Chiusura attività associative. Lettera al Governo Conte

Attualità & Cronaca

Di

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Oggetto: Chiusura attività associative per impossibilità di svolgere attività assistenziale per persone con disagio sociale, economico, sanitario e civile a causa della previsione di cui all’art.108 del Disegno di Legge di Bilancio 2021.

Roma, 26.11.2020 

Con riferimento alla chiusura di cui all’oggetto, il C.S.IN. A.P.S., in persona del suo presidente nazionale dott. Raffaele Ferraresso, prima Onlus ed ora associazione di promozione sociale a seguito di adeguamento statutario richiesto dalle norme del Codice del Terzo Settore (essendo iscritta al Registro dell’Associazionismo della Regione Lazio dal 20.01.2017 n.2054, quindi come Associazione di Promozione Sociale a livello regionale), nonché altre 400 associazioni consociate ed affiliate anche all’E.N.A.C. (Ente Nazionale Attività Culturali), pongono, all’attenzione dei responsabili dei dicasteri di cui in epigrafe nonché ai segretari e presidenti dei partiti dell’opposizione e ad alcuni direttori responsabili di quotidiani nazionali, la seguente richiesta di rimozione della previsione contenuta nel DDL Bilancio 2021 che rischia di comportare la chiusura di più di 400 associazioni.

Dalla lettura dell’art.108 del D.D. Legge di Bilancio 2021[1] emerge che adesso “si considerano fatte nell’esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”. In sostanza, intervenendo sul D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si assoggetterebbero ad IVA prestazioni effettuate da tutte le associazioni che prestano assistenza anche nell’emergenza sanitaria nazionale attuale che sono finalizzate al mantenimento in vita delle stesse, come le nostre di piccole dimensioni con un rendiconto gestionale (noi non abbiamo fatturato!!) pari a zero (il nostro possiamo esibirlo tranquillamente su richiesta perché è pari a zero con entrate inferiori a mille euro annuali e uscite di pari importo senza sussidi ne ristori statali) in quanto quei corrispettivi (donazioni e liberalità per servizi offerti agli associati e non richiesti) non sono utilizzate come stipendi per i componenti dei Consigli Direttivi ma solo per mantenere, almeno noi, i numeri verdi, la sede operativa, pagare le utenze ed il condominio. Le nostre associazioni sono state dimenticate dal decreto ristori (1, 2, 3…ecc., fatta eccezione per le associazioni che svolgono attività commerciali ed hanno fatturati da capogiro non simili ai nostri….) e non hanno ottenuto supporto né da parte del Governo né, almeno fino ad ora, da parte di nessun partito politico. Noi, e le associazioni consociate ed affiliate anche all’E.N.A.C., operiamo come volontari a titolo gratuito e l’associato, se vuole, effettua una donazione che serve per poter offrire lo stesso servizio ad altri utenti e non per acquistare autovetture di lusso per i presidenti od i consiglieri di amministrazione, noi andiamo in strada ad aiutare la gente. Personalmente, ho accompagnato donne vittime di violenza presso case protette fuori Roma per evitare che potessero essere individuate anche solo da conoscenti del loro carnefice. Durante questa pandemia abbiamo fatto, con collette fatte tra noi membri del direttivo, collette per aiutare persone con attività bloccate che non riuscivano ad unire il pranzo di oggi con la cena… L’anno scorso abbiamo fatto giungere, sempre a nostre spese e non con donazioni, ad una famiglia di Guidonia il pranzo e la cena di Natale e la cena per il veglione di Capodanno acquistando, personalmente, tutto l’occorrente online e facendolo recapitare come pacco regalo a casa.

Le attività che svolgiamo ha rilevanza sociale elevata, abbiamo attivi diversi sportelli su Roma ed in altre regioni italiane, a titolo esemplificativo citiamo: Sportello Antiviolenza, Mobbing e di Contrasto alla Violenza Domestica e di Genere: diventato punto di riferimento del personale del percorso rosa dell’ospedale Sant’Andrea; Sportello Assistenza, Ascolto, Informazione e Consulenza Sul COVID-19: abbiamo fornito assistenza psicologica e materiale (consegnando sul pianerottolo la spesa e pasti caldi a soci in stato di bisogno); Sportello di Tutela dei Diritti dei Minori e delle Famiglie Vittime di Errori Giudiziari e dei Servizi Sociali; Sportello Sociale di disbrigo pratiche Amministrative EVITA LE CODE!: per persone in stato di bisogno fisico, sociale, civile, economico e sanitario. Tutti gli sportelli sono collegati a ben due numeri verdi autofinanziati dai membri del direttivo.

Se verrà approvato l’art.108 del D.D.L. Legge di Bilancio 2021 la nostra associazione, il C.S.IN. A.P.S., nonché molte altre associazioni consociate ed affiliate, chiuderà per sempre l’attività visto che il terzo settore che non svolge attività commerciale è stato completamente dimenticato ed ora pretendete di tassarci con l’IVA sulle liberalità che sono reinvestite per mantenerci in vita.

Se passa l’art.108 del D.D.L. Legge di Bilancio 2021, in sostanza, vengono “assassinate” diverse realtà del terzo settore, non certo quelle grandi che fatturano un milione di euro, ma quelle che lavorano nei quartieri e nelle parrocchie di periferia che nessuno conosce.

Tanto ciò premesso, 

RICHIEDIAMO URGENTEMENTE ED INDEROGABILMENTE 

La rimozione definitiva dell’art.108 del D.D.L. Legge di Bilancio 2021 in quanto norma vessatoria nei confronti di tutti gli operatori del terzo settore e della miriade di attività di assistenza psicologica, sanitaria, sociale e civile di cui sono portatori soprattutto in un periodo di crisi economica, sanitaria e sociale come quella che stiamo vivendo. Ci appelliamo ai dicasteri competenti, a tutti i partiti politici, di maggioranza ed opposizione, alla stampa affinché si eviti “la morte” del terzo settore in Italia.

Nella speranza che venga accolta la nostra richiesta, porgiamo distinti saluti

In fede

Dott. Raffaele Ferraresso

Presidente Nazionale C.S.IN. A.P.S.

[1] ART. 108. (Procedura d’infrazione 2008-2010 – Adeguamento della normativa IVA)

  1. Al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 4:

1) nel comma 4, le parole da “ad esclusione di quelle” a “organizzazioni nazionali” sono soppresse;

2) nel comma 5, le parole “, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati” nonché le parole “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali” sono soppresse;

3) i commi 6, 7, 8 e 9 sono abrogati;

  1. b) all’articolo 10, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

“3. L’esenzione dall’imposta si applica inoltre alle seguenti operazioni, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all’IVA:

1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica nonché da associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1 del presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto;

4) la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti di indigenti.

  1. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a condizione che le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
  2. a) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo e salvo di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
  3. b) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
  4. c) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
  5. d) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell’articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
  6. e) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
  7. Le disposizioni di cui alle lettere b) e d) del comma 4 non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.
  8. Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale previste ai fini delle imposte sui redditi, si applicano anche ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.”

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