Calunnia: Non sussiste il reato se la falsa (o millantata) accusa è rivolta ad una persona deceduta

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Riceviamo e pubblichiamo

Carlo, bravo.
La tua esperienza di parlamentare è di uomo politico, ha evidenziato come commettere il reato di calunnia di una persona morta che non può essere imputata e condannata per un reato gravissimo nei confronti di un esponente di primo piano come Carlo Alberto Dalla Chiesa. Consiglio di leggere la sentenza della CASSAZIONE PENALE , sez. I , 29/03/2022 , n. 34894.

Voglio essere ancora più chiaro:

Non integra il delitto di calunnia la simulazione di tracce di reato a carico di persona già deceduta al momento della condotta, non essendovi la possibilità di inizio di un procedimento penale nei confronti di un innocente.

Il mondo Democristiano esiste ancora anche se dormiente, pertanto proporrei tramite dell’associazione degli ex parlamentari. Di cui il presidente è un Avvocato, di presentare un esposto alle autorità competenti, per sentire queste persone che fanno tali affermazioni nella veste di persone informate dei fatti.
È giunto il momento di rispettare i defunti Andreotti e Dalla Chiesa.
Volendo, esistono relazioni secretate, delle varie commissioni parlamentari di inchiesta, perché non renderle pubbliche.

Oggi direi di fare una preghiera per i defunti e di assumersi per competenza e conoscenza le responsabilità oggettive e soggettive delle azioni di governo.

Ringrazio ancora Carlo per il suo intervento.

Giovanni Monorchio

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