Insegnanti, Bulli e Tribunale

Ora Legale per i Diritti Umani

Di

Avv. Giovanna Barca

Le Avvocate Italiane

Quante campagne di sensibilizzazione contro il bullismo, quanti spot pubblicitari, quante parole utilizzate per spiegare ai ragazzi ed alle ragazze, alle loro famiglie che il bullismo è reato e va denunciato. Sicuramente innumerevoli! Per fortuna!

Ma, a cosa serve tutto questo se accade che chi deve tutelare concretamente i giovani vittime di violenza, al contrario, prende le difese del bullo?

Il Tribunale di Bologna, sezione lavoro, con la sentenza n. 633 pubblicata il 29 dicembre 2020, (Giudice Consentino) ha dovuto esprimersi sulla condotta di una professoressa di una scuola superiore della provincia di Bologna che aveva messo in punizione una studentessa, la quale, in realtà, aveva in precedenza denunciato al preside di aver subito atti di bullismo da parte dei compagni di classe. La ragazza era stata vittima, inoltre, di lanci di oggetti da parte degli alunni più grandi, ripetenti, problematici e con precedenti di aggressività, anche in ambito extrascolastico.

L’insegnante aveva dato più credito alla ricostruzione dei fatti dei compagni che sostenevano di essere stati insultati dalla ragazza. Infatti, la docente, anziché indagare sulla situazione e parlarne col preside, aveva isolato la studentessa e l’aveva colpita con una nota disciplinare. L’aveva, inoltre, costretta a scrivere una lettera di scuse ai compagni e a ripetere una verifica (dopo averle fatto confessare di aver copiato), mentre tutti gli altri insieme scrivevano una lettera al preside riportando i comportamenti negativi dell’alunna.

I genitori della ragazza hanno giustamente inviato una segnalazione al preside. All’insegnante è, quindi, stata irrogata la sanzione disciplinare della censura, che la docente ha impugnato in tribunale.

Il Giudice del Tribunale di Bologna, nella sentenza menzionata, sottolinea “ Ci si chiede  cosa avrebbe fatto l’insegnante se avesse voluto sanzionare l’allieva, se per tutelarla la si è umiliata, isolata, messa alla gogna”. Può darsi che nel lavoro per fare del bene si faccia involontariamente del male, ma se, dopo la contestazione, non si comprendono gli errori commessi, allora la censura è davvero una sanzione troppo modesta, anche per il rischio di ripetere in futuro errori simili”.

La sentenza focalizza l’attenzione sulla responsabilità degli insegnanti nei casi di bullismo, definendo grave la condotta di chi non segnala i fatti al dirigente e non riesce ad inquadrare correttamente gli episodi, finendo per isolare la vittima.

Gli insegnanti, come si evince dalle norme del codice civile art. 2048 c,c, hanno lo specifico obbligo di protezione e vigilanza dei propri alunni, nel tempo in cui sono a loro affidati, e quindi, il dovere giuridico di attivarsi per impedire eventi dannosi cagionati dagli alunni ovvero a carico di questi.

La responsabilità degli insegnanti è, pertanto, una responsabilità per fatto altrui, poiché i precettori possono essere chiamati a rispondere di danni che non hanno direttamente cagionato, ma che si sono effettivamente concretizzati per omessa o scarsa vigilanza, attenzione e cura.

Il terzo comma dell’ art. 2048 cod. civ., difatti, chiarisce che gli insegnanti possono essere liberati dalla responsabilità su di essi gravante “soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”; ne segue che, per liberarsi della presunzione di responsabilità, i precettori, non solo devono dimostrare di non essere stati in grado di spiegare interventi correttivi o repressivi per la fulmineità dell’evento ma, maggiormente, devono provare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari ed organizzative “idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo” (cfr. Cass. Civile, nr. 15321/2003; Cass. Civile, nr. 9542/1999; Cass. Civile, nr. 916/1999).

Va ricordato che la legge n.  71/2017 contro il cyberbullismo ha rafforzato il ruolo preventivo ed educativo degli insegnanti quando si trovino a dover fronteggiare episodi di prevaricazione all’interno della classe, prevedendo precise azioni di contrasto che mettano al centro la tutela della vittima.

 Minimizzare, ridicolizzare o non ascoltare le richieste di aiuto di un alunno rappresentano condotte gravi da parte dell’insegnante che perciò deve essere censurata.

Infatti, la normativa prevede, tra l’altro, che:

  1. Ogni istituto scolastico individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.
  2. Secondo quando già previsto dalla legge 107 (la Buona Scuola) ci sarà una formazione del personale scolastico sul tema. Verrà promosso un ruolo attivo degli studenti e di ex studenti in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole.
  3. I servizi territoriali, con l’ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della legge, promuovonoprogetti personalizzati per sostenere le vittime di cyberbullismo e a rieducare, anche attraverso l’esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori autori di cyberbullismo.
  4. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti. I regolamenti scolastici dovranno prevedere esplicite sanzioni disciplinari, commisurate alla gravità degli atti compiuti.
  5. Per i minori autori di atti di cyberbullismo, fra i 14 e i 18 anni, se non c’è querela o denuncia per i reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale, scatta l’ammonimento: il questore convoca il minore insieme ad almeno un genitore.

Gli episodi di bullismo accertati devono essere subito sanzionati, privilegiando il ricorso a sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica, anche in conformità con quanto indicato nella direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione n. 16 del 5 febbraio 2007 e nello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria– d.P.R. 21 novembre 2007 n.235 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al d.P.R. 24 giugno 1998 n. 249”(Testo in vigore dal 2 gennaio 2008).

Dunque, l’insegnante di una scuola pubblica o paritaria è un pubblico ufficiale anche fuori dall’orario scolastico: ne deriva che lo stesso ha l’obbligo di denunciare alle autorità competenti i fatti di cui sia venuto a conoscenza che costituiscono reati procedibili d’ufficio. In mancanza, potrebbe essere chiamato a rispondere del reato di “omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale” o di “omessa denuncia di un incaricato di pubblico servizio”.

Certo il lavoro dell’insegnante, oggi, è diventato un compito ancora più arduo perché costretto a confrontarsi con problematiche molto complesse, che riguardano anche la psiche degli studenti e delle studentesse che frequentano il plesso scolastico: ma dinanzi ad episodi di bullismo e di cyberbullismo non si può far finta di nulla e tacere.

Abbiamo visto che il bullismo causa conseguenze permanenti sulla vittima, anche provocandone, nei casi più drammatici, la morte. Una scuola che ignora o sottovaluta il fenomeno, rischia di mettere in pericolo seriamente i suoi ragazzi e ragazze e fallisce nella sua missione educativa.

Un insegnante, oggi, deve essere molto attento anche ai segnali che gli studenti e le studentesse inviano con il linguaggio non verbale, deve essere allenato ad osservare le dinamiche che nascono tra gli alunni e le alunne in classe, a cogliere le sfumature delle vicende scolastiche: questo richiede da parte del corpo docente una grossa formazione anche psicologica e sociale ed un approccio molto diverso al proprio lavoro, che non si limita più a trasmettere nozioni di cultura, ma sentire la grande responsabilità di creare una comunità civile, la formazione di cittadine e cittadini responsabili, in armonia con i principi della nostra Costituzione e della Convenzione di New York del 1989 sui diritti dell’infanzia.

Occorrono sicuramente più occasioni per creare momenti di condivisione, confronto, dialogo e di ascolto per i ragazzi e le ragazze all’interno dell’ambito scolastico: questo esige da parte del corpo docente una grossa apertura mentale e richiede un atteggiamento meno rigido e dogmatico. Significa eliminare ogni forma di distinzione tra istruzione ed educazione, bisogna educare istruendo, cercando di coinvolgere anche le famiglie.

Per evitare fenomeni di bullismo sono importanti alcune strategie preventive, come ad esempio quelle prese in considerazione secondo uno studio fatto dalla Regione Toscana, insieme alla collaborazione dell’Istituto degli Innocenti di Firenze:

  • Perlustrazione dei luoghi a rischio: poiché ogni giardino o cortile può presentare spazi ed angoli dove è più facile che si verifichino episodi di bullismo, è opportuno richiedere il controllo di questi luoghi ai collaboratori scolastici e farsi vedere dagli alunni nell’atto di controllarli durante i giochi che lì si svolgono.
  • Attenzione agli alunni che stanno in disparte: i bambini che trascorrono molto tempo da soli durante la ricreazione possono essere particolarmente esposti; è opportuno coinvolgere l’alunno in attività di gioco con altri compagni.
  • Rendere noto e ribadire che i comportamenti bullistici non saranno tollerati: Ogniqualvolta si presenti l’opportunità, il personale scolastico, facendo riferimento anche al regolamento di Istituto, dovrebbe far passare il messaggio che certi comportamenti non sono accettabili per convivere bene a Scuola e che saranno puniti nei modi previsti.
  • Mantenere la calma: talvolta ciò che i bambini dicono o fanno può essere provocatorio e portare a scatti di rabbia, ma una risposta “aggressiva” da parte di un adulto potrebbe far aumentare l’aggressività dell’alunno invece di scoraggiarla, rinforzando quei comportamenti non accettabili durante la ricreazione. Se siamo capaci di mantenere la calma, mostreremo ai bambini di tenere la situazione sotto controllo.
  • Evitare di precipitarsi sul posto: Un passo lento e deciso verso il luogo nel quale si è visto che si sta verificando un incidente, lascia del tempo per pensare e fa vedere ai bambini che sta per succedere qualcosa.
  • Ascoltiamo con calma, senza fretta di arrivare subito alle conclusioni: con voce calma e tono assertivo, chiediamo agli attori e agli osservatori spiegazioni su quello che è avete visto succedere, chiamando i bambini per nome e respingendo con educazione le spiegazioni di altri bambini (“aspetta un momento, parlerai dopo che … ha finito). Conviene ascoltare bene le parole dei bambini anziché giudicare anticipatamente.
  • Ottenere risposte: alcuni bambini sono bravi nel portare il discorso al di fuori dell’argomento in questione, (“ma anche lui ieri…” “non ero solo io”) ma l’adulto deve non lasciarsi fuorviare e, con calma e assertività, ripetere e ripetere la domanda accompagnata magari da un commento del tipo: “Va bene questo che dici, ma io voglio sapere..”
  • Evitare le critiche personali dirette e le parole che possono umiliare: può capitare che gli autori o le vittime di comportamenti bullistici siano quelli con poca stima di sé e quindi un giudizio tagliente o un’etichetta negativa possono rafforzare atteggiamenti non accettabili. Connotiamo negativamente il comportamento e non il bambino
  • Evitiamo di fare minacce che non potranno essere mantenute Evitiamo di usare il Preside come strumento di controllo dei Il Preside ne sarà informato “ufficialmente” al momento opportuno, secondo quanto stabilito dalle modalità del Regolamento di Istituto che tutti conosciamo.
  • Usiamo la tecnica della pausa: Quando i bambini sono molto arrabbiati ed agitati negli scontri con i compagni, non sono nello stato migliore per discutere del problema. Si può dare tempo al bambino per calmarsi e renderlo più ragionevole
  • . Sanzioni graduate e discusse: sembra che il bambino percepisca meglio la gravità di un comportamento scorretto se le sanzioni le conosce prima e le percepisce in modo graduato
  • Cogliere i comportamenti positivi e lodarli: per favorire il diventare cittadini responsabili, è estremamente positivo che nelle scuole si lavori per riconoscere e valorizzare i comportamenti positivi. Gli adulti devono così farsi vedere particolarmente interessati ai comportamenti corretti e non solo a quelli da sanzionare.
  • Attrezzare lo spazio esterno: i cortili e i giardini delle scuole sono spesso anonimi e privi di una fisionomia che fornisca stimoli positivi e opportunità per condurre attività diverse dal solo gioco del calcio e il vagare senza meta. Migliorare gli spazi all’aperto delle scuole può essere un obiettivo coinvolgente anche per i bambini che potrebbero esprimere così i loro bisogni ed esigenze. Il giardino e il cortile potrebbero diventare spazi da amare per adulti e bambini, coinvolti direttamente nella creazione e nella manutenzione di questi luoghi.

Ogni forma di violenza deve essere combattuta con la collaborazione di tutti e nel pieno di rispetto dei diritti di ciascuna persona: solo così potremmo avere dei ragazzi e delle ragazze che saranno futuri cittadini e cittadine pienamente liberi e responsabili.

Tag: bulli, violenza, bullismo, docenti

 

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