Sgravio contratti di solidarietà  iter burocratico, riduzione oraria e contributiva

Diritti & Lavoro

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L’iter burocratico da seguire per poter beneficiare della decontribuzione presenta parametri  e limitazioni ben definite che occorre bene attenzionare per evitare di perdere questa importante agevolazione che tuttavia, rimane circoscritta ai lavoratori interessati e parti del contratti di solidarietà.

Sul punto, un’interpretazione esaustiva, della decontribuzione a sostegno  dei contratti di solidarietà (Cds), accompagnati da cassa integrazione guadagni straordinaria, arriva dalla recente circolare INPS  n. 97/2024 a seguito dell’ impatto esercitato, su tali istituti,  dal decreto legge n 34 del 20 marzo scorso sulla legge 608/1996 che ne regolamenta la disciplina.

Ribadendo, pertanto,  quanto già previsto dal suddetto dispositivo normativo  nei casi  di stipula del contratto di solidarietà, in relazione alla  riduzione contributiva del 35% dell’onere a carico dell’azienda, per ogni lavoratore occupato interessato ad una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20%,  riguardante un arco temporale di occupazione non inferiore a 24 ore, il ministero del Lavoro e delle politiche sociali con circolare 18/2017 ha introdotto per la presentazione delle domande di decontribuzione un applicativo web di nuovo conio denominato “sgravicdsonline” entrato a regime a seguito di specifica circolare dello stesso ministero – n.17/2019 –  con la quale sono state illustrate le modalità di presentazione delle relative domande.

http://www.stampaparlamento.it

Sulla base della corrente procedura, l’INPS  con circolare 97 ha inteso illustrare le opzioni utili per il recupero delle riduzioni contributive in ordine alle risorse riguardanti  l’anno 2023.

In relazione alla procedura  da seguire rileva l’ambito soggettivo di applicazione e la misura e durata dello sgravio.

Sul piano soggettivo hanno accesso alla riduzione contributiva, per l’anno 2023 sia le imprese che alla data del 30 novembre 2023  abbiano posto in essere contratti di solidarietà ex L. 148/ 2015,  che le aziende che lo avessero già in corso nel secondo semestre del precedente secondo semestre dell’anno.

La misura e l’entità prevista per il riconoscimento dello sgravio è riconosciuta per l’intero periodo contrattuale in solidarietà nei limiti massimi dei 24 mesi del quinquennio di riferimento ovvero una riduzione dell’impatto contributivo su retribuzioni dei lavoratori sui quali sia intervenuta una riduzione dell’orario di lavoro oltre il 20% di quello contrattuale. In presenza dei suddetti presupposti, si accede ad una riduzione del 35% della contribuzione a carico dell’unità datoriale. Quanto all’iter istruttorio, ai fini della fruibilità della riduzione contributiva per l’importo richiesto in ordine alla specifica istanza, sono possibili ulteriori verifiche da parte dell’INPS al fine di poter quantificare l’esatta contribuzione delle somme dovute dalle aziende ammesse allo sgravio, ma ciò vale solo per i dati contenuti nelle denunce Uniemens  e limitatamente al periodo di richiesta ed ai lavoratori  a cui afferisce la riduzione oraria regolamentata nei contratti di solidarietà. Sul piano oggettivo, parimenti, la riduzione della contribuzione da versare sarà applicata ai soli contributi per dipendente.

http://www.corrierepl.it

Se l’istruttoria andrà a buon fine i datori di lavoro beneficeranno della riduzione del 35% della contribuzione dovuta per ciascuno dei lavoratori interessati alla riduzione oraria superiore al 20% del limite contrattuale.

Tuttavia rimangono invariate e non tangibili di riduzione contributiva, come espressamente chiarito dalla circolare ;

 il contributo previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;

  •  il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge 1 giugno 1991, n. 166;
  •  il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 1, commi 8 e 14, del D.lgs 30 aprile 1997, n. 182;
  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo di solidarietà del trasporto aereo” per effetto di quanto disposto dall’articolo 33, comma 4, del D.lgs n. 148/2015;
  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge.

Angela Gerarda Fasulo

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