Una via d’uscita per le imprese in stato di crisi o insolvenza

Ora Legale per i Diritti Umani

Di

Avv. Luigi Benigno

Docente Università Federiciana Popolare

www.studiolegalebenigno.it

La crisi da Covid-19 ha arrecato o aggravato, in molti casi, le criticità legate alla situazione patrimoniale ed economico/finanziaria di migliaia di imprese.

Il Governo ha decretato, tra le altre, l’improcedibilità delle istanze di fallimento quale rimedio necessario e urgente al fine di salvaguardare il rapporto di lavoro dei dipendenti in attesa che la ripresa dei consumi favorisse il ritorno ai ricavi pre-crisi, quindi alla produttività fisiologica delle imprese per restare in campo.

Il governo con il decreto legge n. 118/2021 del 24 agosto, convertito con la legge n. 147/2021, è intervenuto adottando misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale.

In effetti il tessuto imprenditoriale italiano è costituito per la stragrande maggioranza di micro imprese, poco strutturate e, in alcuni casi, con business model non più attuali.

Quindi, l’epidemia ha dato la stura ad una profonda rivisitazione del tessuto imprenditoriale, incentivando una ristrutturazione strutturale e duratura del modo di fare impresa; ciò da un lato fornendo la possibilità di ristrutturare quelle imprese in crisi oppure già in stato di insolvenza reversibile, dall’altro offrendo la possibilità a quelle imprese insolventi e senza possibilità di risanamento di uscire dal mercato scongiurando cessazioni traumatiche.

La composizione negoziata della crisi offre a tutte le imprese commerciali e agricole di qualsiasi dimensione di procedere a una ristrutturazione dei debiti attraverso una proposta diretta ai creditori, che sono chiamati a partecipare alla composizione negoziata, con un rapporto privatistico e degiurisdizionalizzato, tranne che per la richiesta di misure protettive da azioni esecutive e istanze di fallimento, per le quali il tribunale valuta, anche sulla base della valutazione del negoziatore, le concrete prospettive di risanabilità dell’impresa istante.

In caso di insuccesso della composizione negoziata della crisi, ai tradizionali strumenti già previsti dalla legge fallimentare, i piani attestati di risanamento e gli accordi di ristrutturazione, è stato previsto l’accesso al concordato coattivo liquidatorio semplificato.

Per l’omologazione del concordato non è previsto il voto dei creditori.

È una straordinaria opportunità per tutte le imprese di ristrutturare le proprie obbligazioni e di ristrutturare anche la propria organizzazione, in vista anche dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 14/2019 (C.C.I.I.) il 16 maggio 2022, a cui farà seguito anche il sistema dell’allerta, finalizzato alla prevenzione e all’anticipazione di crisi in futuro.

 

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