Decreto agosto si del Senato – stralciati gli emendamenti che prevedevano l’anticipazione della normativa sul sovraindebitamento

Economia & Finanza

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 Contenuta nel d.lgs n. 14/2019 (Codice della Crisi e dell’insolvenza).

di Luigi Benigno

Il governo ha ottenuto  la fiducia del Senato sul decreto Agosto con 148 sì, 117 no e nessun astenuto. Il provvedimento passa ora alla Camera dove è atteso in aula giovedì prossimo, per essere convertito in legge entro martedì 13 ottobre.

Le aspettative degli ultimi giorni, rese verosimili anche dai media, che ne avevano anticipato l’approvazione della commissione legislativa del Senato nonché del placet del Ministero della Giustizia, sono state vanificate dal testo definitivo approvato dal Senato.

La profonda crisi economica, peraltro succedutasi alla grave crisi finanziaria del 2008 senza soluzione di continuità, avrebbe potuto trovare un miglior argine attraverso una composizione giudiziaria mediante l’anticipazione del corpo normativo che ha novellato la disciplina sul sovraindebitamento contenuta nella legge 3 del 2012.

La ratio della normativa, nella originaria formulazione, era incentrata sul tentativo di degiurisdizionalizzare le crisi da sovraindebitamento dell’insolvente civile e delle imprese non fallibili per limiti dimensionali.

La collocazione della normativa nel nuovo codice della crisi ha l’indubbio merito di aver riconosciuto ad essa la dignità di procedura concorsuale riservandome la regolamentazione in una parte del corpus normativo che disciplina tutte le procedure concorsuali.

L’originaria entrata in vigore del Codice era stata fissata al 15 agosto 2020, poi slittata al 1 settembre 2021 a causa delle pur prevedibili difficoltà di implementazione, prima fra tutte quella per la gestione del sistema di allerta, 

Il codice ha recepito in larga misura la giurisprudenza formatasi in diversi tribunali in materia di sovraindebitamento grazie alle istanze proveniente dai giuristi più attenti nonché dalle variegate casistiche che hanno prodotto una interpretazione estensiva e spesso analogica della normativa fallimentare, sulle cui ceneri era nata.

Tra le principali novità contenute nel codice emerge la possibilità di ottenere l’esdebitazione anche a favore di chi non ha utilità da offrire ai propri creditori, potendo beneficiare della concessione di una seconda opportunità; altra novità è la previsione legislativa della responsabilità degli enti finanziatori, anche a titolo di concorso di colpa, nell’aver causato o aggravato lo stato di sovraindebitamento, mitigando la colpevolezza del debitore, che per rilevare quale causa ostativa deve essere qualificata grave e non più lieve, prevedendo in tal caso limitazioni ai consumatori di esprimersi sulla proposta  di ristrutturazione del debito o di escludere il voto.

Di contro, grazie agli encomiabili sforzi di professionist esperti, molte norme del nuovo codice hanno già trovato applicazione giurisprudenziale che, purtroppo, trovano abbrivio in alcuni tribunali e non in altri.

Il confermato differimento dell’entrata in vigore del codice il 1 settembre 2021 affida ai migliori professionisti il testimone affinché siano affinate l’ interpretazione e l’applicazione di norme europee, norme tributarie nonché di quelle contenute in leggi speciali in grado di ampliare le prospettive interpretative volte alla ratio della norma ispirata al favor debitoris meritevole di una seconda chance non senza trascurare la tutela degli interessi del ceto creditoro.

Luigi Benigno

redazione@corrierenazionale.net

 

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