Elezione del 13° Presidente della Repubblica  secondo la costituzione

Politica

Di

Avv. Luigi Benigno

Le elezioni del presidente della repubblica sono disciplinate dal Titolo II della Costituzione.

L’art. 83 della costituzione recita “Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato. L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta”.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici (art. 84).

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. (Art. 85).

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri (art. 92)

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica (art. 93).

Nel caso in cui dovesse essere eletto Mario Draghi, attuale Presidente del consiglio dei ministri, assisteremmo per la prima volta alle dimissioni del premier per assumere la carica di presidente della Repubblica, incompatibile con qualsiasi altra carica. Dopo il giuramento del presidente neo eletto, davanti al parlamento in seduta comune, egli dovrà incaricare un presidente del cdm di formare il governo. La prima questione è se in tal caso si assisterà alla formazione di un governo tecnico o politico; ciò potrebbe incidere sul voto di fiducia del parlamento.

Il presidente del cdm incaricato dal suo predecessore potrebbe consentire la concentrazione di poteri nell’asse Presidente della Repubblica e Presidente del cdm, con le prerogative e i poteri spettanti a ciascuna carica, con l’apertura di un dibattito circa la legittimità costituzionale per la concentrazione di poteri nelle mani del Presidente della Repubblica, quello di capo dello stato e quello esecutivo.

Sarebbe stato più aderente alla ratio della carta costituzionale che il premier avesse rassegnato le dimissioni nelle mani di Mattarella, che avrebbe incaricato un nuovo premier prima della scadenza del settennato.

Lo sfasamento tra la durata in carica del parlamento e del presidente della repubblica è finalizzato proprio a rendere operativo l’una o l’altra istituzione alla scadenza di una di esse.

La nomina del presidente della Repubblica potrebbe portare alle elezioni anticipate poiché, in caso di affidamento dell’incarico ad un politico, espressione della maggioranza relativa oppure ad un tecnico, non è escluso il mancato raggiungimento del voto di fiducia del parlamento.

Insomma l’eventuale elezione di Mario Draghi potrebbe comportare dubbi di costituzionalità e provocare la proroga del mandato di Mattarella.

Sarà questo il compromesso tra le forze politiche?

Staremo a vedere

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