Riceviamo e pubblichiamo la nota della Società Mercury Events srl di Roma.
Spettabile Redazione, Gentile Direttore,
La preghiamo di pubblicare
abbiamo ricevuto incarico dalla Società Mercury Events S.r.l., di svolgere doverose note di precisazione rispetto all’articolo comparso sulla Vostra pagina del 18.7.2023 e intitolato: “Il caso giudiziario: Roma, catering contro catering: il plagio che non c’è Pour Events Open Bar vince contro Mercury Events”. https://www.corrierenazionale.net/2023/07/18/il-caso-giudiziario-roma-catering-contro-catering-il-plagio-che-non-ce-pour-events-open-bar-vince-contro-mercury-events/
L’articolo tratta della questione giudiziale che ha opposto la Società Mercury Events alla Società Pour Events Open Bar ed avente ad oggetto un’ipotesi di concorrenza sleale per confusione dei prodotti e/o concorrenza parassitaria della seconda verso la prima.
Non si vuol certo in tal sede ripercorrere aspetti strettamente giuridici che devono attenere esclusivamente le sedi competenti.
Cionondimeno, il malcelato tono trionfalistico con cui i rappresentanti di Pour Events riportano la vicenda, financo argomentando circa il riconoscimento della libertà d’espressione e/o di libera concorrenza, impone un doveroso argine, tanto più se muove da una narrazione apoditticamente fondata su un provvedimento giudiziale di cui si riportano solo gli stralci utili al (proprio) fine.
Evidente il caso in cui si riporta espressamente questo passaggio dell’ordinanza del Tribunale di Roma: “non risulta una condotta di parte resistente consistente in una sistematica ed espressa appropriazione di pregi dei prodotti della parte ricorrente. Per quanto detto si ritiene di rigettare il ricorso avanzato dalla parte Mercury Events”. Ci dimentica tuttavia di riportare che la decisione del Giudice parte dal presupposto espressamente indicato: “ritiene che in questa fase di cognizione sommaria, tipica della fase cautelare…”
La “dimenticanza” non è di poco conto perché si evidenzia il perimetro in cui si “giocata la partita”: vale a dire nelle angustie di una fase di cognizione sommaria, dedita soprattutto alla verifica dei presupposti di una tutela d’urgenza, nonché di sequestro, che in tal caso, evidentemente, non è stata scòrta dal Giudicante.
Il provvedimento, in buona sostanza non dice, in modo definitivo ed ineluttabile: “non si ravvisano profili di concorrenza sleale”, come invece sembra emergere dall’articolo di cui discetta: bensì, non si ravvisano i presupposti di legge per l’accoglimento dell’invocata tutela d’urgenza e di sequestro circa la dedotta sussistenza della concorrenza sleale.
Il distinguo è sottile, ma non per questo di poco rilievo, anzi: la Società Mercury Events conserva intatto il diritto di procedere in via di cognizione ordinaria, per poter evidenziare – in una fase giudiziale più ampia e probabilmente più opportuna per una situazione così complessa – mediante prove, verifiche, testimonianze e/o consulenze, l’effettiva sussistenza di profili di concorrenza sleale per imitazione di prodotti identificativi da parte di una concorrente nel medesimo settore di operatività.
Quel che questa ordinanza ha detto è semplicemente che – per quella esigua attività istruttoria svolta in un procedimento che, in quanto destinato alla sola tutela d’urgenza, necessariamente viene deciso senza entrare nel dettaglio – non sono ravvisabili i presupposti di legge per la concessione di una tutela d’urgenza finalizzati a far cessare la concorrenza sleale, oltre persino alla richiesta di sequestro conservativo.
Nello specifico della causa, Il giudice non ha accolto le richieste cautelari svolte dalla Mercury Events ritenendole troppo “forti” – come altro definire la richiesta di concessione del sequestro conservativo dell’azienda concorrente? – mantenendo un più prudente orientamento conservativo nella propria decisione, che si è estrinsecato anche nella determinazione di compensare le spese del giudizio, “in considerazione della particolare natura della questione” e “alla peculiarità delle attività in oggetto poste a confronto”.
Non è ravvisabile la tutela d’urgenza: questo ha stabilito il Giudice. Non ha tuttavia sostenuto – come invece vorrebbe mostrare la parte concorrente, arrogandosi una “vittoria” processuale ben al di là dei confini effettivi della decisione – l’inesistenza degli atti di concorrenza per imitazione servile dei prodotti distintivi, per l’accertamento dei quali si rende necessario lo svolgimento di un giudizio di merito ordinario, con le forme e le tutele che l’angustia del procedimento d’urgenza (quello che si è svolto), non consente.
E che sulla vicenda non sia stata posta la parola “fine” emerge dalla dimostrazione di solidarietà e supporto che la Mercury Events sta ricevendo da tutte le persone e le aziende che operano nel medesimo settore di attività e che ben conoscono i fatti e le circostanze e riconoscono il diverso lignaggio imprenditoriale delle due parti in contesa.
Tanto dovevamo ad onor del vero.
Gli avvocati
Marco Salvati Anna Rita Paoletti per Mercury Events srl