L’ambiente come principio costituzionale

Ambiente, Natura & Salute

Di

 di Silvia Passerini

L’ambiente è approdato tra i principi della nostra Costituzione con la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 (pubblicata il 22-02-2022).

La legge, approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti, modifica gli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana, al fine di approfondire e scandire la “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”, già materia esclusiva della legislazione statale (art. 117 della Costituzione).

All’art. 9 viene introdotto un comma che riconosce la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi anche nell’interesse delle nuove e future generazioni. Nell’articolo è inserito anche la previsione di una riserva di legge che disciplinata tutela degli animali.

È stato modificato anche l’art. 41, in particolare nel secondo comma viene stabilito che l’iniziativa economica privata non possa danneggiare la salute e l’ambiente, in aggiunta ai limiti già vigenti della sicurezza, della libertà e della dignità umana; nel terzo comma viene affidata alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare le attività economica, pubblica e privata, perfini sociali e ambientali.

Viene anche posta una clausola di salvaguardia per l’attuazione del principio della tutela degli animali alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il valore primario dell’ambiente viene messo in evidenza anche da alcune sentenze della Corte che sottolineano la nuova relazione tra comunità territoriale e ambiente (sentenza n. 179 del 2019) e l’importanza della tutela paesistico-ambientale, anche quando è degradato, oltre i confini nazionali (sentenza n. 71 del 2020).

E ancora: l’ambiente deve considerarsi valore costituzionalmente protetto e materia trasversale che coinvolge competenze diverse (sentenza n. 407 del 2002).

La legge 11 febbraio 2022 n. 1 è la terza legge di modifica della Costituzione approvata nel corso della XVIII legislatura. La prima ha ridotto il numero dei parlamentari (legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 che ha modificato gli articoli 56,57 e 59) e la seconda ha abbassato l’età, da 25 anni a 18, per eleggere i componenti del Senato della Repubblica (legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1 che ha agito sull’art. 58).

Vi sono in corso altri progetti di legge di modifica della nostra Costituzione, come la modifica dell’articolo 71 che riguarda l’iniziativa legislativa popolare e dell’articolo 119 che si riferisce al riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall’insularità. Inoltre, recenti proposte di legge recano la modifica dell’articolo 75, per introdurre un vincolo per il legislatore di rispettare la volontà popolare espressa con referendum abrogativo, e l’abrogazione dell’articolo 99, concernente il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.

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