Rifiuti da costruzione e demolizione

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Il Decreto Legislativo n.116/2020 (1), attuazione della Direttiva UE 2018/851 (2) e Direttiva UE 2018/852 (3) ha riscritto quasi integralmente gli articoli 183 e 184 del Decreto Legislativo n.152/2006 (4) in materia di classificazione dei rifiuti.

All’articolo 183 comma 1 è stata aggiunta la lettera b-ter), riportante un nuovo elenco di rifiuti urbani. Si evidenzia che alla lettere b-quater) è stata aggiunta la definizione di rifiuti da costruzione e demolizione: i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione e la lettera b-sexies) che esclude esplicitamente dal novero dei rifiuti urbani i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

Quindi, i rifiuti prodotti da attività di costruzione e demolizione rientrano nella categoria dei rifiuti speciali.

Si legge nella Direttiva 851/2018, sebbene la definizione di rifiuti da costruzione e demolizione si riferisca ai rifiuti risultanti da attività di costruzione e demolizione in senso generale, essa comprende anche i rifiuti derivanti da attività secondarie di costruzione e demolizione fai da te effettuate nell’ambito del nucleo familiare.

Tutto ciò implica che i rifiuti generati da un privato cittadino a seguito di piccole operazioni di costruzione e manutenzione casalinghe saranno classificati rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184, comma 3, lettera b) del T.U.A.

Il Decreto Legislativo n.152/2006 esclude i rifiuti da costruzione e demolizione dal novero dei rifiuti conferiti ai centri di raccolta, classificandoli espressamente come rifiuti speciali; nonostante ciò, l’Allegato I al Decreto Ministeriale dell’8 aprile 2008 presenta tutt’ora il codice CER relativo ai rifiuti derivanti da piccole attività di manutenzione, per i quali risulta, quindi, ancora consentito il conferimento al centro di raccolta: aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati nell’Allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche”. (5) (6)

Il legislatore ha “dimenticato” di coordinare le attuali norme con quelle del vecchio Decreto Ministeriale dell’8 aprile 2008 che reca una diversa definizione di rifiuti urbani ma per il principio gerarchico e cronologico dall’1 gennaio 2021 i rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione, svolte dal privato cittadino nella propria abitazione, saranno da considerarsi quali rifiuti speciali e, per questo, non più conferibili al centro di raccolta comunale.

(1) Decreto Legislativo n.116 del 3 settembre 2020. Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (20G00135) (GU Serie Generale n.226 del 11-09-2020) Entrata in vigore del provvedimento: 26/09/2020

(2) Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.

(3) Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

(4) Decreto Legislativo n.152 del 3 aprile 2006. Norme in materia ambientale. (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006)

(5) Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Decreto 8 aprile 2008 (G.U. 28 aprile 2008, n. 99) Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.

(6) Decreto Ministeriale del 13 maggio 2009 Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche

di Adriano Pistilli

Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti, esperto di Diritto Ambientale

 

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