Ancora discriminazioni nei confronti degli omossessuali

Ora Legale per i Diritti Umani

Di

Avv. Giovanna Barca

Le Avvocate Italiane

Accade in provincia di Caserta, in località Marcianise, Raffaele, 30 anni, un lavoro come commesso part-time, aveva deciso di andare a vivere da solo ed era felice di aver trovato una casa di suo gradimento e nel giro di qualche giorno avrebbe potuto realizzare il suo sogno.

Aveva trovato su internet l’annuncio della casa, aveva contattato l’agenzia immobiliare, aveva raggiunto un accordo con la proprietaria, aveva pagato la caparra, ma quando ha incontrato di persona la proprietaria dell’appartamento sono cominciati i problemi.

Dopo l’incontro, la signora chiamava all’agenzia immobiliare manifestando la volontà di non volere più firmare il contratto: la stessa dichiarava di non volere locare l’immobile per l’orientamento sessuale del conduttore. “Non voglio affittare la mia casa ad un gay, ad un omossessuale”!

Letta questa storia mi sono permessa, tramite l’Associazione Arcigay sezione Caserta, di contattare Raffaele, il quale si è sfogato così ”…sono molto scosso, ho bisogno di conoscere quali sono i miei diritti…questa vicenda mi ha portato gravi conseguenze nella mia vita privata e sociale….”.

Bernardo Diana, Presidente dell’Associazione Arcigay di Caserta, ha così commentato la vicenda :“Quello di Raffaele è stato un episodio assurdo, ha scosso anche me e tutti quelli della nostra associazione. Abbiamo deciso di stilare dei protocolli diversity management  con le agenzie immobiliari, con i datori di lavoro, per creare ambienti di lavoro e di condivisione sociali  inclusivi e non discriminatori, in tutti i comuni della provincia di Caserta..condanno il gesto, bisogna denunciare questi episodi…noi ci siamo..”.

L’episodio del giovane Raffaele ha fatto sicuramente scalpore, considerando che solamente il 4 novembre 2020 è stato approvato il testo di legge, conosciuto come Legge Zan, alla Camera, che ha introdotto all’interno dell’art. 604 bis c.p nuove fattispecie penali che puniscono comportamenti accomunati dalla finalità di discriminazione fondate sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale e sulla identità di genere.

L’art. 604 bis c.p.  che punisce, infatti, le discriminazioni razziali, etniche, nazionali e religiose, è stato modificato dall’art. 1 della nuova legge, e prevede anche la repressione degli atti discriminatori fondati “sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere”.

Viene punito in particolare:

  • con la reclusione fino ad un anno e 6 mesi o multa fino a 6.000 euro, chiunque istiga a commettere o commette atti di discriminazionefondati su tali motivi (primo comma, lett.a)
  • con la reclusione da 6 mesi a 4 anni, chiunque istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenzaper tali motivi (primo comma, lett. b);
  • con la reclusione da 6 mesi a 4 anni, chiunque partecipa o presta assistenza ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per tali motivi (secondo comma).

Viene, poi, modificato l’art. 604 ter c.p. che prevede l’aggravante della pena per qualunque reato, punibile con pena diversa dall’ergastolo, commesso per finalità di discriminazione o di odio razziale, etnico, nazionale o religioso, o per agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le predette finalità. La nuova formulazione dell’art. 604 ter c.p. ha stabilito, infatti, anche l’aumento della pena fino alla metà per i reati commessi per finalità di discriminazione o odio fondato sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere, o per agevolare organizzazioni associazioni movimento o gruppi che hanno tra i loro scopi le predette finalità.

L’articolo 3 della legge approvata alla Camera, comunque,  introduce una clausola di salvaguardia dell’art. 21 della Costituzione, secondo il quale tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La norma si è resa necessaria perchè le nuove fattispecie penali prevedono la punibilità delle condotte di istigazione, (ovverosia di azioni di persuasione, o comunque incidenti sulla psiche o sulla volontà altrui), in una materia in cui non vi è uniformità di visioni, ma piuttosto pluralità di opinioni e di sensibilità.  E’ stato rilevato nel dibattito parlamentare e nell’opinione pubblica il pericolo che la norma potesse finire per introdurre un reato di opinione, rendendo perseguibili come istigazioni alla discriminazioni le manifestazioni di pensiero in difesa della famiglia eterosessuale, o dissenzienti dal pensiero lgbt.

Una legge, quella Zan, delicata che ha fatto sicuramente discutere e che mette in luce parecchi punti critici.

Le discriminazioni, comprese quelle basate sull’orientamento sessuale, costituiscono una violazione della dignità umana, che, in quanto tale, deve essere sempre rispettata nelle parole, nelle azioni e nelle legislazioni. Sicuramente va punito chi offende questa dignità con violenza e prepotenza, ma bisogna stare attenti a non parlare di reato di opinione, e quindi, limitare di fatto la libertà personale, le scelte educative, il modo di pensare e di essere, l’esercizio di critica e di dissenso di una persona.

Una idea che contrasta con un’altra non può essere perseguita con lo strumento penale: si rischia di limitare il principio costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero.

 Quello che si critica alla legge, in particolar modo, è la mancata definizione del concetto di atto discriminatorio, che, oltre a ledere potenzialmente la libertà di associazione, di riunione, religiosa, d’ educazione, rischia anche di minare la libertà di manifestazione del pensiero.

Fondamentale, in un Paese democratico, è sicuramente attivare un cambiamento culturale che consenta di superare radicalmente ogni forma di discriminazione e di violenza perpetrata ai danni delle persone, ma, altrettanto importante, sarebbe tutelare la libertà di opinione e di pensiero!

Il cambiamento culturale è necessario affinchè diminuiscano episodi spiacevoli come quello capitato a Raffaele: il tutto, a mio avviso, deve iniziare nelle scuole,  dove andrebbe insegnato ai nostri figli ed alle nostre figlie il rispetto e l’ascolto verso l’altro, aiutandoli a crescere con i giusti valori, investendo soprattutto sulla loro evoluzione emotiva e culturale.

Forza Raffale siamo con te!

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