Il locatore non è automaticamente responsabile dell’abbandono dei rifiuti del conduttore

Il contratto di locazione non impone al proprietario-locatore alcun obbligo di vigilanza e controllo sull’attività che il conduttore svolge nell’immobile.

Noi e il Condominio

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l proprietario non è responsabile dell’abbandono dei rifiuti all’interno dell’immobile concesso in locazione, in quanto non ha un obbligo di vigilanza e controllo sull’attività svolta dal conduttore nell’immobile in affitto. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 7439 del 5 settembre 2024.

I giudici hanno chiarito che il proprietario non è automaticamente responsabile dell’abbandono di rifiuti altrui nel proprio terreno, anche se concesso in locazione.

Vediamo meglio di cosa si tratta.

Il fatto

La polizia locale ritrova tonnellate di rifiuti illegalmente depositati presso un capannone, che il proprietario (una società) ha concesso in affitto.

Per tale situazione, secondo il Comune, insieme al conduttore, è responsabilità anche del proprietario del capannone, che non avrebbe adempiuto ai suoi obblighi di vigilanza e custodia. Per questo motivo, anche al proprietario viene notificata l’ordinanza sindacale che impone “la rimozione, l’avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi, inclusi interventi finali di bonifica dei suoli e dei fabbricati“.

Il proprietario non ci sta e ricorre al TAR. A suo parere, le responsabilità sono tutte del conduttore che gestisce in affitto il capannone. I giudici, come detto, hanno accolto il ricorso e annullato l’ordinanza.

Abbandono incontrollato di rifiuti

La norma di riferimento per le ipotesi di abbandono incontrollato di rifiuti è l’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 (Testo Unico dell’Ambiente). In effetti, questa norma prevede una responsabilità anche del proprietario, ma solo per violazioni a lui imputabili a titolo di dolo o colpa.

Detto in parole semplici: il solo fatto di essere proprietari di un immobile, in cui altri hanno abbandonato dei rifiuti, non rende automaticamente responsabili. Occorre che il proprietario abbia contribuito con dolo o colpa all’abbandono dei rifiuti stessi. Quindi, spetta al Comune accertare il dolo e la colpa del proprietario non responsabile dello sversamento di rifiuti (Cons. Stato, 01/09/2020, n. 5340; Cons. Stato, 09/05/2018, n. 2786).

Nel caso preso in esame, l’ordinanza va annullata perché, appunto, non è stata accertata alcuna colpa del proprietario del capannone.

Contratto di locazione

Neanche il fatto di aver concesso in locazione il capannone rende il proprietario automaticamente responsabile.

Come spiega bene il Consiglio di Stato, il contratto di locazione non impone al proprietario-locatore alcun obbligo di vigilanza e controllo sull’attività che il conduttore svolge nell’immobile.

Gli obblighi del locatore riguardano solo lo stato di conservazione delle strutture edilizie e sull’efficienza degli impianti. Nessun obbligo di controllo e vigilanza è invece previsto per le attività che il conduttore svolge autonomamente nell’immobile preso in affitto. Tali attività – in assenza di prove che dimostrino un coinvolgimento anche del proprietario – restano imputabili esclusivamente al conduttore.

Giuseppe Donato Nuzzo (FONTE: Immobiliare.it)

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