controversi di non poco conto, con riferimento all’agevolazione fiscale del Superbonus.

A creare difficoltà sono i risvolti fiscali che ne deriverebbero dall’applicazione della norma introdotta dal Decreto Semplificazioni nei casi di interventi agevolati al 110%.

Come ormai chiarito dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, “il singolo condòmino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile”.

In altri termini, spiega l’Agenzia, il singolo condomino sostiene la spesa sulla base del piano di riparto e conseguentemente porta in detrazione la relativa quota, determinata sempre sulla base della ripartizione millesimale.

Cosa fare nei casi in cui a sostenere la spesa sia un unico soggetto?

Come conciliare la norma del Decreto Semplificazioni con la ripartizione della detrazione sulla base dei millesimi, stabilita dall’Agenzia delle Entrate con riferimento al Superbonus?

Per assurdo ci si potrebbe trovare nella situazione in cui il condomino “virtuoso” sostenga integralmente le spese e, in sede di determinazione del reddito, possa portare in detrazione solo una parte, peraltro anche minima, determinata in ragione dei millesimi.

L’alternativa per ottenere un maggior vantaggio fiscale potrebbe forse essere rappresentata dall’istituto della cessione del credito di imposta?

Probabilmente no.

Come noto, con la cessione del credito l’importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito d’imposta in capo al cessionario.

Di conseguenza, se anche nel caso della cessione del credito, l’importo che può essere trasferito corrisponde alla detrazione, il contribuente potrebbe trovarsi nella stessa situazione: sostiene l’intera spesa ma può portare in detrazione solo una parte di essa, annullando, di fatto, il beneficio fiscale.

È evidente che sul punto sono auspicabili repentini chiarimenti, al fine di non vanificare il condivisibile intento sotteso alla norma introdotta dal Decreto Semplificazioni.

Articolo di Debora Mirarchi (Fonte: www.condominiocaffe.it)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

CAPTCHA ImageChange Image

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Traduci
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube