A breve la modifica del Testo Unico Ambientale

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Da alcuni giorni in Commissione Ambiente si sta analizzando la proposta di Legge che apporta modifiche al controllo delle emissioni di sostanze emananti odore disciplinate dal Decreto Legislativo n.152 del 03 aprile 2006, il Testo Unico Ambientale (T.U.A.).

Le modifiche previste estendono le definizioni di “inquinamento” ed “emissione” – che attualmente fanno riferimento all’introduzione nell’aria, nell’acqua o nel suolo, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore, agenti fisici o chimici – in modo da ricomprendere nelle stesse anche l’emissione di odori; introducono le definizioni di odore, sostanza odorigena e molestia olfattiva; integrano il disposto dell’art. 29-ter del Codice che disciplina il contenuto informativo della domanda di autorizzazione integrata ambientale (AIA); prevedono una caratterizzazione delle sorgenti di emissione odorigena e della loro tipologia; le misure tecnologiche e gestionali impiegate per tenere sotto controllo le emissioni odorigene; i metodi impiegati per il monitoraggio, la frequenza di monitoraggio e le azioni previste in caso di rilascio accidentale di emissioni odorigene.

Di seguito si riporta la Documentazione per l’esame di Progetti di Legge attualmente al vaglio del Servizio Studi della Camera dei Deputati.

Premessa Nel Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006) l’inquinamento odorigeno viene genericamente ricondotto all’inquinamento atmosferico e non sono individuabili, nello stesso Codice, limiti specifici per le emissioni odorigene, “se non quelli assegnati ad alcune sostanze per le emissioni convogliate e alla loro conseguente regolamentazione. La valutazione dell’impatto olfattivo è presa in considerazione nell’ambito dei procedimenti autorizzativi per le attività industriali (autorizzazioni ambientali integrate-AIA), ove vengano prodotte emissioni odorigene. Infatti, in molti dispositivi AIA sono presenti specifiche prescrizioni concernenti le emissioni odorigene.

Di norma, viene imposto l’obbligo di monitoraggio dell’emissione di sostanze odorigene abbinato alla valutazione della qualità dell’aria presso i recettori sensibili. All’esito di tali attività di monitoraggio, e nel caso di rilevazione di problematiche di odori, viene usualmente prescritto ai gestori degli impianti di presentare un piano di adeguamento con la definizione di misure volte a risolvere le criticità rilevate. La mancata ottemperanza alle prescrizioni presenti in AIA determina sanzioni ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies del decreto legislativo n. 152 del 2006″. Al fine di colmare l’assenza di una normativa nazionale organica specifica in materia, con il decreto legislativo n. 183 del 2017 (recante attuazione della direttiva europea n. 2015/2193 che si propone di dare indicazioni in merito alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché di riordinare il quadro normativo concernente gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera) è stata introdotta una nuova disposizione all’interno del Codice dell’ambiente che demanda alle regioni la relativa disciplina.

La relazione illustrativa ricorda, inoltre, che “le prescrizioni in materia di emissione di sostanze odorigene contenute nell’articolo 844 del codice civile e nell’articolo 674 del codice penale sono, purtroppo, soltanto di carattere qualitativo, cioè non indicano un limite massimo per tale emissione ma si limitano a prevedere in modo generico come evitarla in caso di specifici tipi di trattamento o di impianto. Prescrizioni di carattere qualitativo sono invece stabilite nel decreto legislativo n. 152 del 2006 e in particolare all’articolo 177 sulla gestione dei rifiuti, all’articolo 237-septies sulla consegna e ricezione dei rifiuti e all’articolo 237-octies sulla gestione degli impianti di incenerimento e coincenerimento”. L’art. 844 c.c. dispone che il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà e può tener conto della priorità di un determinato uso. L’art. 674 c.p. prevede che chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206. In proposito si ricorda che, in mancanza di una disciplina organica specifica della materia, la Corte di cassazione ha più volte affermato (si veda ad es. la sentenza della III Sezione penale, n. 2240 del 18 gennaio 2017) che “anche nel caso in cui un impianto sia munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera, in caso di produzione di «molestie olfattive» il reato di getto pericoloso di cose è, comunque, configurabile, non esistendo una normativa statale che preveda disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori”.

Una ricostruzione della giurisprudenza in materia è contenuta nella successiva sentenza della Cassazione (III sezione penale) n. 54209/2018. Il nuovo articolo 272-bis del Codice (introdotto con il citato decreto legislativo n. 183/2017) consente alla normativa regionale (o alle autorizzazioni) di prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti assoggettati alla disciplina relativa alla prevenzione e alla limitazione delle emissioni in atmosfera contenuta nel titolo I della parte V del Codice. Tali misure possono configurarsi, tra l’altro, secondo la norma, in valori limite di emissione (espressi in concentrazione) per le sostanze odorigene, nonché in prescrizioni impiantistiche e di specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche. Lo stesso articolo, al comma 2, prevede altresì che il Coordinamento tra Ministero, regioni ed autorità competenti in materia di aria ambiente (previsto dall’art. 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155) promuove un esame congiunto e l’elaborazione di indirizzi in relazione alle misure previste dall’articolo in questione.

In proposito, nella risposta all’interpellanza 2/00117, viene sottolineato che tale nuova disciplina “mira a legittimare le normative emanate dalle regioni sulle emissioni odorigene, oggetto di molteplici contestazioni e contestazioni legali, e a dare avvio ad un processo di sistemazione su scala nazionale della normativa ambientale per le emissioni medesime. Il predetto decreto ha, infatti, modificato l’articolo 272-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedendo una specifica possibilità per la normativa regionale di reintrodurre misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti. Tale potere esisteva già in precedenza ed è stato per anni esercitato, sia pure in termini eterogenei, dalle autorità competenti sul territorio.

La norma si propone, pertanto, di assicurare, alla luce delle esperienze derivanti dalle applicazioni regionali locali, una base comune per la progressiva definizione di criteri uniformi a livello statale. Questa finalità viene perseguita dal comma 2 del citato articolo 272-bis, che stabilisce la possibilità di elaborare indirizzi in relazione alle misure di limitazione delle emissioni odorigene, anche prevedendo specifici valori limitati e prescrizioni. Tale attività è in fase di avvio presso il Ministero dell’ambiente”. Sempre in relazione alla valutazione delle emissioni odorigene, nella succitata risposta all’interrogazione 4/00554, il Ministro dell’ambiente ha ricordato che “il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA), nell’ambito del Programma triennale delle attività 2014-2016, esteso all’anno 2017, ha redatto linee guida finalizzate a disporre di un quadro di riferimento comune, data l’eterogeneità delle esperienze acquisite e delle metodologie di approccio utilizzate” (adottate con la delibera n. 38/2018). Secondo quanto precisato nella risposta alla succitata interpellanza 2/00117, “la linea guida intende fornire agli enti di controllo informazioni utili per la scelta degli approcci adeguati ed effettuare un’azione di prevenzione, controllo e valutazione di tali emissioni, tenendo conto del più recente stato dell’arte relativamente alla normativa, alle metodologie utilizzabili e più robuste, alla ricognizione delle esperienze di successo in corso e alle tecnologie disponibili.

La programmazione e realizzazione della suddetta linea guida risponde, altresì, all’esigenza di approfondimento nell’ambito dell’attività del SNPA desumibile dall’attuale normativa ambientale nazionale, che non appare sufficientemente dettagliata a fronte della complessità della problematica e dell’impatto olfattivo”. Per un approfondimento ulteriore, anche e soprattutto in relazione alla normativa adottata a livello regionale e internazionale, nonché per una ricostruzione della giurisprudenza in materia, si rinvia alle succitate linee guida.

Adriano Pistilli

Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti, esperto di Diritto Ambientale)

 

 

Contenuto L’articolo 1 modifica e integra le definizioni contenute nell’art. 5 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente) al fine di: estendere le definizioni di “inquinamento” ed “emissione” – che attualmente fanno riferimento all’introduzione, nell’aria, nell’acqua o nel suolo, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore, agenti fisici o chimici – in modo da ricomprendere nelle stesse anche l’emissione di odori (lettere a) e b)); introdurre le definizioni di odore, sostanza odorigena e molestia olfattiva (nuove lettere v-novies), v-decies) e v-undecies) dell’art. 5). La lettera c) del comma 1 dell’articolo in esame definisce l’odore come “attributo organolettico di una sostanza volatile percepibile attraverso l’olfatto”, mentre la successiva lettera d) stabilisce che per “sostanza odorigena” si intende una “sostanza Definizioni (art. 1) 2 volatile, o miscuglio di sostanze volatili, in grado di emettere odore di intensità misurabile in unità olfattometriche al metro cubo (u.o./m3). La molestia olfattiva viene invece definita come “rilascio, diretto o indiretto, di sostanze odorigene che lede l’uso legittimo dell’ambiente avendo un impatto olfattivo negativo sulle persone determinato da una concentrazione al recettore superiore a 1 u.o./m3 nelle aree urbanizzate o a 3 u.o./m3 negli altri luoghi, con durate prevalentemente maggiori di un’ora e che si verifica in totale per un tempo superiore al 2 per cento delle ore in un anno”. Nelle linee guida SNPA citate nella premessa del presente dossier viene ricordato che “la valutazione oggettiva dell’impatto odorigeno incontra una serie di difficoltà oggettive che complicano l’approccio all’inquinamento olfattivo e che ne hanno ritardato la regolamentazione rispetto ad altri settori della qualità dell’aria. Ai sensi della norma UNI EN 13725:2004 l’impatto odorigeno è valutato in base ai dati di concentrazione di odore espressi in unità odorimetriche o olfattometriche al metro cubo (ouE/m3) che rappresentano il numero di diluizioni necessarie affinché il 50% degli esaminatori non avverta più l’odore del campione analizzato”. L’articolo 2 integra il disposto dell’art. 29-ter del Codice, che disciplina il contenuto informativo della domanda di autorizzazione integrata ambientale (AIA), al fine di prevedere che in tale domanda, se l’attività comporta l’utilizzo o lo scarico di sostanze odorigene, il piano di monitoraggio e controllo ambientale deve contenere anche una sezione dedicata alle emissioni odorigene, dettagliata e adeguata alla complessità del sito. Come requisito minimo, tale sezione deve contenere: – una caratterizzazione delle sorgenti di emissione odorigena e della loro tipologia; – le misure tecnologiche e gestionali impiegate per tenere sotto controllo le emissioni odorigene; – i metodi impiegati per il monitoraggio, la frequenza di monitoraggio e le azioni previste in caso di rilascio accidentale di emissioni odorigene. La norma in esame prevede inoltre che le misure previste devono essere: – aggiornate a ogni modifica sostanziale dell’impianto; – approvate dall’autorità competente. Si ricorda che il comma 1 dell’art. 29-ter del Codice prevede, tra l’altro, che la domanda di AIA contenga una “descrizione delle misure previste per controllare le emissioni nell’ambiente nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l’intervento dell’ente responsabile degli accertamenti”. L’articolo 3 prevede, al comma 1, l’emanazione di un decreto del Ministro dell’ambiente finalizzato all’introduzione, negli allegati alla parte quinta del Codice dell’ambiente, di limiti di emissione per le sostanze odorigene, nonché limiti di emissione anche per eventuali miscele di esse comunemente generate dagli impianti, individuabili mediante l’olfattometria dinamica di cui alla norma tecnica UNI EN 13725:2004 (v. supra). La norma in esame sembra prevedere un meccanismo di integrazione con decreto ministeriale degli allegati alla parte quinta del Codice ambientale analogo, ma non identico (in quanto non contempla il concerto con altri ministri), a quello previsto in via generale dall’art. 281, comma 5, del medesimo D. Lgs. 152/2006, ai sensi del quale “le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di tutela dell’aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”. Peraltro, nella prassi gli allegati alla Parte quinta del Codice dell’ambiente sono stati di frequente oggetto di modifiche e integrazioni disposte direttamente con norme di legge. Si ricorda inoltre che, in materia di delegificazione, il comma 2 dell’art. 17 della legge n. 400/1988 prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari. Ciò premesso, si valuti l’opportunità di un coordinamento della norma in esame con l’art. 281, comma 5, del Codice dell’ambiente, anche alla luce dei principi in materia di delegificazione dettati dall’art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. Tale decreto dovrà essere emanato: Monitoraggio e controllo delle emissioni odorigene (art. 2) Limiti di emissione e metodologie di analisi (art. 3) 3 – entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; – tenuto conto degli indirizzi e delle linee guida elaborate in materia dal Coordinamento di cui all’art. 20 del D.Lgs. 155/2010. Si ricorda che l’art. 20 del D.Lgs. 155/2010 (recante “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”) ha istituito, presso il Ministero dell’ambiente, un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, del Ministero della salute, di ogni regione e provincia autonoma, dell’Unione delle province italiane (UPI) e dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Partecipano al Coordinamento rappresentanti dell’ISPRA, dell’ENEA e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e di altre autorità competenti all’applicazione del presente decreto, e, su indicazione del Ministero della salute, rappresentanti dell’Istituto superiore di sanità, nonché, su indicazione della regione o provincia autonoma di appartenenza, rappresentanti delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente. Nel disciplinare i compiti affidati al Coordinamento, l’art. 20 dispone che esso assicura, anche mediante gruppi di lavoro, l’elaborazione di indirizzi e di linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse e permette un esame congiunto di temi connessi all’applicazione del decreto, anche al fine di garantire un’attuazione coordinata e omogenea delle nuove norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e le relative conseguenze. Il Coordinamento assicura inoltre un esame congiunto e l’elaborazione di indirizzi e linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse inerenti alla normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera. Il comma 2 precisa che, con il citato decreto ministeriale, sono altresì definiti: – le metodologie per l’analisi degli impatti delle sostanze odorigene al recettore, quali le indagini di campo di cui alla norma tecnica UNI EN 16841-1:2017; – e i criteri di validità per questionari e metodi di segnalazione che coinvolgono la popolazione residente. Come evidenziato sul sito internet dell’UNI, la norma tecnica citata “descrive il metodo a griglia per la determinazione del livello di esposizione olfattiva in aria ambiente. Essa fornisce un insieme di istruzioni per la misurazione dell’esposizione olfattiva in aria ambiente entro un’area di indagine definita, mediante membri di un gruppo di prova formato da persone qualificate, per una durata sufficientemente lunga affinché l’indagine sia rappresentativa delle condizioni meteorologiche del sito, così da determinare la distribuzione delle frequenze di esposizione olfattiva entro l’area di indagine. Le sorgenti degli odoranti in esame possono giacere all’interno o all’esterno dell’area di indagine. Lo scopo principale di questa norma europea è offrire una base comune agli Stati membri dell’Unione Europea per la valutazione dell’esposizione olfattiva nell’aria ambiente. Il campo di applicazione di questo tipo di misurazione è per caratterizzare il livello di esposizione olfattiva entro l’area di indagine, allo scopo di valutare se l’impatto di tale esposizione sulla popolazione residente possa essere causa giustificata di disturbo, mediante il confronto con criteri di esposizione. L’unità di misura del metodo è la frequenza di ore di odore per ciascun riquadro d’indagine, definito su quattro punti di misurazione, quale valore dell’esposizione olfattiva rappresentativo delle condizioni locali, per esempio le sorgenti di odore locali e la meteorologia del sito”. L’articolo 4 inserisce la valutazione dell’impatto odorigeno nel contenuto minimo degli studi di impatto ambientale disciplinato dall’allegato VII alla parte seconda del Codice dell’ambiente. Nel disciplinare i contenuti dello studio di impatto ambientale (SIA) – che rappresenta il documento che integra i progetti ai fini del procedimento di VIA – l’allegato VII prescrive che il SIA contenga: – una descrizione del progetto, compresa in particolare una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, inquinamento dell’acqua, dell’aria, del suolo e del sottosuolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, e della quantità e della tipologia di rifiuti prodotti durante le fasi di costruzione e di funzionamento (punto 1, lett. d)); – una descrizione dei probabili impatti ambientali rilevanti del progetto proposto, dovuti, tra l’altro, all’emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti (punto 5, lett. c)). L’articolo in esame prevede che gli impatti in questione siano valutati anche in relazione alle emissioni di sostanze odorigene. L’articolo 5 reca disposizioni finalizzate a garantire la gestione degli odori negli impianti di trattamento dei rifiuti. In particolare viene integrato il testo dell’art. 208 del Codice dell’ambiente (che disciplina l’autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) al fine di stabilire che le autorizzazioni concernenti impianti aventi emissioni areali o puntuali di sostanze odorigene, stoccaggi o trattamenti che possono generare emissioni odorigene, quali impianti di trattamento meccanico-biologico e di trattamento della frazione organica proveniente da rifiuti, devono individuare anche le modalità per la gestione degli odori e per la loro eliminazione. Valutazione dell’impatto odorigeno (art. 4) Gestione di odori in impianti di trattamento dei rifiuti (art. 5) 4 L’articolo 6 modifica l’art. 272-bis del Codice dell’ambiente (illustrato in premessa) al fine di coordinarlo con le nuove disposizioni previste dalla presente proposta di legge. In particolare, rispetto al testo vigente del comma 1 – secondo cui la normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti assoggettati alla disciplina relativa alla prevenzione e alla limitazione delle emissioni in atmosfera contenuta nel titolo I della parte V del Codice – il nuovo testo dispone che entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la normativa regionale prevede: – misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti in questione; – nonché i relativi piani di monitoraggio e la pubblicazione con cadenza regolare delle informazioni ambientali relative ai controlli effettuati e agli impatti misurati al recettore. Ulteriori modifiche (che intervengono sul comma 2) sono volte, in maniera analoga, a tradurre le facoltà in obblighi, prevedendo: – che il Coordinamento previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 155/2010 deve (e non “può”, come prevede il testo vigente) elaborare indirizzi, chiarendo che la finalità deve essere quella di uniformare i metodi e i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti; – che valori limite e prescrizioni per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti in questione, inclusa la definizione di metodi di monitoraggio e di determinazione degli impatti, devono (e non “possono”, come prevede il testo vigente) essere previsti, attraverso l’integrazione dell’allegato I alla Parte Quinta del Codice. L’articolo 7 integra il disposto dell’allegato X alla parte seconda del Codice, che contiene l’elenco indicativo delle principali sostanze inquinanti di cui è obbligatorio tener conto se pertinenti per stabilire i valori limite di emissione in aria e acqua, al fine di includervi le sostanze odorigene. Si ricorda che l’art. 29-sexies, comma 3, del Codice dell’ambiente dispone che l’AIA “deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle dell’allegato X alla Parte Seconda, che possono essere emesse dall’installazione interessata in quantità significativa, in considerazione della loro natura e delle loro potenzialità di trasferimento dell’inquinamento da un elemento ambientale all’altro, acqua, aria e suolo, nonché i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l’installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti”. L’articolo 8 modifica l’art. 29-quattuordecies del Codice dell’ambiente che disciplina le sanzioni previste nell’ambito della disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA). In particolare viene riscritto il comma 13 di tale articolo al fine di precisare che tutti i proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale, per le violazioni previste dal Codice, dopo essere versati all’entrata del bilancio dello Stato, devono essere riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell’ambiente. Il testo vigente prevede che tale riassegnazione avvenga per i soli proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate dalla norma (che fa riferimento alle sanzioni di cui al comma 2, al comma 6, al comma 7, limitatamente alla violazione dell’articolo 29-undecies, comma 1, e al comma 10, con esclusione della violazione di cui all’articolo 29-quater, comma 8, del presente articolo, nonché di cui all’articolo 29-octies, commi 5 e 5-ter). Un’ulteriore modifica è volta a prevedere che la destinazione dei proventi riassegnati al Ministero dell’ambiente sia destinata non solo a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal Codice, nonché le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione (come previsto dal testo vigente), ma anche a coprire gli oneri derivanti dalle attività di monitoraggio e di controllo effettuate dall’ISPRA e dalle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente facenti parte del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA), con particolare attenzione all’attuazione dei piani e delle misurazioni sulla qualità dell’aria ambiente previste dal D.Lgs. 155/2010.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite La proposta di legge in esame reca una disciplina riconducibile alla materia “tutela dell’ambiente, Coordinamento con la normativa vigente (art. 6) Sostanze odorigene (art. 7) Sanzioni (art. 8) 5 dell’ecosistema e dei beni culturali”, attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato dall’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Sulla materia oggetto della proposta di legge è intervenuta, da ultimo, con la sent. n. 178/2019, la Corte costituzionale la quale, in un giudizio in via principale sulla legge regionale della Puglia n. 32/2018, ha sottolineato che con l’art. 272-bis del Codice dell’ambiente “il legislatore statale non ha inteso introdurre una disciplina organica e complessiva dei profili inquinanti correlati alle emissioni odorigene, lasciando alle Regioni il compito di regolamentare il settore, ma si è riservato la possibilità, con le modalità previste dal comma 2 del citato art. 272-bis, di introdurre valori limite e prescrizioni generali destinate a valere per l’intero territorio nazionale in modo uniforme”. La Corte, in particolare, ha dichiarato costituzionalmente illegittime alcune disposizioni della citata legge regionale che finivano per sovrapporsi alle competenze legislative esclusive dello Stato in materia di AIA di competenza statale, eccedendo gli spazi di azione riconosciuti alle Regioni dall’art. 7, comma 7, del Codice dell’ambiente. Con la citata pronuncia il giudice costituzionale ha altresì sottolineato che “se (…) la competenza esclusiva prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. non esclude aprioristicamente interventi regionali, anche legislativi, destinati ad integrare il dato normativo nazionale, soprattutto quando assentiti da quest’ultimo, è tuttavia necessario che ciò avvenga in termini di piena compatibilità con l’assetto normativo individuato dalla legge statale, non potendo tali interventi alterarne il punto di equilibrio conseguito ai fini di tutela ambientale (sentenza n.147 del 2019)”.

 

 

 

 

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