Articolo di avv. Roberto Rizzo (Fonte: www.condominiocaffe.it)
Il fatto. Con ricorso al Tar Puglia, Sez. di Bari, l’istante denunciava l’illegittimità del silenzio inadempimento del Comune resistente il quale, a fronte della denuncia relativa alla costruzione di un ripostiglio leggero in cartongesso, su una porzione di un vano scala interno ed in comproprietà tra i proprietari di due appartamenti contigui, non sanzionava –imponendone la demolizione- la presunta responsabile. L’istante, inoltre, riteneva l’opera realizzata abusiva poiché consistente, non in attività di manutenzione straordinaria, ma in un vero e proprio mutamento di destinazione d’uso, e, come tale, necessitante di apposito permesso a costruire.
La decisione. Il Tar Puglia, Sez. Bari, con la Sentenza n. 1331 del 26.10.2020, previa approfondita analisi della fattispecie sottoposta alla sua attenzione, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, sia per la non assoggettabilità a permesso a costruire dell’intervento erroneamente qualificato come abusivo, sia per carenza di una posizione qualificata di interesse in capo al ricorrente.
A fronte delle censure sollevate dal ricorrente, rispetto all’inerzia dell’Amministrazione che non sarebbe intervenuta ad impedire lavori realizzati con una CILA e necessitanti, al contrario, del permesso a costruire, osserva il Tar Puglia che: “(…) la realizzazione di un ripostiglio in cartongesso leggero collocata in un vano scala interno va configurata, sotto il profilo edilizio, come intervento sottratto alla disciplina del permesso di costruire, trattandosi di opere (…) che (…) comportano esclusivamente una diversa divisione degli ambienti interni (…).”
Tanto, osserva il Tar, in quanto, ai sensi del Dpr 380/2001, le c.d. opere interne, finalizzate a consentire unicamente una migliore fruizione abitativa degli ambienti, e non incidenti direttamente sulle strutture portanti del fabbricato, non necessitano di un titolo abilitativo, ma sono realizzabili semplicemente con la presentazione di una CILA.
Ciò ancor di più è vero quando, come nel caso di specie, la realizzazione di un ripostiglio in cartongesso leggero sul vano scala interno –che il ricorrente assume essere in comproprietà- ha le caratteristiche dimensionali e strutturali tipiche delle pertinenze e delle opere precarie, le quali, com’è noto, giammai necessitano di permesso a costruire.
Si legge, al riguardo, in un passo della sentenza: “(…) la comunicazione di inizio lavori asseverata permette di avviare interventi edilizi essenzialmente concernenti lavori di restauro e risanamento conservativo senza interventi strutturali, nonché lavori di manutenzione straordinaria, che in generale si identificano in quegli interventi edilizi in cui si determina una nuova distribuzione degli spazi interni che non interessa le parti strutturali dell’edificio e che non comportano, quindi, modifiche alle facciate o ai volumi (…).”
Ulteriori precisazioni. L’altro aspetto rilevante affrontato dai Giudici amministrativi, riguarda l’affermata non titolarità esclusiva in capo alla controinteressata della proprietà sul vano scala oggetto di intervento e, quindi, la non idoneità della CILA a legittimare la realizzazione del ripostiglio in oggetto, con conseguente dovere della P.A. di attivarsi per inibire e reprimere le opere illegittimamente poste in essere.
Anche da questo punto di vista, ad avviso del Collegio, le censure sollevate dal ricorrente non meritano accoglimento per due ordini di motivi:
- In primo luogo, il giudice amministrativo rileva che l’ente resistente non avesse alcun titolo per dirimere le controversie tra privati afferenti la sussistenza –o meno- del diritto di proprietà, restando tali questioni attratte, in maniera esclusiva, nella competenza del giudice ordinario. Si evidenzia, pertanto, nel caso in oggetto, l’inesistenza di un obbligo a provvedere dell’amministrazione convenuta: “non potendo essa ingerirsi nella sfera di diritti (e dei conflitti) tra privati, la cui sede di accertamento e risoluzione è, come è noto, quella del Giudice Ordinario.”;
- In secondo luogo, il Tar evidenzia la carenza istruttoria in cui è, comunque, incorso il ricorrente il quale non ha saputo fornire adeguata prova documentale dell’asserita comproprietà del vano scala sul quale è stato realizzato il ripostiglio in questione
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso sia per la non necessità del permesso di costruire per l’intervento edilizio in questione, sia per l’insussistenza di una posizione giuridicamente qualificata di interesse in capo al ricorrente.