Abitiamo in condominio. A causa di infiltrazioni provenienti dall’impianto del vicino, il nostro appartamento si allaga. Siamo quindi costretti a trasferirci in albergo per tutta la durata dei lavori di riparazione.
I questi casi, è possibile chiedere al responsabile, insieme agli altri danni, anche il rimborso delle spese sostenute per l’alloggio in albergo?
La Cassazione ha risposto di sì.
In una sentenza del 19 luglio 2023 (la n. 21360) la Corte ha riconosciuto ad un condomino anche il risarcimento delle spese sostenute per pagare l’albergo, dove era stato costretto a trasferirsi con la famiglia a seguito dell’allagamento della propria casa.
Danni indiretti di una casa inagibile per infiltrazioni
Secondo la Corte, in questi casi il danneggiato può chiedere il risarcimento anche del danno indiretto, tra cui rientrano appunto le spese sostenute per alloggiare in albergo. Ovviamente, fornendo la prova del danno subito, nel caso specifico dimostrando che il soggiorno in albergo si è reso necessario proprio a causa della rottura delle tubazioni del vicino che hanno allagato e reso inagibile l’immobile.
Più in generale, si ritengono risarcibili – sempre fornendo la prova – non solo le spese necessarie per i lavori di ripristino dell’immobile, ma anche le spese “funzionali”, cioè collegate ai lavori stessi, quali, ad esempio:
- le spese di trasloco del mobilio;
- le spese per il trasferimento e l’alloggio del danneggiato e di eventuali famigliari e/o conviventi presso un albergo, un B&B, ecc;
- le spese per la consumazione di pasti preparati da esercizi commerciali (Trib. Roma 29 aprile 2020 n. 6730).
- Le spese di smaltimento di mobili o altro materiale irrimediabilmente danneggiato.
Chi paga?
Come già detto, il risarcimento non è automatico. È onere del danneggiato fornire la prova dei danni subiti.
In questi casi, si applica l’articolo 2051 del codice civile, che ritiene il proprietario dell’impianto che ha causato le infiltrazioni responsabile dei danni causati “per mancata custodia” dell’impianto stesso, salvo che provi il caso fortuito.
Le legge infatti individua un soggetto “custode” del bene, che si presume responsabile dei danni causati da quel bene a persone o cose.
Mancata custodia
Negli edifici condominiali, è compito del Condominio provvedere alla manutenzione e conservazione delle parti comuni; pertanto, il condomino è il “custode” delle parti comuni, e risponde dei danni eventualmente provocati dalle parti stesse ai condomini o a soggetti terzi.
Se invece – come nel caso che abbiamo preso in esame – i danni sono provocati da beni rientranti nelle proprietà esclusive, ne rispondono solo i rispettivi proprietari esclusivi o i soggetti che ne hanno l’effettiva custodia (ad esempio, il conduttore, l’usufruttuario, il comodatario).
Nel caso di infiltrazioni provenienti da impianti, quindi, per individuare il soggetto responsabile è fondamentale accertare dove si è verificata la rottura che ha provocato l’infiltrazione e stabilire se quel tratto dell’impianto è di proprietà comune, oppure di proprietà esclusiva.
Giuseppe Donato Nuzzo
FONTE: Immobiliare.it