Richiesta d’intervento ed aiuto per i danni e le violazioni di norme costituzionali attuate dal Governo italiano

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Oggetto: Richiesta d’intervento ed aiuto per i danni e le violazioni di norme costituzionali attuate dal Governo italiano, dal febbraio 2020, nella gestione dell’emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19 

Roma, lì 25 marzo 2021 

Siamo un gruppo di associazioni, affiliate e consociate con il C.S.IN. A.P.S. e l’Ente Nazionale Attività Culturali E.N.A.C., che, sulla base degli studi e ricerche realizzate dai nostri professionisti del settore sanitario (virologi e immunologi), hanno constatato che nella gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 il governo italiano ha violato alcuni principi e diritti fondamentali ed inviolabili dell’individuo, sia come singolo che nelle formazioni sociali in cui esplica la sua personalità. In nome della pandemia da COVID-19, sulla quale non sono stati resi pubblici tutti i dati scientifici e le delibere del Comitato Tecnico Scientifico (di seguito C.T.S.), sono state chiuse diverse attività produttive ed applicato il coprifuoco per 60 milioni di abitanti, ledendone tutti i diritti inviolabili e fondamentali. Da febbraio del 2020 il governo ed il C.T.S. hanno fornito indicazioni, spesso contrastanti e fuorvianti, per il personale sanitario, amministrativo e per le attività produttive di tutti i settori merceologici senza consentire loro di poter ricorre al diritto di accesso, ex Legge n.241/90 e s.m.i., per ricorrere avverso ai provvedimenti dell’organo collegiale creato per gestire la c.d.

pandemia, rendendo impossibile esercitare il diritto all’informazione, diritto di difesa e di contraddittorio (artt.24 e 111 Costituzione).

Tali obiezioni, sulla gestione dell’emergenza sanitaria nazionale da COVID-19, si fondano su argomentazioni di natura giuridica, oggettiva e scientifica poiché le limitazioni e violazioni delle libertà e dei diritti inviolabili dell’uomo sono interconnesse con l’uso della sperimentazione umana attuata per iniziare le vaccinazioni di massa. Il divieto di sperimentazione umana comprende anche l’impossibilità di imporre trattamenti sanitari a qualsiasi individuo, a prescindere dall’età, dalla condizione sociale, economica e dalle opinioni religiose.

Dal punto di vista giuridico, risultano violati dei principi fondamentali sanciti da trattati di livello internazionale, in particolare, il diritto a non subire trattamenti sanitari obbligatori (rectius, vaccini), limitazioni e restrizioni delle libertà e dei diritti fondamentali ed inviolabili dell’uomo:

  • Tribunale Internazionale di Norimberga 1945. Redazione del Codice di Norimberga che introduce 10 principi cardine per la tutela della salute di ogni essere umano sulla sperimentazione di trattamenti sanitari nei confronti di tutta la popolazione mondiale, imponendo a tutti gli stati il divieto di sperimentazione e di trattamenti sanitari senza l’esplicito e informato consenso volontario del paziente
  • Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 12.1948, Assemblea Generale delle Nazioni Unite: Artt.1, 2, 3, 5, 7, 12. Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
  • Dichiarazione di Ginevra del World Medical Association del 1948 (principio cardine è la tutela della salute umana dal momento del concepimento fino alla morte ed il rispetto dell’autodeterminazione e della dignità del paziente);
  • Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, e Corte Europea dei Diritti Dell’Uomo, Roma 11.1950 aggiornata il 2.10.2013 a Strasburgo: il governo italiano ha violato i seguenti diritti fondamentali ed inviolabili dei cittadini italiani: diritto alla vita; diritto al rispetto della vita privata e familiare; libertà di pensiero, di coscienza e di religione; libertà di espressione e di opinione; libertà di riunione e manifestazione; divieto di discriminazione; divieto di abuso di diritto. La Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo, non è stata sospesa è tuttora vigente anche durante l’emergenza sanitaria, perciò ogni italiano può chiederne l’applicazione e ricorrere contro eventuali e gravi violazioni perpetrate da parte del Governo italiano.
  • Dichiarazione di Helsinki 2000 (Nella ricerca medica è dovere del medico proteggere la vita, la salute, la riservatezza e la dignità del soggetto umano. Il paziente deve rilasciare il proprio libero consenso informato per qualsiasi trattamento sanitario che lo riguardi) Solo se il paziente rilascia il proprio consenso informato ed esplicito si può giustificare moralmente la ricerca sui soggetti umani. Nella ricerca medica gli interessi della scienza e quelli della società non devono mai prevalere sul benessere del soggetto. Il medico deve proteggere la vita, la salute, la privacy e la dignità del paziente che si affida a lui garantendone la libertà e la capacità di decidere. Se il paziente ritira il proprio consenso, non può essere obbligato ad alcun trattamento sanitario.

6)  Convenzione di Oviedo 04.04.1997 (Legge 28.03.2001, n.145, Ratifica della Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché’ del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani.): Il fulcro della convenzione è il consenso del paziente, e viene sancito che ogni intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.

  • Dichiarazione Universale Bioetica e Diritti Umani della Conferenza Generale UNESCO 19.10.2005: afferma la superiorità dei valori della libertà individuale e della dignità umana a fronte delle istanze scientifiche e sociali. Ogni intervento medico preventivo, diagnostico o terapeutico deve essere realizzato con il previo libero e informato consenso della persona interessata, basato su un’adeguata informazione. Il consenso, dove appropriato, deve essere espresso e può essere ritirato dalla persona interessata in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, senza conseguenti svantaggi o pregiudizi. Vengono sottolineati oltre al consenso informato, il rispetto per la privacy e la confidenzialità, la non discriminazione e la non stigmatizzazione nel caso di rifiuto del consenso informato;
  • Risoluzione Consiglio d’Europa Commissione permanente per gli affari politici e la democrazia 2337 del 13.10.2020, Democrazie di fronte alla pandemia covid- 19: La risoluzione n.2337 ha stabilito che le misure urgenti adottate dagli stati UE, che fossero o meno messe in atto nel contesto di uno stato di emergenza o di altre situazioni specifiche, hanno avuto un impatto significativo sulla vita quotidiana, professionale e sociale delle popolazioni, sul godimento dei loro diritti fondamentali, nonché come sul funzionamento e l’equilibrio delle istituzioni e dei processi democratici. Nessuna emergenza sanitaria pubblica può essere usata come pretesto per distruggere l’acquis democratico. L’Assemblea ha sottolineato che tutte le misure di emergenza adottate per affrontare la pandemia devono essere limitate nel tempo e non superare la durata della situazione di emergenza che le giustifica.
  • Risoluzione 27.01.2021 della Commissione per gli affari sociali, la salute e lo sviluppo sostenibile 2361/2021: Vaccini COVID-19: considerazioni etiche, legali e pratiche: ai punti 7.3.1. e 7.3.2. stabilisce che bisogna garantire che i cittadini siano informati che la vaccinazione NON è obbligatoria e che nessuno è sottoposto a pressioni politiche, sociali o di altro tipo per essere vaccinato, se non lo desidera personalmente e garantire che nessuno sia discriminato per non essere stato vaccinato, a causa di potenziali rischi per la salute o per non  voler essere vacinato.
  • 629 c.p. (Estorsione): il prevedere che qualora il dipendente non si vaccini possa essere licenziato, è una forma di estorsione al pari dell’impedire ai cittadini di spostarsi da una regione all’altra o uscire dall’Italia in mancanza della vaccinazione o del risultato negativo del tampone. Impedire qualsiasi attività lavorativa o di svago qualora non si abbia la prova del tampone negativo e, ancor peggio, il patentino vaccinale con la prova dell’inoculazione avvenuta, integra la fattispecie incriminatrice del reato di estorsione;
  • Costituzione della Repubblica Italiana: con dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) si sono limitati e regolamentati interi settori della vita privata dei cittadini italiani, prevedendo (ed attuando in alcuni casi) violazioni della libertà personale e della inviolabilità del domicilio, garantiti da una riserva assoluta di legge (solo una legge può limitarli temporaneamente e non per un anno) e sanciti dalla Costituzione italiana: diritto al lavoro (1, 4 e 35 Cost: per la chiusura indiscriminata di quasi tutte le attività produttive e la previsione dei ristori e cassa integrazione non per tutti i lavoratori. La Repubblica dovrebbe tutelare il lavoro, non contrastarlo. Alcune attività sono ferme da marzo del 2020.); diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art.2 Cost.: tutto il terzo settore è stato penalizzato e qualsiasi attività non propriamente imprenditoriale chiusa con dei D.P.C.M.); principio di eguaglianza formale e sostanziale (art.3 Cost.: applicazione delle misure restrittive e chiusure solo per alcuni settori. Per il tempo libero, è stato consentito lo svolgimento dei campionati di calcio di serie A e B ma VIETATO lo stesso sport se svolto da associazioni sportive dilettantistiche senza prevedere dei ristori per quest’ultime); promozione della cultura e della crescita professionale dei giovani (artt.9 e 34 Cost.: la cultura e la scuola sono state tartassate con la chiusura a singhiozzo delle scuole e definitiva dei teatri, cinema, circoli culturali e ricreativi, eventi musicali e fieristici.); rispetto delle norme internazionali generalmente riconosciute (art.10, comma 1, Cost.) sono stati violati: il Codice di Norimberga (divieto di obbligo vaccinale e obbligo del consenso informato scritto, visto che nel consenso presente sui vaccini c’è l’esonero di responsabilità in caso di eventi avversi), la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 10.12.1948, Assemblea Generale delle Nazioni Unite (divieto di limitazione delle libertà fondamentali), la Dichiarazione di Ginevra del World Medical Association del 1948 (è stato leso il diritto alla salute umana dal momento del concepimento fino alla morte ed il rispetto dell’autodeterminazione e della dignità del paziente), Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali (diritto alla vita; diritto al rispetto della vita privata e familiare; libertà di pensiero, di coscienza e di religione; libertà di espressione e di opinione; libertà di riunione e manifestazione; divieto di discriminazione; divieto di abuso di diritto), Dichiarazione di Helsinki 2000 (Il paziente deve rilasciare il proprio libero consenso informato per qualsiasi trattamento sanitario che lo riguardi. Se il paziente ritira il proprio consenso, non può essere obbligato ad alcun trattamento sanitario), Convenzione di Oviedo 04.04.1997 (ogni intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso), Dichiarazione Universale Bioetica e Diritti Umani della Conferenza Generale UNESCO 19.10.2005 (Ogni intervento medico preventivo, diagnostico o terapeutico deve essere realizzato con il previo libero e informato consenso della persona interessata, basato su un’adeguata informazione. Il consenso, dove appropriato, deve essere espresso e può essere ritirato dalla persona interessata in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, senza conseguenti svantaggi o pregiudizi), Risoluzione Consiglio d’Europa Commissione permanente per gli affari politici e la democrazia n.2337 del 13.10.2020 (Nessuna emergenza sanitaria pubblica può essere usata come pretesto per distruggere l’acquis democratico), Risoluzione 27.01.2021 della Commissione per gli affari sociali, la salute e lo sviluppo sostenibile n.2361/2021 (bisogna garantire che i cittadini siano informati che la vaccinazione NON è obbligatoria e che nessuno è sottoposto a pressioni politiche, sociali o di altro tipo per essere vaccinato, se non lo desidera personalmente e garantire che nessuno sia discriminato per non essere stato vaccinato, a causa di potenziali rischi per la salute o per non voler essere vaccinato); libertà personale inviolabile (art.13 Cost.): l’imposizione del coprifuoco e la limitazione della manifestazione del proprio pensiero sono state limitate con dei D.P.C.M. privi di valenza giuridica per rimuovere la riserva di legge assoluta prevista dalla norma costituzionale; inviolabilità del domicilio (art.14): sono stati effettuati arresti all’interno di alcune abitazioni per la presunta violazione di norme di rango secondario; libertà di circolazione e soggiorno (art.16 Cost.): l’introduzione dei lockdown, delle zone con colorazione diversa in base ai dati sui contagi (rosse, arancioni, gialle e bianche) hanno comportato una violazione della libertà di circolazione e soggiorno coperta da una riserva assoluta di legge; diritto di riunione (art.17 Cost.): sono state vietate delle riunioni pacifiche di cittadini ed imprenditori applicando delle multe esagerate e, di contro, sono state ammesse manifestazioni per il 25 aprile da parte di gruppi dei centri sociali; diritto di associarsi (art.18 Cost.): è stato represso il diritto di associarsi da marzo 2020 fino ad oggi; diritto di manifestazione del proprio pensiero (art.21 Cost.): sono state messi al bando tutti i canali di informazione non allineati con il governo, impedendo ai cittadini di avere un’informazione libera e imparziale; imposizione di prestazioni patrimoniali (art.23 Cost.): sono state introdotte delle multe con dei D.P.C.M. che sono norme di natura regolamentare; diritto di difesa (art.24 Cost.): tutti i processi sono stati sospesi in nome della pandemia da COVID-19 e la giustizia è stata negata anche per situazioni che si sono verificate con i continui abusi di potere delle forze dell’ordine; irretroattività della legge e applicazione di misure di sicurezza solo tramite una legge (art.25 Cost.): sono stati adottati provvedimenti amministrativi (D.P.C.M.) dall’oggi per domani, senza dare il tempo ai cittadini di potersi informare e adeguare alle richieste del governo; responsabilità funzionari e dipendenti pubblici per gli atti compiuti in violazioni dei diritti (art.28 Cost.), con la previsione dello scudo penale per ogni azione compiuta, il governo e tutti i membri del CTS e della gestione dell’emergenza sanitaria si sono attribuiti un indebito esonero da qualsivoglia responsabilità per le loro azioni ed omissioni; diritto alla salute (art.32 Cost.), è stato leso sia con l’imposizione di terapie errate sia per aver impedito che si effettuassero delle autopsie sulle persone decedute. Insistere che sia necessario effettuare i tamponi e prevedere uno pseudo obbligo vaccinale ed un patentino, viola il comma 2 dell’art.32 della Costituzione per cui “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Dal combinato disposto tra art.32 Cost. e l’art.5 Convenzione Oviedo, il cittadino non può essere obbligato a vaccinarsi e non deve subire limitazioni per tale rifiuto (la previsione che chi non ha il patentino non possa lavorare o spostarsi è una violazione dei diritti fondamentali di ogni essere umano, anche dei cittadini italiani…); iniziativa economica privata (art.41 Cost.), la chiusura di diverse attività produttive, senza motivazioni scientifiche valide, ha determinato dei danni economici e sociali; delega funzioni legislative al Governo (art.76 Cost.), vi è stato un eccesso di delega di cui si è appropriato il Governo con la dichiarazione di stato emergenza sanitaria nazionale superando i limiti imposti dalla Costituzione; divieto di emanazione decreti aventi forza di legge (art.77 Cost.), il Governo ha violato tale norma costituzionale adottando dei D.P.C.M., non aventi forza di legge, con cui sono stati lesi dei diritti fondamentali ed inviolabili dei cittadini; dichiarazione dello stato di guerra (art.78 Cost.), la dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria è stato equiparato ad una dichiarazione di stato di guerra ma dovevano essere le Camere ad attribuire tale potere al Governo; violazione del diritto al contraddittorio (art.111 Cost.), non è stato consentito un reale contraddittorio né alle opposizioni né ai cittadini imponendo le decisioni del

C.T.S. senza il riscontro da parte di altri esperti immunologi e virologi.

In Italia è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria nazionale il 31.01.2020 per sei mesi con una Delibera del Consiglio dei ministri (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili) sulla base delle norme contenute nel Decreto Legislativo 2.01.2018 (Codice della Protezione Civile) che, all’art.7, prevede che possa essere dichiarato lo stato di emergenza nazionale per non più di 180 giorni (6 mesi) e prorogabili per non più di altri 180 giorni (art.2 Legge n.225/1992, Istituzione del Servizio di Protezione Civile) ed all’art.24, comma 3° (Deliberazione dello stato di emergenza nazionale), specifica, ulteriormente, che la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi. Non c’è alcun riferimento alla facoltà di limitazione dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione con dei D.P.C.M. Solo con la deliberazione dello stato di guerra, ex art.78 della Costituzione, da parte di entrambe le Camere, vengono attribuiti poteri speciali (ed eccezionali) al Governo (compresa la limitazione dei diritti inviolabili) al Governo proprio perché costituisce un atto politico delle Camere. Ha efficacia immediata e determina l’entrata in vigore della legislazione eccezionale prevista per il tempo di guerra, conferendo all’uopo i poteri extra ordinem e necessari al Governo. La pandemia da COVID-19 non necessità di una legislazione nazionale, semmai di un piano pandemico effettivo e reale, cosa che manca all’Italia. Tutti i D.P.C.M. adottati da marzo 2020 ad oggi, peraltro, sono stati dichiarati illegittimi dal Tribunale Civile di Roma Sez. VI, il 16.12.2020 R.G.45986/2020, nonché dal Tar Lazio. Anche il Tribunale Internazionale Penale dell’Ajia il 16.02.2021 ha condannato l’Olanda per il coprifuoco imposto sulla base di una legge di emergenza, che prevede che un organo amministrativo possa introdurre regole emergenziali senza coinvolgere il Senato e la Camera dei rappresentanti nel processo decisionale. Tuttavia, secondo quanto stabilito dalla Corte, la decisione di istituire un coprifuoco, è stata presa, nonostante l’Olanda non versasse in una situazione di emergenza. La motivazione è molto chiara, non possono limitarsi dei diritti inviolabili e fondamentali per fronteggiare la pandemia. Anche la Corte costituzionale, con sentenza n.308/1990, ha sancito che “non è permesso il sacrificio della salute individuale a vantaggio di quella collettiva. Ciò significa che è sempre fatto salvo il diritto individuale alla salute, anche di fronte al generico interesse collettivo”, confermando quanto stabilito dai Trattati internazionali succitati.

In merito alle argomentazioni di natura oggettiva, il Governo italiano ha adottato dei provvedimenti disastrosi che hanno danneggiato il tessuto economico, sociale e produttivo del paese. Andremo per punti in base al tipo di attività e le conseguenze del coprifuoco sul comportamento dei cittadini.

  • Ristorazione e filiere connesse: il lokdown totale ed il coprifuoco hanno portato alla chiusura di diverse attività o, per chi ha resistito, ad una riduzione degli incassi e delle forniture da parte della filiera che gravita interno al settore della Limitare l’orario di apertura di un esercizio al pubblico (10- 18) non comporta una riduzione di accessi, semmai ad un aumento negli orari consentiti. Se si elimina il coprifuoco e si passa da un orario ridotto ad uno più elastico (10-1.00), l’accesso dei clienti sarà molto più gestibile. L’unica concessione per limitare gli accessi è quella di prevedere l’obbligo di prenotazione (anche con applicazioni per smartphone) presso qualsiasi locale di ristorazione con consumazione sul posto (dal circolo ricreativo enogastronomico al ristorante a 5 stelle). In questo modo si dilazionerebbero gli accessi distribuendo, su fasce di prenotazione, i clienti senza rischiare di avere assembramenti davanti ai locali. Dai ristori, compresi quelli per gli affitti, sono stati totalmente esclusi i circoli ricreativi ed enogastronomici che, pur erogando per i soci un’attività di ristorazione, non sono stati considerati meritevoli di aiuto creando una forte discriminazione tra il grande ristorante a 5 stelle ed il piccolo circolo enogastronomico di periferia che svolge anche, e soprattutto, attività aggregative in aree a rischio di disagio sociale ed economico. Scandaloso è quanto accaduto a Sanremo per il Festival della Canzone i ristoranti erano aperti e dirigenti RAI hanno schernito gli abitanti di Sanremo che chiedevano perché loro potessero entrare ed i “cittadini comuni” no.
  • Sport e tempo libero: da marzo 2020 ad oggi si sono susseguiti provvedimenti discriminatori nei confronti delle attività svolte, con ogni sistema di sicurezza necessario, da parte delle associazioni dilettantistiche sportive (a prescindere dal tipo di sport praticato). Il ministero dello sport ha bloccato ogni genere di sport “a livello privato” di contatto come il football, ma sono ripresi i campionati di calcio di serie A e B, nei quali circolano milioni di L’art.3 della Costituzione della Repubblica Italiana, prevede l’applicazione a tutta la popolazione – senza distinzioni e discriminazioni legate al sesso, alle opinioni politiche e religiose – del principio di eguaglianza formale e sostanziale. Consentire solo a dei professionisti ed alle società sportive quotate in borsa di effettuare dello sport e non alle associazioni dilettantistiche sportive, è una gravissima violazione del principio di eguaglianza formale e sostanziale di cui all’art.3 Costituzione, ricorribile innanzi al Tribunale Internazionale Penale dell’Ajia.
  • Teatri di prosa e di lirica: a tutti i teatri è stato vietato di effettuare rappresentazioni con il pubblico ed anche senza, ma il Festival di Sanremo si può fare con dei cachet per conduttori e ospiti vergognosi in un momento storico come questo in cui ci sono famiglie alla fame e lavoratori senza cassaintegrazione da mesi, aziende fallite perché non hanno visto i “famosi ristori”. Questa è l’ennesima violazione di norme costituzionali quali gli 3 (principio di eguaglianza formale e sostanziale) e 41 (iniziativa economica privata), le limitazioni possono avvenire solo con una legge e non con un

D.P.C.M con il quale, peraltro, si effettuano dei c.d. favoritismi per alcuni settori a scapito di altri.

  • Coprifuoco per i cittadini: il coprifuoco è stato utilizzato durante la Seconda guerra mondiale e non sempre, visto che limita delle libertà fondamentali ed inviolabili quali la libertà personale, di movimento e di spostamento. La responsabilità per i c.d. assembramenti è da imputare solo ed esclusivamente alla politica con cui si è gestita la d. pandemia. Chiudere i centri commerciali nel fine settimana, nel periodo natalizio, e, contemporaneamente, costringere la popolazione ad accalcarsi nelle vie dei centro di Roma per poter usufruire della lotteria degli scontrini (solo quelli dei negozi e non per gli acquisti online) con termini ristretti, non può essere imputabile ai cittadini di essere negligenti o irresponsabili, perché togliendo alla popolazione la dignità di poter svolgere un lavoro, limitarne la libertà personale ha come conseguenza che nel momento in cui “è consentito” uscire si creino i c.d. assembramenti.
  • Enti del Terzo Settore: in uno dei primi decreti ristori, erano stati previsti dei ristori per i sexy shop e nulla per tutto il terzo settore. Per rincarare la dose contro il Terzo Settore (che ha sopperito alle carenze dello stato fornendo cibo, vestiti ed assistenza psicologica alla popolazione da marzo 2020 ad tutt’oggi) nella legge di bilancio del 2020, il Governo aveva previsto l’introduzione del regime IVA anche per gli enti non commerciali del terzo settore. Solo dopo una segnalazione nostra a tutti i partiti ed a tutte le emittenti televisive (Byoblu ha trasmesso un intero servizio sulla nostra protesta), è stato abrogato l’art.108 della legge di bilancio che avrebbe condannato centinaia di associazioni. A marzo 2021, finalmente, la Commissione Affari Costituzionali del Parlamento ha stabilito che i circoli ricreativi e culturali che eroghino somministrazione di bevande ed alimenti devono essere equiparati ai ristoranti ed ai bar, pertanto potranno continuare la loro attività.
  • Terrorismo psicologico e proselitismo per l’ateismo: la popolazione è stata vittima di un martellamento mediatico ed un lavaggio del cervello tale da aver il terrore ed il sospetto nei confronti dei propri vicini, amici e parenti. Ogni individuo è diventato il nemico “untore” che va tenuto a debita Sono aumentati così i casi di delatori dei “criminali” che violavano le disposizioni dei D.P.C.M. ricevendo in casa amici o parenti. Anche la chiesa cristiana si è adeguata (Il Vaticano), tranne qualche raro caso, alle richieste di violazione della libertà di manifestazione del proprio credo religioso con la mortificazione di tutte le festività religiose, con divieto assoluto, a marzo 2020, di celebrare la messa per i fedeli.

La suddivisione per colori delle regioni, infine, ha creato delle discriminazioni ulteriori andando a ledere le regioni che vivevano esclusivamente del turismo, estero ed italiano, e riducendo la capacità competitiva di molte industrie del nord. Molti investitori senza scrupoli stranieri hanno già cominciato ad acquisire attività storiche al nord ed anche su Roma diverse attività di ristorazione sono passate ad una gestione straniera.

Il tessuto economico produttivo di molte nazioni, Italia in primis, è al collasso per una gestione scriteriata delle chiusure con l’utilizzo del coprifuoco come deterrente per i cittadini come se il COVID-19 colpisse la popolazione solo in determinati orari e non in altri. Tutti i cittadini italiani, nonché la popolazione mondiale, devono essere informati in modo imparziale sulla reale portata della “epidemia” (non pandemia) da COVID-19 ed i responsabili di violazioni dei diritti fondamentali dell’individuo dovranno essere giudicati da un tribunale internazionale.

Dal punto di vista scientifico e sanitario, l’analisi degli effetti nefasti della scellerata gestione della pandemia da COVID-19, deve essere effettuando un’analisi sotto diversi aspetti: virologico ed immunologico; dati statistici sui decessi; validità ed utilizzabilità dei tamponi

  • virologico ed immunologico: il SARS COV-2 o COVDI-19 è un coronavirus RNA unico filamento Inizialmente è stato dichiarato che ne era stato isolato un elemento, in realtà non è così visto che “muta” e “varia” continuamente. Tali considerazioni sono fornite da una parte della medicina e della scienza non uniformata al credo ufficiale (Associazione Scientifica di Medicina Integrata tra Biochimica e di Biofisica https://ambb.it/). I virus ed i batteri fanno parte della nostra vita da quando nasciamo fino a quando passiamo, è il caso di dirlo attualmente, a miglior vita. Il COVID-19 appartiene alla c.d. famiglia dei Coronavirus, che comprendono anche il virus dell’influenza del raffreddore e di altre patologie respiratorie. La particolarità del COVID-19 è di essere un virus RNA con un unico filamento mutante. Questa particolarità molti immunologi intervistati sui canali Mediaset e RAI la conoscevano molto bene e sapevano anche che un vaccino per il COVID-19 è inutile perché da marzo 2020 è mutato varie volte, senza considerare le c.d. varianti inglese, africana e brasiliana. In sostanza, seconda altra parte della medicina, il COVID-19 può considerarsi un’influenza più invasiva, non certo una pandemia come la peste. Un esempio? Quanti sono i reali morti per COVID-19? Un numero reale non può esser fornito, in quanto molti dei pazienti manifestavano patologie pregresse che ne hanno determinato il decesso “con il COVID-19” come aggravante, ma non come causa principale. In molti di questi casi si è optato per catalogarli come decesso “per COVID-19”. Dal dicembre 2019, quando si sono avuti i primi casi, il virus si è modificato già diverse volte. In sostanza, un unico vaccino per il COVID-19, secondo l’AMBB, non sarebbe possibile in quanto muta di continuo ed in teoria ne andrebbe inoculato uno ogni settimana. Più plausibile è, invece, una terapia medica preventiva per immunizzare la popolazione ed aumentarne le difese immunitarie. L’unica soluzione possibile è conviverci come con tutti gli altri Coronavirus esistenti.
  • dati statistici sui decessi: Quanto alla letalità del COVID-19, dai dati forniti dall’ISTAT sulla letalità delle epidemie influenzali nel corso degli ultimi anni, emerge che dal 2017 al 2019 vi è stata un’impennata dei decessi, mentre nel 2020 vi è stato un calo considerevole, ciò contrasta con il terrorismo psicologico attuato dai media e dalla stampa nazionale e straniera sulla reale portata della pandemia da COVID-19. Il raggiungimento dei 100.000 decessi per COVID-19 è un dato certamente serio, ma visti i dati dei decessi per tutte le altre patologie esistenti non giustifica il rinchiudere la popolazione italiana in nome di un virus che ha bassa incidenza letale, anche i dati forniti dagli organi di stampa nazionali non sono reali basta recarsi presso qualsiasi ospedale (pubblico o privato) per constatare che l’allarmismo ed il terrorismo psicologico attuato sulla popolazione è maggiore dell’incidenza avuta realmente dal COVID-19.
  • validità ed utilizzabilità dei tamponi: Dal punto di vista dei contagi, molto vi è da dire sul sistema di verifica dei contagi con i tamponi sia sierologici che È stato dimostrato che molti dei tamponi utilizzati risultano essere non idonei e generare dei falsi positivi (ultimo caso il corpo di ballo del Teatro alla Scala di Milano), nonché rischiare di causare danni molto seri quando si utilizzano quelli che si introducano nella cavità nasale, tamponi per i quali sarebbe obbligatori utilizzare un otorinolaringoiatra e non un operatore sociosanitario. Nei falsi positivi, peraltro, rientrano anche gli individui che si ritrovano un obbligo di autoisolamento a causa di tamponi positivi mai effettuati. Il valore dei contagi positivi raccolti, peraltro, non consente di stabilire chi sia infetto ed “asintomatico” o chi è infetto ed anche contagioso, consente solo di sapere se un individuo è “positivo ad un Coronavirus”. La positività al tampone determina però anche le decisioni del Governo sulle aperture e chiusure di attività produttive e limitazioni delle libertà personali, senza che ciò scaturisse da dati scientifici oggettivi.

Concludendo la disamina, fin qui sviscerata, della “pandemia” da COVID-19, il C.S.IN. A.P.S. e l’Ente Nazionale Attività Produttive E.N.A.C., nonché tutte le associazioni consociate e affiliate, ritengono che, pur dovendosi tutelare la salute pubblica, le misure attuate da febbraio del 2020 a marzo 2021 abbiano comportato delle gravi violazioni di diritti umani inviolabili e tutelati da norme costituzionali ed internazionali che richiedono un intervento immediato delle autorità di cui in epigrafe al fine di riportare la situazione nell’alveo della legalità e “normalità”.

In attesa di sollecito e gradito riscontro, si porgono distinti saluti

In fede

Dott. Raffaele Ferraresso

Presidente Nazionale C.S.IN. A.P.S.

Sig.ra Antonella Sperati

Responsabile Nazionale Ufficio Stampa e Pubbliche Relazioni C.S.IN. A.P.S. ed E.N.A.C.

Dott. Maurizio Abbate

Presidente Nazionale Ente Nazionale Attività Culturali E.N.A.C.

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Tribunale Internazionale di Norimberga 1945.

Redazione del Codice di Norimberga che introduce dieci principi fondamentali sulla sperimentazione di trattamenti sanitari nei confronti di tutta la popolazione mondiale, bandendo qualsiasi trattamento sanitario che non venga richiesto dall’individuo e reso con un consenso informato esplicito.

  1. Il consenso volontario è La persona deve avere la capacità legale di consentire, essere libera di scegliere e avere sufficiente capacità di comprensione. Ciò comporta che debba essere informata sulla natura, durata, e scopo dell’esperimento, sui metodi con cui sarà condotto, sui rischi e sugli effetti sulla sua salute che si possono prevedere. Il dovere e la responsabilità sono individuati in chi dirige, inizia o arruola per l’esperimento. Questa responsabilità non si può delegare;
  2. Si deve prevedere che l’esperimento dia benefici per la collettività, che non possano essere conseguiti altrimenti;
  3. L’esperimento deve essere basato su conoscenza da ricerca su animali o conoscenza storica della malattia che giustifichi la sperimentazione;
  4. L’esperimento deve essere condotto in modo da evitare sofferenze e danni, sia fisici che mentali;
  5. Non si possono condurre sperimentazioni se vi sono ragioni per credere che morte o inabilità ne saranno la conseguenza;
  6. Il rischio che si può assumere non deve mai superare l’importanza, sotto il profilo umanitario, delle scoperte;
  7. Si dovrà provvedere a proteggere i soggetti anche contro ogni possibilità di danno, disabilità o morte;
  8. Gli esperimenti devono essere condotti da persone qualificate Il più alto livello di attenzione e capacità sono richiesti in tutte le fasi sperimentali;
  9. Deve essere garantita la libertà di ritirarsi in tutte le fasi sperimentali;
  10. Il ricercatore deve essere preparato a terminare l’esperimento in ogni momento se vi è motivo di ritenere che il proseguimento possa dar luogo a danni o morte del soggetto.

Da quanto precede, è di tutta evidenza che la somministrazione di farmaci (vaccini) contro la volontà e senza il consenso espresso di ogni individuo è un crimine contro l’umanità”.

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 10.12.1948, Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Artt.1, 2, 3, 5, 7, 12

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI 10.12.1949 ASSEMBLEA GENERALE NAZIONI UNITE 

Articolo 1

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 2

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

Articolo 3

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Articolo 5

Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 7

Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Articolo 12

Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

Dichiarazione di Ginevra del World Medical Association del 1948.

Adottato dalla 2a Assemblea Generale dell’Associazione Medica Mondiale, Ginevra, Svizzera, settembre 1948 e modificato dalla 22a Assemblea Mondiale dei Medici, Sydney, Australia, agosto 1968 e dalla 35a Assemblea Mondiale dei Medici, Venezia, Italia, ottobre 1983 e il 46 ° Assemblea Generale, Stoccolma, Svezia, settembre 1994 e editorialmente riveduto dal 170 esimo WMA Consiglio Session, Divonne-les-Bains, Francia, maggio 2005 ed il 173 ° WMA sessione del Consiglio, Divonne-les-Bains, Francia, maggio 2006 e modificata dalla 68 ° Assemblea Generale, Chicago, Stati Uniti, ottobre 2017 

La promessa del medico

Come Membro Della Professione Medica:

Mi Impegno Solenamente di dedicare la mia vita al servizio dell’umanità;

La Salute E Il Benessere Del Mio Paziente sarà la mia prima considerazione; Rispettero’ l’autonomia e la dignità del mio paziente;

Mantenero’ il massimo rispetto per la vita umana;

Non Permettero ‘considerazioni di età, malattia o disabilità, credo, origine etnica, sesso, nazionalità, appartenenza politica, razza, orientamento sessuale, posizione sociale o qualsiasi altro fattore di intervenire tra il mio dovere e il mio paziente; Rispettero’ i segreti che mi vengono confidati, anche dopo la morte del paziente;

Esercitero’ la mia professione con coscienza e dignità e in accordo con la buona pratica medica; Favoriro’ l’onore e le nobili tradizioni della professione medica;

Darò ai miei insegnanti, colleghi e studenti il rispetto e la gratitudine che è loro dovuto;

Condividero’ le mie conoscenze mediche a beneficio del paziente e per il progresso dell’assistenza sanitaria; Mi occuperò della mia salute, del mio benessere e delle mie capacità al fine di fornire cure di altissimo livello; Non Utilizzero’ le mie conoscenze mediche per violare i diritti umani e le libertà civili, anche se minacciato; Faccio Queste Promesse solennemente, liberamente e sul mio onore.

Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, e Corte Europea dei Diritti Dell’Uomo, Roma 4.11.1950 aggiornata il 2.10.2013 a Strasburgo

Articolo 1

Obbligo di rispettare i diritti dell’uomo Le Alte Parti contraenti riconoscono a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione.

TITOLO I DIRITTI E LIBERTÀ

Articolo 2 Diritto alla vita

  1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena.
  2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario: (a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale; (b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l’evasione di una persona regolarmente detenuta; (c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un’insurrezione.

Articolo 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare

  1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria
  2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà

 

Articolo 9 Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

  1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei
  2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà

Articolo 10 Libertà di espressione

  1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.
  2. L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.

Articolo 11 Libertà di riunione e di associazione

  1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d’associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire a essi per la difesa dei propri
  2. L’esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all’esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell’amministrazione dello Stato.

Articolo 14 Divieto di discriminazione

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.

Articolo 17 Divieto dell’abuso di diritto 

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di comportare il diritto di uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un’attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è stata adita lo scorso 21.10.2020 e l’Italia è stata già condannata per la violazione dell’art.15 della Convenzione che impone la previa notifica della sospensione dei diritti fondamentali da parte del Governo italiano al Consiglio Europeo. Il Consiglio di Strasburgo ha imposto nostro Paese il rispetto della stessa Convenzione. Gli italiani, pertanto, possono adire la Corte Europea dei diritti dell’Uomo per difendersi dalle violazioni delle proprie libertà e dei propri diritti fondamentali, in conseguenza delle misure di prevenzione che ledono le libertà dei singoli imposte dal governo anche attraverso i Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (D.P.C.M.).

Dichiarazione di Helsinki 2000 – Associazione Medica Mondiale (AMM)

PRINCIPI ETICI PER LA RICERCA MEDICA CHE COINVOLGE SOGGETTI UMANI (ottobre 2000)

Adottata dalla 18a Assemblea Generale dall’AMM a Helsinki, Finlandia, nel giugno 1964 ed emendata dalla 29a Assemblea Generale a Tokyo, Giappone, nell´ottobre 1975, dalla 35a Assemblea Generale a Venezia, Italia, nell´ottobre 1983, dalla 41a Assemblea Generale a Hong Kong, nel settembre 1989, dalla 48a Assemblea Generale a Somerset West, Repubblica del Sud Africa, nell’ottobre 1996 e dalla 52a Assemblea Generale a Edimburgo, Scozia, nell’ottobre 2000.

A.  Introduzione

L’Associazione Medica Mondiale ha elaborato la Dichiarazione di Helsinki come dichiarazione di principi etici che forniscano una guida per i medici e per gli altri partecipanti ad una ricerca medica che coinvolge soggetti umani. La ricerca medica che coinvolge soggetti umani include la ricerca su materiale umano identificabile o su altri dati identificabili. E’ dovere del medico promuovere e salvaguardare la salute delle persone. Le sue conoscenze e la sua coscienza sono finalizzate al compimento di questo dovere. La Dichiarazione di Ginevra dell’Associazione Medica Mondiale impegna il medico con le parole “La salute del mio paziente sarà la mia preoccupazione principale”, e il Codice Internazionale di Etica Medica dichiara che “Un medico dovrà agire solo nell’interesse del paziente quando fornisca una cura medica che possa avere l’effetto di indebolire lo stato fisico e mentale del paziente”. Il progresso medico è fondato sulla ricerca la quale a sua volta si deve basare in qualche misura su una sperimentazione che coinvolga soggetti umani. Nella ricerca su soggetti umani, le considerazioni correlate con il benessere del soggetto umano devono avere la precedenza sugli interessi della scienza e della società. Lo scopo primario della ricerca medica che coinvolga soggetti umani è quello di migliorare le procedure preventive, diagnostiche e terapeutiche e di comprendere l’eziologia e la patogenesi della malattia. Anche i più comprovati metodi preventivi, diagnostici e terapeutici devono continuamente essere messi in discussione mediante la ricerca sulla loro efficacia, efficienza, accessibilità e qualità. Nella pratica medica corrente e nella ricerca medica, la maggior parte delle procedure preventive, diagnostiche e terapeutiche implicano rischi ed aggravi. La ricerca medica è sottoposta agli standard etici che promuovono il rispetto per tutti gli esseri umani e proteggono la loro salute e i loro diritti. Alcuni soggetti di ricerca sono vulnerabili e richiedono una speciale protezione. Devono essere riconosciuti le particolari necessità di coloro che sono economicamente e medicalmente svantaggiati. Una speciale attenzione è pure richiesta per coloro che non possono dare o che rifiutano il consenso personale, per coloro che possono essere esposti a dare il consenso sotto costrizione, per coloro che non beneficeranno personalmente dalla ricerca e per coloro per i quali la ricerca è associata alla cura. I ricercatori devono essere al corrente dei requisiti etici, giuridici e regolatori della ricerca sui soggetti umani, sia i requisiti nazionali sia quelli internazionali, ove applicabili. Nessun requisito nazionale di natura etica, giuridica o regolatoria deve poter ridurre o eliminare alcuna delle protezioni per i soggetti umani esposte in questa Dichiarazione.

B.  Principi basilari per tutta la ricerca medica

Nella ricerca medica è dovere del medico proteggere la vita, la salute, la riservatezza e la dignità del soggetto umano. La ricerca medica che coinvolge soggetti umani deve essere conforme ai principi scientifici universalmente accettati e deve essere basata su una approfondita conoscenza della letteratura scientifica, di altre rilevanti fonti di informazione, e su un’adeguata sperimentazione in laboratorio e, ove appropriato, sull’animale. Un’appropriata cautela deve essere posta nella conduzione di ricerche che possano incidere sull’ambiente, e deve essere rispettato il benessere degli animali utilizzati per la ricerca. Il disegno e l’esecuzione di ogni procedura sperimentale che coinvolga soggetti umani devono essere chiaramente descritti in un protocollo di sperimentazione. Tale protocollo deve essere sottoposto ad esame, commenti, orientamenti e, dove previsto, all’approvazione da parte di un comitato etico di revisione appositamente istituito, che deve essere indipendente dal ricercatore, dallo sponsor e da qualsiasi altro tipo di indebita influenza. Questo comitato indipendente deve essere conforme alle leggi ed ai regolamenti della nazione in cui la sperimentazione è condotta. Il comitato ha titolo per monitorare i trial in corso. Il ricercatore ha l’obbligo di fornire le informazioni di monitoraggio al comitato, specialmente quelle relative agli eventi avversi seri. Il ricercatore deve anche sottoporre al comitato, per la revisione, le informazioni relative a finanziamento, sponsor, appartenenze a istituzione, altri potenziali conflitti di interesse e incentivi per i soggetti di sperimentazione. Il protocollo di ricerca deve sempre contenere una esposizione delle considerazioni etiche implicate e deve recare l’indicazione di conformità con i principi enunciati nella presente Dichiarazione. La ricerca biomedica che coinvolge soggetti umani deve essere condotta solo da persone scientificamente qualificate e sotto la supervisione di un medico competente sul piano clinico. La responsabilità nei confronti del soggetto umano deve sempre ricadere sul personale medico qualificato e mai sul soggetto della ricerca, anche se questi ha dato il proprio consenso. Ogni progetto di ricerca medica che coinvolga soggetti umani deve essere preceduto da un’attenta valutazione dei rischi e degli aggravi prevedibili in rapporto ai benefici attesi per il soggetto stesso o per altri. Ciò non preclude la partecipazione di volontari sani ad una ricerca medica. Il disegno di tutti gli studi deve essere pubblicamente disponibile. I medici devono astenersi dall’intraprendere progetti di ricerca che coinvolgano soggetti umani a meno che non siano sicuri che i rischi implicati siano stati adeguatamente valutati e possano essere controllati in modo soddisfacente. I medici devono interrompere ogni ricerca se i rischi si presentano superiori ai potenziali benefici o se si è raggiunta già una prova definitiva di risultati positivi e benefici. La ricerca medica che coinvolga soggetti umani deve essere condotta solo se l’importanza dell’obiettivo prevalga sui i rischi e gli aggravi connessi per il soggetto. Ciò è particolarmente importante quando i soggetti umani siano volontari sani. La ricerca medica è giustificata solo se vi è una ragionevole probabilità che le popolazioni in cui la ricerca è condotta possano beneficiare dei risultati della ricerca. I soggetti devono essere volontari e partecipare informati al progetto di ricerca. Il diritto dei soggetti di sperimentazione alla salvaguardia della loro integrità deve essere sempre rispettato. Deve essere adottata ogni precauzione per rispettare la privacy del soggetto, la riservatezza sulle informazioni relative al paziente e per minimizzare l’impatto dello studio sulla integrità fisica e mentale del soggetto e sulla sua personalità. In ogni ricerca su esseri umani ciascun potenziale soggetto deve essere adeguatamente informato degli scopi, dei metodi, delle fonti di finanziamento, di ogni possibile conflitto di interessi, della appartenenza istituzionale del ricercatore, dei benefici previsti e dei rischi potenziali connessi allo studio, nonché dei fastidi che esso potrebbe comportare. Il soggetto deve essere informato del diritto di astenersi dal partecipare allo studio o della possibilità di ritirare il consenso alla partecipazione in qualsiasi momento senza ritorsioni. Solo dopo essersi assicurato che il soggetto abbia compreso le informazioni, il medico deve ottenere dal soggetto il consenso informato, liberamente espresso, preferibilmente in forma scritta. Se il consenso non può essere ottenuto per iscritto, deve essere formalmente documentato e testimoniato un consenso non scritto. Nell’ottenere il consenso informato al progetto di ricerca, il medico deve essere particolarmente attento quando il soggetto si trovi in una condizione di dipendenza nei suoi confronti o possa sentirsi costretto a dare il consenso. In questo caso il consenso informato deve essere ottenuto da un altro medico che conosca bene la ricerca ma non sia coinvolto in essa e che sia completamente indipendente nella relazione col soggetto. Per un soggetto di ricerca che sia legalmente, fisicamente o mentalmente incapace di dare il consenso, o per un minore legalmente incapace, il ricercatore deve ottenere il consenso informato dal tutore legale, in accordo con la legislazione specifica. Questi gruppi di soggetti non devono essere inclusi in una ricerca a meno che la ricerca stessa non sia necessaria per promuovere la salute della popolazione rappresentata e tale ricerca non possa essere invece attuata su persone legalmente capaci. Quando un soggetto giudicato legalmente incapace, come un minore, sia capace di dare un assenso alla decisione di partecipare in una ricerca, lo sperimentatore deve ottenere tale assenso in aggiunta a quello del tutore legale. La ricerca su individui dai quali non sia possibile ottenere un consenso, incluso quello rappresentato o anticipato, deve essere attuata solo se la condizione fisica o mentale che impedisce di ottenere il consenso è una caratteristica necessaria della popolazione in studio. Le ragioni specifiche per coinvolgere soggetti di ricerca che si trovino in condizioni tali da renderli incapaci di dare un consenso informato devono essere dichiarate nel protocollo di sperimentazione per l’esame e l’approvazione da parte del comitato di revisione. Il protocollo deve dichiarare che il consenso a rimanere nella ricerca sarà ottenuto non appena possibile da parte dello stesso soggetto o da un rappresentante legalmente autorizzato. Sia gli autori sia gli editori hanno obbligazioni etiche. Nella pubblicazione dei risultati della ricerca gli sperimentatori sono obbligati a salvaguardare l’accuratezza dei risultati. Sia i risultati negativi sia quelli positivi devono essere pubblicati o resi in qualche modo pubblicamente disponibili. Le fonti del finanziamento, l’appartenenza istituzionale ed ogni possibile conflitto di interessi devono essere dichiarati nella pubblicazione. Relazioni di sperimentazioni non conformi con i principi fissati in questa Dichiarazione non devono essere accettati per la pubblicazione.

Principi aggiuntivi per la ricerca medica associata alle cure mediche.

Il medico può associare la ricerca medica con le cure mediche solo con il limite che la ricerca sia giustificata da un potenziale valore preventivo, diagnostico o terapeutico. Quando la ricerca medica è associata con le cure mediche si applicano degli standard addizionali per proteggere i pazienti che sono soggetti di ricerca. I benefici, i rischi, gli aggravi e l’efficacia di un nuovo metodo devono essere valutati in confronto con quelli dei migliori metodi preventivi, diagnostici e terapeutici attualmente in uso. Ciò non esclude l’impiego di placebo, o l’assenza di trattamento, negli studi dove non esistono metodi comprovati di prevenzione, diagnosi o terapia. A conclusione dello studio, ad ogni paziente entrato nello studio deve essere assicurato l’accesso ai migliori metodi preventivi, diagnostici e terapeutici di comprovata efficacia identificati dallo studio. Il medico deve informare pienamente il paziente di quali aspetti della cura sono correlati con la ricerca. Il rifiuto di un paziente a partecipare in uno studio non deve mai interferire con la relazione medico-paziente. Nel trattamento di un paziente, laddove non esistano comprovati metodi preventivi, diagnostici e terapeutici o questi siano stati inefficaci, il medico, con il consenso informato del paziente, deve essere libero di usare mezzi preventivi, diagnostici e terapeutici non provati o nuovi, se a giudizio del medico essi offrono speranza di salvare la vita, ristabilire la salute o alleviare la sofferenza. Laddove possibile, tali mezzi dovrebbero essere fatti oggetto di una ricerca disegnata per valutare la loro sicurezza ed efficacia. In tutti i casi, le nuove informazioni devono essere registrate e, dove opportuno, pubblicate. Tutte le altre linee-guida di questa Dichiarazione devono essere seguite.

Convenzione di Oviedo 1997 (Legge 28.03.2001, n.145, Ratifica della Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonche’ del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani.)

Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti dell’applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui Diritti dell’Uomo e la biomedicina. Oviedo 04.04.1997 

Capitolo I – Disposizioni generali Articolo 1 – Oggetto e finalità

Le Parti di cui alla presente Convenzione proteggono l’essere umano nella sua dignità e nella sua identità e garantiscono ad ogni persona, senza discriminazione, il rispetto della sua integrità e dei suoi altri diritti e libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina. Ogni Parte prende nel suo diritto interno le misure necessarie per rendere effettive le disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 2 – Primato dell’essere umano

L’interesse e il bene dell’essere umano debbono prevalere sul solo interesse della società o della scienza.

Articolo 3 – Accesso equo alle cure sanitarie

Le Parti prendono, tenuto conto dei bisogni della salute e delle risorse disponibili, le misure appropriate in vista di assicurare, ciascuna nella propria sfera di giurisdizione, un accesso equo a cure della salute di qualità appropriata.

Articolo 4 – Obblighi professionali e regole di condotta

Ogni intervento nel campo della salute, compresa la ricerca, deve essere effettuato nel rispetto delle norme e degli obblighi professionali, così come nel rispetto delle regole di condotta applicabili nella fattispecie

2. Capitolo II – Consenso Articolo 5 – Regola generale

Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.

Dichiarazione Universale sulla bioetica e i diritti umani Conferenza Generale UNESCO 19.10.2005 

Disposizioni generali Articolo 1. Campo di applicazione

La presente Dichiarazione ha per oggetto questioni etiche relative alla medicina, alle scienze della vita e alle tecnologie associate in quanto applicate agli esseri umani, alla luce delle dimensioni sociali, legali e ambientali.

La presente Dichiarazione si rivolge agli Stati. In quanto appropriato e pertinente essa offre inoltre indicazioni in merito a decisioni o pratiche di individui, gruppi, comunità, istituzioni e aziende, pubbliche e private.

Articolo 2. Finalità

Gli scopi di questa Dichiarazione sono:

  1. fornire un quadro universale di principi e di procedure atti a guidare gli Stati nella formulazione della loro legislazione e delle loro politiche nel campo della bioetica;
  2. orientare le azioni di individui, gruppi, istituzioni e aziende, pubbliche e private;
  3. promuovere il rispetto per la dignità umana e proteggere i diritti umani, assicurando il rispetto per la vita degli esseri umani, nonché le libertà fondamentali, in conformità con il diritto internazionale dei diritti umani;
  4. riconoscere l’importanza della libertà della ricerca scientifica e i benefici derivanti dagli sviluppi scientifici e tecnologici, sottolineando allo stesso tempo la necessità che tali sviluppi avvengano nel quadro dei principi etici contenuti in questa Dichiarazione, che rispettino la dignità umana, i diritti umani e le libertà fondamentali;
  5. alimentare un dialogo multidisciplinare e pluralista sulle questioni bioetiche tutti i soggetti portatori di interessi in materia, nonché nella società nel suo insieme
  6. promuovere un accesso equo agli sviluppi della medicina, della scienza e della tecnologia, così come lo scambio maggiore possibile e la rapida diffusione delle conoscenze riguardo a tali sviluppi, e la condivisione dei benefici che ne derivano, con particolare attenzione ai bisogni dei paesi in via di sviluppo;
  7. salvaguardare e promuovere gli interessi delle presenti e delle future generazioni;
  8. dare rilievo alla biodiversità e alla sua conservazione quale comune responsabilità dell’umanità. Principi

Nell’ambito della materia a cui si riferisce questa Dichiarazione, nelle decisioni o nelle pratiche adottate o portate avanti dai soggetti a cui si rivolge, devono essere rispettati i seguenti principi.

 

Articolo 3. Dignità umana e diritti umani

  1. La dignità umana, i diritti umani e le libertà fondamentali devono essere pienamente
  2. Gli interessi e il benessere dell’individuo dovrebbe avere precedenza rispetto all’esclusivo interesse della scienza o della società.

Articolo 5. Autonomia e responsabilità dell’individuo

L’autonomia delle persone nel prendere decisioni, assumendosi le responsabilità relative e nel rispetto dell’autonomia degli altri, deve essere rispettata. Per le persone che non sono capaci di esercitare l’autonomia, devono essere adottate misure speciali per la protezione dei loro diritti e interessi.

Articolo 6. Consenso

  1. Ogni intervento medico preventivo, diagnostico o terapeutico deve essere realizzato con il previo libero e informato consenso della persona interessata, basato su un’adeguata informazione. Il consenso, dove appropriato, deve essere espresso e può essere ritirato dalla persona interessata in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, senza conseguenti svantaggi o
  2. La ricerca scientifica deve essere realizzata con il consenso previo, libero, espresso e informato della persona L’informazione deve essere adeguata, fornita in modo comprensibile e deve includere le modalità per il ritiro del consenso. Il consenso può essere ritirato dalla persona interessata in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione, senza che ciò comporti svantaggi o pregiudizi, Eccezioni a questo principio possono essere fatte solo con nel rispetto degli standard etici e giuridici adottati dagli Stati di riferimento, conformemente ai principi e alle norme stabilite nella presente Dichiarazione, in particolare l’art. 27, e al diritto internazionale dei diritti umani.
  3. In casi particolari di ricerca condotta su un gruppo di persone o su una comunità, può dovere essere ricercato l’ulteriore accordo dei rappresentanti legali del gruppo o della comunità in questione. In nessun caso, tuttavia, l’accordo collettivo raggiunto con una comunità o il consenso del leader o di un’altra autorità di una certa comunità non sostituisce il consenso informato dell’individuo.

Articolo 9. Riservatezza e confidenzialità 

Deve essere rispettata la riservatezza per quanto concerne le persone interessate e i loro dati personali. Tali informazioni non devono essere utilizzate o diffuse per fini diversi da quelli per cui sono state raccolte o sui quali è stato prestato il consenso, nel rispetto del diritto internazionale e in particolare del diritto internazionale dei diritti umani.

Articolo 10. Eguaglianza, giustizia e equità

Si deve rispettare la fondamentale uguaglianza di tutti gli esseri umani in dignità e diritti, così che tutti siano trattati in modo giusto ed equo.

Articolo 11. Non discriminazione e stigmatizzazione

Nessun individuo o gruppo può essere discriminato o stigmatizzato per alcun motivo.

Articolo 22. Ruolo degli Stati

  1. Gli Stati dovrebbero prendere ogni misura adeguata, di carattere legislativo, amministrativo o altro, per dare effettività ai principi fissati della presente Dichiarazione nel rispetto del diritto internazionale dei diritti umani. Tali misure dovrebbero essere sostenute da azioni nel campo dell’educazione, della formazione e dell’informazione pubblica.

2 Gli Stati dovrebbero promuovere la creazione di comitati etici indipendenti, multidisciplinare e pluralistici, come indicato all’art. 19.

Articolo 27. Limitazioni nell’applicazione dei principi

Se l’applicazione dei principi della presente Dichiarazione deve essere limitata, ciò deve avvenire ad opera di una legge, comprese le leggi nell’interesse della sicurezza pubblica, per le indagini, la scoperta e l’azione penale in caso di reati, per la protezione della salute pubblica o per la protezione dei diritti e delle libertà di altri. Ciascuna di tali leggi deve essere coerente con il diritto internazionale dei diritti umani.

Articolo 28. Esclusione degli atti contrari ai diritti umani, alle libertà fondamentali e alla dignità umana Nulla nella presente Dichiarazione può essere invocato da uno Stato, un gruppo o una persona a fondamento della pretesa di dedicarsi ad attività o compiere atti contrari ai diritti umani, alle libertà fondamentali e alla dignità umana.

Statuto del Tribunale internazionale per il perseguimento delle persone responsabili di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commesse nel territorio dell’ex Iugoslavia dal 1991 Istituito con Risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 827 del 25 maggio 1993.

Lo Statuto è stato successivamente emendato dallo stesso Consiglio di Sicurezza con Risoluzioni 1166 (1998) del 13 maggio 1998, 1329 (2000) del 30 novembre 2000; 1411 (2002) del 17 maggio 2002; 1431 (2002) del 14 agosto 2002;

1481 (2003) del 19 maggio 2003; 1597 (2005) del 20 aprile 2005; 1660 (2006) del 28 febbraio 2006. Istituito dal Consiglio di Sicurezza operante in base al capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, il Tribunale internazionale per il perseguimento delle persone responsabili di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commesse nel territorio dell’ex Iugoslavia dal 1991(di seguito denominato “Tribunale internazionale”) esercita le sue funzioni in conformità alle disposizioni del presente Statuto.

Articolo 5. Crimini contro l’umanità

Il Tribunale internazionale potrà perseguire le persone responsabili dei seguenti crimini quando siano commessi nel corso di conflitti armati, di carattere internazionale o interno, e diretti contro una popolazione civile: a) assassinio; b) sterminio;

  1. c) riduzione in schiavitù; d) deportazione; e) incarcerazione; f) tortura; g) stupro; h) persecuzione per motivi politici, razziali, religiosi; i) altri atti contrari al senso di umanità.

Democrazie di fronte alla pandemia COVID-19. Risoluzione n.2337/2020 

Autore / i: Assemblea parlamentare

Origine: Testo approvato dalla commissione permanente, che agisce a nome dell’Assemblea, il 13 ottobre 2020 (ved. Doc.15157, relazione della commissione per gli affari politici e la democrazia, relatore: Ian Liddell-Grainger; e doc.15164, parere del Comitato per onorare gli obblighi e gli impegni degli Stati membri del Consiglio d’Europa (Comitato di sorveglianza), relatore: Sig.ra Yuliya Lovochkina) Vedi anche Raccomandazione 2179 (2020) .

  • La pandemia covid-19 è la più grande crisi di salute pubblica che il mondo abbia conosciuto nella storia recente, ha già causato più di un milione di vittime in tutti i continenti e ha avuto conseguenze senza precedenti, molteplici, profonde e forse durature sul piano sociale, economico e vita politica delle nostre società. Ha inoltre consentito di testare la resilienza dei sistemi e delle istituzioni di governance a livello nazionale e internazionale.
  • Data la natura eccezionale di questa crisi della sanità pubblica, i governi europei hanno adottato, in tempi molto brevi, una serie di misure immediate ed eccezionali al fine di arrestare, ritardare o limitare la diffusione del Queste misure, che fossero o meno messe in atto nel contesto di uno stato di emergenza o di altre situazioni specifiche, hanno avuto un impatto significativo sulla vita quotidiana, professionale e sociale delle popolazioni, sul godimento dei loro diritti fondamentali, nonché come sul funzionamento e l’equilibrio delle istituzioni e dei processi democratici.
  • L’Assemblea parlamentare, pur sostenendo la scelta degli Stati e delle autorità pubbliche di dare priorità al salvataggio di vite umane e alla protezione delle popolazioni, sottolinea che solo la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto diventano il danno collaterale della pandemia. Nessuna emergenza sanitaria pubblica può essere usata come pretesto per distruggere l’acquis
  • L’Assemblea rileva che le situazioni di emergenza, in particolare quando viene dichiarato ufficialmente lo stato di emergenza, hanno generalmente un effetto dannoso sul sistema di controlli e contrappesi democratici. Mette in guardia dal rischio di abuso dei poteri di emergenza da parte dei governi, tra gli altri, per mettere a tacere l’opposizione e limitare i diritti umani. In questo contesto, l’Assemblea sottolinea che tutte le misure di emergenza adottate per affrontare la pandemia devono essere limitate nel tempo e non superare la durata della situazione di emergenza che le
  • L’Assemblea sottolinea che i parlamenti, istituzioni fondamentali della democrazia, devono continuare a svolgere il loro triplice ruolo in termini di rappresentanza, legislazione e controllo, quest’ultimo ancora più essenziale in situazioni di emergenza, quando l’esecutivo acquisisce poteri Anche la continuità e la copertura mediatica del lavoro del parlamento in caso di emergenza sanitaria è essenziale, in quanto consente a tutte le principali forze politiche di essere rappresentate e partecipare al processo decisionale democratico, il che garantisce anche la legittimità del governo. Al di là delle divisioni tra i partiti, gli attori politici devono agire nel modo più responsabile possibile, in modo da ridurre al minimo i danni arrecati alla popolazione, all’economia,
  • L’Assemblea è consapevole che la conformità delle misure di emergenza con gli standard democratici non può essere valutata senza tenere conto del quadro costituzionale e dell’ordinamento giuridico nonché della pratica democratica specifica di ciascun paese. Se nessun contesto interno può giustificare uno scostamento dal processo e dai principi democratici, la situazione nazionale specifica dovrebbe essere presa in considerazione nel valutare il rispetto degli impegni e degli obblighi incombenti al paese interessato.
  • La fiducia dei cittadini nelle autorità pubbliche e nelle istituzioni e nei processi democratici è essenziale in tempi di Ridurre il dibattito pubblico e limitare il funzionamento di elementi chiave del sistema democratico rischia non solo di compromettere la democrazia in quanto tale, ma anche di minare, da un lato, l’adesione dei cittadini a qualsiasi misura politica e di emergenza volta ad affrontare le cause profonde della crisi e proteggere la popolazione e, dall’altro, la loro efficacia.
  • Alla luce di questi elementi e in conformità con i principi applicabili agli stati di emergenza stabiliti dalla Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia), l’Assemblea invita gli Stati membri e osservatori, nonché gli Stati i cui parlamenti godono di osservatore o partner per lo status di democrazia, per rispettare il sistema di controlli ed equilibri democratici e, in particolare, per applicare i seguenti principi di fronte a un’emergenza di sanità pubblica:

8 . 1 limitare, nel tempo e per scopo, la dichiarazione di stato di emergenza e / o l’attuazione di qualsiasi normativa di emergenza e di qualsiasi decreto attuativo, che deve essere adottato nel quadro costituzionale e rispettare le norme internazionali, in particolare le norme definite dal Convenzione Europea sui Diritti Umani (STE n ° 5), ove applicabile;

8 . 2 garantire che i parlamenti abbiano il potere di:

8 . 2 . 1 esercitare un controllo regolare in tutte le fasi della procedura relativa a un’emergenza di sanità pubblica (ovvero la sua proclamazione, proroga o cessazione);

8 . 2 . 2 rivedere e, se necessario, abrogare ogni decreto urgente con il quale l’esecutivo si sia avvalso di poteri che normalmente rientrano nella competenza del legislatore;

8 . 2 . 3 per condurre indagini e indagini sull’esecuzione dei poteri di emergenza, anche dopo la fine dell’emergenza sanitaria pubblica;

8 . 3 astenersi dall’apportare qualsiasi modifica permanente della legislazione, in particolare del sistema elettorale, nonché qualsiasi modifica della Costituzione, leggi organiche o altre riforme fondamentali e referendum con effetti duraturi, e soprattutto referendum costituzionali, fino alla fine dello stato di emergenza;

8 . 4 consentire all’opposizione di partecipare efficacemente all’approvazione o all’eventuale proroga dello stato di emergenza, nonché all’esame a posteriori dei decreti di emergenza, in particolare sottoponendo a maggioranza qualificata l’estensione dello stato di emergenza. Requisiti;

8 . 5 rispettare il principio di leale collaborazione e rispetto reciproco tra autorità nazionali, regionali e locali;

  • .6 garantire, il più regolarmente possibile, la disponibilità di informazioni facilmente comprensibili, complete e accurate per i cittadini, consentendo ai media di avere accesso alle istituzioni statali, il che garantirà trasparenza e incoraggerà il dibattito
  • L’Assemblea si compiace del fatto che, dallo scoppio della pandemia covid-19, la maggior parte dei parlamenti degli Stati membri del Consiglio d’Europa abbia continuato a esercitare, senza interruzione, le loro funzioni statutarie di rappresentare gli interessi dei cittadini. mitigare gli effetti della pandemia e controllare le misure di emergenza messe in atto dai governi. I parlamenti hanno reagito in modo flessibile e creativo adattando il proprio lavoro alle circostanze straordinarie della pandemia, attuando, a vari livelli, una combinazione di misure quali la riduzione del numero di sedute plenarie e la limitazione del numero di membri in grado di partecipare; la limitazione del lavoro in plenaria al minimo indispensabile (es. revisione della legislazione di emergenza relativa alla pandemia e monitoraggio delle misure di emergenza adottate dal governo); il crescente utilizzo delle moderne tecnologie e piattaforme di comunicazione e l’autorizzazione alla partecipazione online a riunioni di commissione, sessioni plenarie e persino votazioni; e l’istituzione di nuove strutture ad hoc di controllo e responsabilità per le azioni intraprese dai governi per affrontare la
  • L’Assemblea è consapevole che la ricerca di soluzioni ad hoc per la prosecuzione dei lavori parlamentari non è stato un compito facile e che possono aver sollevato questioni di procedura, competenza, autorità, priorità, rapporti tra maggioranza e opposizione, e all’interno gruppi parlamentari, nonché con il governo e i cittadini. Invita pertanto i parlamenti degli Stati membri e osservatori del Consiglio d’Europa e i parlamenti che godono dello status di osservatore o di partner per la democrazia a fare il punto sull’esperienza acquisita durante la pandemia e ad approfittarne per prepararsi a qualsiasi crisi futura:

1 0 . 1 apportando, preferibilmente sulla base di un accordo tra le parti, le necessarie modifiche alle loro strutture, regolamenti e procedure interne, al fine di consentire l’esercizio ininterrotto delle funzioni parlamentari in situazioni di emergenza;

1 0 . 2 valutare attentamente la gestione delle pandemie da parte dei governi, vale a dire l’esecuzione dei poteri di emergenza, l’attuazione di una strategia di uscita e la preparazione per eventuali nuove ondate di pandemie;

1 0 . 3 riesaminare e, se del caso, rivedere la legislazione relativa alle situazioni di emergenza, in modo da garantire la massima efficienza, nel pieno rispetto dei principi fondamentali della democrazia, del rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto;

1 0 . 4 valutando di concedere all’opposizione il diritto di presiedere le commissioni di inchiesta competenti;

1 0 . 5 condividendo l’esperienza acquisita e le migliori pratiche nella gestione delle pandemie con altri parlamenti, in particolare attraverso assemblee parlamentari multilaterali come piattaforme, e cooperando con i partner internazionali. 11 L’Assemblea rileva che, dallo scoppio della pandemia covid-19, numerosi Stati membri del Consiglio d’Europa hanno rinviato le elezioni programmate a vari livelli, mentre in altri la loro organizzazione ha dato luogo a controversie, sia sul principio di tenere elezioni durante la pandemia, o sulle modalità specifiche della loro condotta. L’Assemblea invita gli Stati membri ad applicare i seguenti principi, elaborati dalla Commissione di Venezia, al momento di decidere se indire elezioni o rinviarle in una situazione di emergenza sanitaria pubblica:

1 1 . 1 assicurare che il differimento sia previsto dalla legge, che sia necessario, proporzionato e limitato nel tempo;

1 1 . 2 coinvolgere tutti i partiti politici, i candidati e le altre parti interessate, comprese le autorità sanitarie e gli esperti, nella discussione su un possibile rinvio; può essere necessaria l’ottenimento della maggioranza qualificata in parlamento, in particolare per elezioni posticipate a più lungo termine; dovrebbe essere possibile l’esercizio del controllo giurisdizionale da parte di un tribunale nazionale indipendente e imparziale;

1 1 . 3 assicurare che siano soddisfatte le condizioni per un suffragio universale, uguale, libero, segreto e diretto, anche assicurando una campagna elettorale aperta ed equa nonché un autentico dibattito pubblico;

1 1 . 4 valutare in che misura le limitazioni alle campagne porta a porta o alle riunioni pubbliche possono essere compensate attraverso i media pubblici o privati, o attraverso l’uso di Internet, compresi i social media; si dovrebbe prestare particolare attenzione all’obbligo di neutralità delle autorità, nonché all’obbligo di tutti i media di coprire le campagne elettorali in modo equo, equilibrato e imparziale in tutti i loro programmi;

1 1 . 5 considerare l’applicazione di altri metodi di voto, come il voto per corrispondenza, le urne mobili, il voto su Internet o il voto per delega, se la legge lo prevede e se le condizioni per il suffragio universale, libero, segreto e diretto sono unite.

12 L’Assemblea rileva che l’organizzazione di elezioni in un’emergenza di sanità pubblica pone problemi legali e pratici per il monitoraggio delle elezioni, il che aumenta il rischio di frode e manipolazione dei risultati elettorali. In considerazione dell’importanza del suo ruolo di osservazione elettorale, l’Assemblea decide di esaminare le modalità che le consentirebbero di svolgere missioni di osservazione elettorale durante tale emergenza, in coordinamento con i suoi partner istituzionali, nell’ambito delle missioni internazionali di osservazione elettorale.

1 3 I l monitoraggio elettorale dovrebbe rimanere uno strumento importante per la valutazione del processo elettorale. Dati i possibili limiti della presenza di osservatori internazionali, nonché il maggiore utilizzo di meccanismi di voto alternativi in sostituzione del voto di persona, a causa della pandemia, l’Assemblea dovrebbe sviluppare modalità alternative per la valutazione delle elezioni. L’Assemblea sottolinea che la valutazione del processo elettorale va ben oltre l’osservazione fisica nei giorni delle elezioni.

14 L’Assemblea,   in   conformità   con   la   sua Risoluzione   2329   (2020) e   la    sua Raccomandazione    2174 (2020) “Insegnamenti da trarre per il futuro di una risposta efficace e basata sui diritti alla pandemia covid-19”, sottolinea necessità di un approccio alle crisi di salute pubblica basato sull’evidenza, coordinato a livello internazionale e conforme ai diritti umani. Di fronte a una pandemia – e all’inevitabile prossima – che minaccia l’umanità, l’attuale contesto internazionale deve passare dalla rivalità tra le potenze a un’opportunità di cooperazione multilaterale attraverso le linee di parte.

1 5 U n multilateralismo autentico e costruttivo è essenziale per anticipare e rispondere alle minacce reali e ripristinare la fiducia nelle istituzioni intergovernative, nonché per affrontare le importanti implicazioni sanitarie, economiche, politiche, infrastrutturali e sociali dell’attuale crisi. In questo contesto, le organizzazioni multilaterali, come l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), sono essenziali per trovare soluzioni comuni a problemi comuni e richiedono il sostegno di tutti gli Stati membri, compresi finanziamenti adeguati per agire prontamente e formulare raccomandazioni basate su prove.

16 In considerazione di quanto sopra, l’Assemblea invita gli Stati membri e osservatori, nonché gli Stati i cui parlamenti godono dello status di osservatore o di partner per la democrazia:

1 6 . 1 cercare e mantenere un’attenzione globale unanime per la preparazione e risposta alle pandemie e impegnarsi a costruire fiducia e un senso di interesse comune tra tutti gli Stati;

1 6 . 2 rispondere positivamente all’appello lanciato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per una cessazione generale e immediata delle ostilità in tutte le situazioni e per l’unità e il sostegno reciproco che sono urgentemente necessari nella lotta contro un nemico comune;

1 6 . 3 esaminare attentamente come il loro sistema sanitario nazionale ha affrontato o meno la pandemia, al fine di migliorare la loro preparazione, resilienza e risposta in futuro;

1 6 . 4 per condividere le migliori pratiche nella gestione delle pandemie;

1 6 . 5 per aumentare la consapevolezza della disinformazione e della disinformazione che circondano la pandemia e per garantire che le persone rimangano vigili e si astengano dal diffondere contenuti errati o fuorvianti;

1 6 . 6 sostenere la revisione indipendente del coordinamento dell’OMS della risposta globale alla pandemia covid- 19; assicurare finanziamenti adeguati all’organizzazione per renderla indipendente dai contributi volontari; e fornirgli gli strumenti adeguati per monitorare efficacemente la situazione sanitaria in tutti gli Stati membri;

1 6 . 7 rafforzare il Regolamento Sanitario Internazionale (IHR) per migliorare la preparazione e rendere più efficace il sistema di preallarme e risposta;

1 6 . 8 garantire che gli strumenti diagnostici, le cure ei vaccini siano accessibili e alla portata di tutti, in tutti i paesi, a partire da quelli più a rischio, e adottare un approccio europeo comune, in modo che ciascuno degli 830 milioni di cittadini europei possa godere di uguale protezione contro covid19.

  • L’Assemblea si compiace del fatto che, di fronte alle sfide poste dalla pandemia, gli organi e le istituzioni del Consiglio d’Europa – in particolare l’Assemblea parlamentare, il Comitato dei Ministri, il Segretariato generale, l’Ufficio del Commissario per i diritti umani e la Commissione di Venezia – ha fornito un supporto tempestivo e adeguato agli Stati membri, condividendo con i loro governi e parlamenti gli strumenti, gli standard e le linee guida volti a garantire il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e dello Stato di diritto per far fronte alla pandemia.
  • Di conseguenza, l’Assemblea decide di rafforzare la sua cooperazione con i parlamenti nazionali, incoraggiando le delegazioni nazionali a condividere le loro buone pratiche e organizzando revisioni tra pari dei vari aspetti delle misure adottate per affrontare le conseguenze e le implicazioni della pandemia, inter tra l’altro, attraverso audizioni parlamentari con la partecipazione di esperti del Consiglio d’Europa, al fine di sviluppare soluzioni e approcci praticabili e sostenibili per rispondere a situazioni di crisi simili in

Risoluzione n.2361/2021 commissione per gli affari sociali, la salute e lo sviluppo sostenibile: Vaccini COVID-19: considerazioni etiche, legali e pratiche

Autore / i: Assemblea parlamentare

Origine: Dibattito dell’Assemblea il 27 gennaio 2021 (5a seduta) (ved . Doc. 15212, relazione della commissione per gli affari sociali, la salute e lo sviluppo sostenibile, relatrice: sig.ra Jennifer De Temmerman). Testo approvato dall’Assemblea il 27 gennaio 2021 (5a riunione).

  • La pandemia covid-19, una malattia infettiva causata dal nuovo coronavirus SARS-CoV-2, è stata fonte di molte sofferenze nel 2020. A dicembre, erano stati registrati più di 65 milioni di casi in tutto il mondo e più di 1,5 milioni di persone avevano hanno perso la Il peso della malattia della pandemia stessa e le misure di salute pubblica necessarie per combatterla hanno devastato l’economia globale, esponendo fratture e disuguaglianze preesistenti (incluso l’accesso all’assistenza sanitaria) e causando disoccupazione, declino economico e povertà.
  • Il rapido dispiegamento di vaccini covid-19 sicuri ed efficaci in tutto il mondo sarà fondamentale per contenere la pandemia, proteggere i sistemi sanitari, salvare vite umane e aiutare a rilanciare le economie Anche se interventi non farmaceutici come l’allontanamento fisico, l’uso di maschere, il lavaggio frequente delle mani e le chiusure e i blocchi hanno contribuito a rallentare la diffusione del virus, i tassi di infezione sono di nuovo in aumento quasi ovunque nel mondo. Molti Stati membri del Consiglio d’Europa stanno affrontando una seconda ondata, peggiore della prima, ei loro abitanti sono più pronunciati di fronte alla stanchezza pandemica.E sentirsi demotivati all’idea di seguire i comportamenti consigliati per proteggere se stessi e gli altri dal virus.
  • Tuttavia, i vaccini, anche se sicuri, efficaci e distribuiti rapidamente, non sono una panacea a breve termine. In effetti, dopo le festività natalizie alla fine del 2020 e all’inizio del 2021, con i loro tradizionali raduni al chiuso, è probabile che i tassi di infezione siano molto alti nella maggior parte degli Stati Inoltre, una correlazione è stata appena stabilita scientificamente dai medici francesi tra le temperature esterne e il tasso di incidenza della malattia su ricoveri e decessi. I vaccini probabilmente non saranno sufficienti per ridurre in modo significativo i tassi di infezione questo inverno, soprattutto considerando il fatto che la domanda supera di gran lunga l’offerta in questa fase. Una parvenza di “vita normale” non potrà quindi riprendere, anche nelle migliori condizioni,
  • Affinché i vaccini siano efficaci, è assolutamente essenziale che la loro diffusione abbia successo e che siano sufficientemente accettati dalla popolazione. Tuttavia, la velocità con cui vengono sviluppati i vaccini provoca un sentimento di sfiducia difficile da combattere. È inoltre necessaria un’equa distribuzione dei vaccini covid-19 per garantire l’efficacia del prodotto. Infatti, se non sono sufficientemente distribuiti in una regione gravemente colpita di un paese, i vaccini diventano inefficaci e non possono contenere la diffusione della pandemia. Inoltre, il virus non conosce confini ed è quindi nell’interesse di ogni paese cooperare per garantire l’equità globale nell’accesso ai vaccini covid-19.
  • La cooperazione internazionale è quindi più che mai necessaria per accelerare lo sviluppo, la produzione e la distribuzione equa ed equa di vaccini contro il covid-19. Il Covid-19 Vaccine Allocation Plan, noto anche come COVAX, è l’iniziativa di punta per l’allocazione dei vaccini a livello Co-guidato dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dalla Vaccine Alliance (Gavi) e dalla Coalition for Innovations in Epidemic Preparedness (CEPI), COVAX mobilita fondi dai paesi aderenti per sostenere la ricerca, lo sviluppo e la produzione di un’ampia gamma di 19 vaccini, ma anche prezzi negoziati. Saranno necessarie una gestione adeguata dei vaccini e una logistica della catena di approvvigionamento che richieda la cooperazione internazionale e la preparazione da parte degli Stati membri per garantire la distribuzione sicura ed equa dei vaccini contro il virus. A questo proposito, l’Assemblea parlamentare richiama l’attenzione sulle linee guida sviluppate dall’OMS per i paesi per quanto riguarda la preparazione e l’attuazione del programma, nonché il processo decisionale a livello nazionale.
  • Gli Stati membri dovrebbero ora sviluppare le loro strategie di vaccinazione per allocare le dosi in modo etico ed equo, inclusa la determinazione dei gruppi di popolazione prioritari durante le prime fasi di distribuzione, quando le scorte sono limitate, nonché come assegnarle. la disponibilità di uno o più vaccini covid-19 migliora. Gli studiosi di bioetica e gli economisti concordano ampiamente sul fatto che gli over 65 e gli under 65 che sono a maggior rischio di contrarre una forma grave della malattia e di morire a causa di condizioni sottostanti, gli operatori sanitari (specialmente quelli che lavorano a stretto contatto con persone ad alto rischio gruppi), e le persone che lavorano in infrastrutture critiche dovrebbero avere accesso prioritario al Non vanno dimenticati i bambini, le donne in gravidanza e in allattamento, per i quali finora non è stato autorizzato alcun vaccino.
  • Gli scienziati hanno svolto un lavoro straordinario in tempi record. Ora spetta ai governi agire. L’Assemblea sostiene la visione del Segretario generale delle Nazioni Unite secondo cui un vaccino contro il covid-19 deve essere un bene pubblico globale. La vaccinazione deve essere accessibile a tutti, ovunque. L’Assemblea sollecita pertanto gli Stati membri e l’Unione Europea:

7 . 1 per quanto riguarda lo sviluppo di vaccini contro covid-19:

7 . 1 . 1 per garantire studi di alta qualità che siano solidi e condotti in conformità con le regole etiche in conformità con le disposizioni pertinenti della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina (STE n ° 164, Convenzione di Oviedo) e il suo Protocollo aggiuntivo sulla ricerca biomedica ( STCE No. 195), che progressivamente include bambini, donne in gravidanza e in allattamento;

7 . 1 . 2 garantire che gli organismi di regolamentazione responsabili della valutazione e dell’autorizzazione dei vaccini covid-19 siano indipendenti e liberi da pressioni politiche;

7 . 1 . 3 per garantire che i pertinenti standard minimi di sicurezza, efficacia e qualità dei vaccini siano soddisfatti;

7 . 1 . 4 mettere in atto sistemi efficaci per monitorare i vaccini e la loro sicurezza dopo la loro diffusione nella popolazione generale, anche al fine di monitorare i loro effetti a lungo termine;

7 . 1 . 5 istituire programmi di indennizzo indipendenti in caso di indebito danno o danno derivante dalla vaccinazione;

7 . 1 . 6 essere particolarmente attenti al rischio di insider trading da parte di manager farmaceutici o aziende farmaceutiche che si arricchirebbero in modo anomalo a scapito della collettività, attuando le raccomandazioni contenute nella Risoluzione 2071 (2015) dal titolo “La salute pubblica e gli interessi dei l’industria farmaceutica: come garantire il primato degli interessi di salute pubblica? ”;

7 . 1 . 7 superare gli ostacoli e le restrizioni derivanti da brevetti e diritti di proprietà intellettuale, al fine di garantire la produzione e la distribuzione su larga scala di vaccini in tutti i paesi e per tutti i cittadini;

7 . 2 per quanto riguarda l’assegnazione dei vaccini covid-19:

7 . 2 . 1 garantire il rispetto del principio dell’equo accesso all’assistenza sanitaria, come stabilito nell’articolo 3 della Convenzione di Oviedo, nei piani nazionali di assegnazione dei vaccini, assicurando che i vaccini contro il covid-19 siano messi a disposizione della popolazione indipendentemente dal sesso , razza, religione, status giuridico o socioeconomico, capacità di pagare, ubicazione e altri fattori che spesso contribuiscono alle disuguaglianze all’interno della popolazione;

7 . 2 . 2 sviluppare strategie per un’equa distribuzione dei vaccini covid-19 all’interno degli Stati membri, tenendo conto del fatto che la fornitura iniziale sarà limitata, e pianificare in che modo i programmi di vaccinazione dovranno essere ampliati quando l’offerta si espanderà; seguire i consigli di istituzioni e comitati di bioetica indipendenti a livello nazionale, europeo e internazionale, nonché quelli dell’OMS, nello sviluppo di queste strategie;

7 . 2 . 3 garantire che le persone dello stesso gruppo prioritario siano trattate in modo equo, prestando particolare attenzione ai più vulnerabili come gli anziani, le persone con malattie sottostanti e gli operatori sanitari, in particolare quelli che lavorano a stretto contatto con persone appartenenti ad gruppi a rischio, nonché coloro che lavorano nelle infrastrutture critiche e nei servizi pubblici, compresi i servizi sociali, i trasporti pubblici, le forze dell’ordine, le scuole e nei negozi;

7 . 2 . 4 promuovere un accesso equo ai vaccini contro il covid-19 tra i paesi sostenendo iniziative internazionali, in particolare il meccanismo per accelerare l’accesso agli strumenti per combattere il covid-19 (ACT Accelerator) e la sua iniziativa COVAX;

7 . 2 . 5 Astenersi dall’accumulare scorte di vaccini covid-19, poiché questa pratica indebolisce la capacità di altri paesi di procurarsi vaccini per le loro popolazioni e garantisce che lo stoccaggio non si traduca in un aumento dei prezzi dei vaccini a vantaggio di coloro che li immagazzinano rispetto a quelli che non possono ; effettuare audit e controlli a priori per garantire una rapida diffusione dei vaccini a un costo minimo basato sulla necessità e non sul potere di mercato;

7 . 2 . 6 garantire che ogni paese sia in grado di immunizzare i propri operatori sanitari e gruppi vulnerabili prima che la vaccinazione venga estesa ai gruppi non a rischio, e quindi considerare la possibilità di donare dosi di vaccino o accettare che venga data priorità ai paesi che non sono stati ancora in a tal fine, tenendo presente che un’allocazione globale giusta ed equa delle dosi di vaccino è il modo più efficace per superare la pandemia e ridurre gli oneri socio-economici ad essa associati;

7 . 2 . 7 garantire che i vaccini covid-19 che si sono dimostrati sicuri ed efficaci siano disponibili per tutti coloro che ne avranno bisogno in futuro, utilizzandoli, ove necessario, per licenze obbligatorie in cambio del pagamento dei diritti;

7 . 3 per quanto riguarda la garanzia di un alto livello di accettazione dei vaccini:

7 . 3 . 1 garantire che i cittadini siano informati che la vaccinazione NON è obbligatoria e che nessuno è sottoposto a pressioni politiche, sociali o di altro tipo per essere vaccinato, se non lo desidera personalmente;

7 . 3 . 2 garantire che nessuno sia discriminato per non essere stato vaccinato, a causa di potenziali rischi per la salute o per non voler essere vaccinato;

7 . 3 . 3 adottare misure efficaci il prima possibile per combattere la disinformazione, la disinformazione e la sfiducia nei confronti dei vaccini covid-19;

7 . 3 . 4 diffondere in modo trasparente le informazioni sulla sicurezza e sui possibili effetti negativi dei vaccini, lavorare con e regolamentare le piattaforme dei social media per prevenire la diffusione di false informazioni;

7 . 3 . 5 comunicare, in modo trasparente, il contenuto dei contratti con i produttori di vaccini e renderli pubblici per la revisione da parte dei parlamentari e del pubblico;

7 . 3 . 6 cooperare con organizzazioni non governative e / o altre iniziative locali per raggiungere i gruppi emarginati;

7 . 3 . 7 r a g g i u n g e r e le comunità locali per sviluppare e attuare strategie su misura per facilitare l’accettazione del vaccino;

7 . 4 per quanto riguarda la vaccinazione dei bambini contro il covid-19:

7 . 4 . 1 trovare il giusto equilibrio tra la rapida introduzione dell’immunizzazione nei bambini e la considerazione giustificata delle preoccupazioni sulla sicurezza e l’efficacia dei vaccini e garantire la piena sicurezza ed efficacia di tutti i vaccini per i bambini. Bambini con un’enfasi sul superiore interesse del bambino, in conformità con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia;

7 . 4 . 2 condurre studi di alta qualità, tenendo debitamente conto delle tutele applicabili, in conformità con le raccomandazioni internazionali e gli standard legali, inclusa l’equa distribuzione dei benefici e dei rischi per i bambini inclusi nelle sperimentazioni;

7 . 4 . 3 garantire che i desideri dei bambini siano debitamente presi in considerazione, in base alla loro età e grado di maturità; se il consenso del minore non può essere dato, assicurarsi che venga fornito un accordo basato su informazioni affidabili e adeguate all’età in altre forme;

7 . 4 . 4 Supportare l’UNICEF nei suoi sforzi per fornire a coloro che ne hanno più bisogno i vaccini dei produttori che hanno firmato accordi con l’iniziativa COVAX;

7 . 5 per quanto riguarda il monitoraggio degli effetti a lungo termine dei vaccini covid-19 e della loro sicurezza:

7 . 5 . 1 assicurare la cooperazione internazionale per l’individuazione e la delucidazione tempestive di qualsiasi segnale di sicurezza attraverso lo scambio globale e in tempo reale di eventi avversi successivi all’immunizzazione (AEFI);

7 . 5 . 2 utilizzare i certificati di vaccinazione solo allo scopo designato di monitorare l’efficacia del vaccino, i potenziali effetti collaterali e le reazioni avverse;

7 . 5 . 3 eliminare le interruzioni di comunicazione tra le autorità sanitarie pubbliche locali, regionali e internazionali che si occupano dei dati AEFI e superare le debolezze nelle reti di dati sanitari esistenti;

7 . 5 . 4 avvicinare la farmacovigilanza ai sistemi sanitari;

  • . 5 . 5 Supportare il campo emergente dell’avversomica, che studia le variazioni interindividuali nelle risposte ai vaccini sulla base delle differenze nell’immunità innata, nei microbiomi e nell’immunogenetica.
  • Con riferimento alla Risoluzione 2337 (2020) intitolata “Democrazie di fronte alla pandemia covid-19”, l’Assemblea ribadisce che i parlamenti, in quanto pietre angolari della democrazia, devono continuare a svolgere il loro triplice ruolo di rappresentanza, legiferazione e controllo in questi tempi di pandemia. L’Assemblea chiede quindi ai parlamenti di esercitare tali poteri, se del caso, anche per quanto riguarda lo sviluppo, l’assegnazione e la distribuzione di vaccini contro il covid-19.

Costituzione della Repubblica Italiana Promulgazione 27.12.1947

Art. 1.

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità`, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [XIV] e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [292 , 371 , 481 , 511 , 1177 ], di razza, di lingua [6], di religione [8, 19], di opinioni politiche [22], di condizioni personali e sociali. compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta` e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società`.

Art. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [33, 34]. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10.

L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non e` ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici [26] (1).

Art. 13.

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, ne´ qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria [1116, 7] e nei soli casi e modi previsti dalla legge [253 ].

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà [273 ]. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art.14

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale [13, 1117 ].

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art.16

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche [1201 , XIII2 ]. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge [354 ].

Art. 17.

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non e` richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità`, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale [19, 20, 39, 49].

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non puo` essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si puo` procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria [1116 ] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria.

Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto.

La legge puo` stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi [113]. La difesa e` diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25.

Nessuno puo` essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge [102].

Nessuno puo` essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno puo` essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge [132 ].

Art. 28.

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici [972 ].

Art. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività`, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 34.

La scuola e` aperta a tutti.

L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, e` obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi piu` alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Art. 35.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.

Art. 41.

L’iniziativa economica privata e` libera.

Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla liberta`, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché´ l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali [43].

Art. 77.

Il Governo non può`, senza delegazione delle Camere [76], emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità`, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni [612 , 622 ].

I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Art. 78.

Le Camere deliberano lo stato di guerra [879 ] e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 95.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne e` responsabile.

Mantiene l’unita` di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando la attivita` dei Ministri.

I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri [89].

La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei Ministeri [971 ].

Art. 96. (1)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale

Art. 111. (1)

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita`, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà`, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova.

La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si e` sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati [132 , 142 , 152 , 213 ].

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale [13], pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge [1373 ].

Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra [1033 , VI2 ]

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