Il cavallo atleta, significato ed implicazioni

Equitazione

Di

La parola alla nostra esperta Avv. Francesca Verracchia*

Il decreto legislativo n. 36 del 2021 intitolato “riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.” Entrato in vigore almeno nella maggior parte delle sue disposizioni a luglio 2023, soggetto a successivi decreti attuativi, oltre a disciplinare quella che, quantomeno nella visione iniziale, voleva essere una riforma organica del mondo delle attività sportive, ha il riconosciuto pregio di regolamentare per la prima volta in modo organico al Titolo IV le attività che prevedono l’impego di animali, con una sezione al capo II dedicata proprio agli Sport Equestri.

L’importanza di tale introduzione, passata un po’ in sordina all’interno delle grandi modifiche portate da questa riforma, per gli Sport Equestri ha una valenza fondamentale ed essenziale e va ad incidere in modo preponderante, correttamente, nelle loro discipline sportive.

Innanzitutto, nonostante siano anni che la Federazione Italiana Sport Equestri ha posto correttamente la tutela del cavallo come principio fondate, ora abbiamo una norma di legge, fonte primaria, che ci dice appunto che “Coloro che detengono a qualsiasi titolo un animale impiegato in attività sportive è tenuto a preservarne il benessere, in termini di alimentazione, cura della salute ed accudimento, nel rispetto delle sue esigenze etologiche (art 19 comma , d.lgs. 36/2021).

Vieta metodi di addestramento e allenamento che possono danneggiare la salute e il benessere psicofisico dell’animale, e altresì vieta qualsiasi metodo di coercizione o costrizione e l’utilizzo di mezzi o dispositivi che possono provocare danni alla salute e al benessere psicofisico o comunque provocarne sofferenza.

Ora è bene ricordare che già il Regolamento di Giustizia della F.I.S.E da qualche anno aveva introdotto all’art. 1, come violazione specifica (rara tra i regolamenti di giustizia federali, che solitamente si riportano ai consueti principi di lealtà correttezza e probità sanciti dal Codice di Giustizia del C.O.N.I.) la sanzionabilità di metodi e sistemi di allenamento violenti, nonché la sanzionabilità di ogni comportamento, anche omissivo, compiuto sul cavallo, che esplichi mero sfogo, violenza o brutalità e che possa causare all’equide dolore o anche solo disagio non necessario all’animale, è pur vero che oggi abbiamo il cappello di una legge ordinaria, fonte primaria di diritto, che valorizza questa previsione e che pertanto apre da un punto di vista giuridico lo scenario a tutta una serie di responsabilità civilistiche (e non solo ), extracontrattuali, relative proprio agli aspetti di maltrattamento, ma non solo anche incuria, mancata vigilanza ecc. dei cavalli.

Con la riforma si entra specificatamente anche sui doveri e relative responsabilità del proprietario degli animali che svolgono attività sportiva.

Il comma 5 dell’art 19 del d.lgs 36, in vigore dal 5 settembre del 2023, prescrive letteralmente che “ogni animale impiegato in attività sportive deve essere dotato di un documento di identificazione intestato a persona fisica o a persona giuridica, che ne assume i doveri di custodia, di mantenimento e di cura, e di una scheda sanitaria.”

Ciò sta a significare che la riconoscibilità del cavallo come atleta comporta a livello effettivo e sostanziale l’assunzione di una serie di oneri e responsabilità specifiche per chi ne è proprietario.

Ma chi è il cavallo atleta? la riforma ci dice all’art. 22 che può definirsi cavallo atleta l’equide che abbia congiuntamente come requisiti: la registrazione, quindi il documenti di identificazione come previsto dal Regolamento della commissione Europea (UE) 2021/963 del 10.06.2021; che sia stato dichiarato non destinato alla produzione alimentare, sempre ai sensi del medesimo regolamento; infine sia iscritto al «repertorio cavalli atleti» presso la Federazione Italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathlon Moderno o la Fitetrec-Ante, o un Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpico riconosciuto per gli sport equestri, come risulta dal «Documento di Identificazione» o dal documento emesso dal sistema di tesseramento dello stesso organismo sportivo interessato, o presso il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

La riforma introduce, in analogia alla l.91/1981 e successivi Decreti del Ministero della Salute che disciplinano le certificazioni medica per l’attività sportiva delle persone fisiche, l’obbligatorietà per il cavallo atleta di a una visita annuale sportiva effettuata da un veterinario abilitato che attua anche le profilassi vaccinali prescritte dai regolamenti e federali e della normativa vigente (art. 23, D. lgs. 36/2021)I criteri della visita ci dice la norma saranno definiti dal Ministero della Salute di concerto con l’autorità delegata in materia di sport, anche se ad oggi siamo ancora in attesa di tali linee guida che diverranno, a parere di scrive, di primaria importanza per definire i requisiti di salute che dovranno essere verificati dal medico veterinario per rilasciare la certificazione.

L’obbligo di visita veterinaria sportiva è stato peraltro inserito anche nel Libro VII della FISE (art. 361.8 e 361.9), Norme generali relative ai cavalli e cavalieri con modifica del 19.10.2023 e successivamente riproposto con la modifica del 10.04.2024. Inoltre tale Regolamento Federale disciplina che dai 22 anni la visita deve essere effettuata ogni semestre, dai 25 anni ogni quadrimestre e dai 27 anni ogni trimestre.

La Riforma introduce una serie di disposizioni espresse a tutela del cavallo atleta: ad esempio il divieto di allenare e far gareggiare animali in stati fisiologici incompatibili con lo sforzo richiesto, come nel caso di gravidanza avanzata e allattamento Le bardature e attrezzature, compresa la ferratura, devono essere idonee ad evitare all’animale lesioni, dolore e sofferenze o disagi psico-fisici (art. 19, comma 3, D.Lsg. N. 36/2021). Le caratteristiche dei campi e aree di gara e di tutte le relative attrezzature devono rispondere a criteri di sicurezza e salvaguardia dell’incolumità degli anomali, oltre che degli atleti (art, 19, comma 4, cit.)

Ma ancora l’ammissione dell’animale alla manifestazione sportiva, competizione od evento sportivo è subordinata all’accertamento da parte di un veterinario della sua idoneità alla partecipazione se non già in possesso del certificato di idoneità annuale previsto per il cavallo atleta all’art. 23, comma 1 (art. 20, comma 1, Dlgs. n. 36/2021)

L’introduzione di questa serie di disposizione sta a significare che il cavallo assume, non solo a livello formale ma a livello sostanziale lo status di atleta, con relativi oneri e doveri da parte del soggetto intestatario del documento di identificazione a norma dell’art. 19, comma 5 del citato decreto.

In realtà chi ama questi magnifici animali e chi li vive ha sempre saputo che il cavallo è l’Atleta principale degli sport equestri, che va curato e mantenuto proprio come un agonista. La F.I.S.E. a livello nazionale e la F.E.I. a livello internazionale avevano iniziato un percorso di riconoscimento del valore dell’animale e del suo benessere da diversi anni, ma il d. lgs 36/2021 in realtà introduce una parte essenziale per questo sport, che è destinata non solo a rendere maggiormente effettiva ed efficace la tutela degli animali che fanno attività sportiva e pertanto a incrementare e modificare adempimenti e oneri di tutti quelli che fanno attività sportiva con i cavalli, ma verosimilmente è destinata ad incidere anche nel diritto e nelle pronunce giurisprudenziali in tema di responsabilità legata agli sport equestri che verranno.

Da Intervento Stati Generali dell’Equitazione del Veneto 18.03.2024 – Villa Selvatico – Battaglia Terme (PD)

Avv. Francesca Verrecchia *

Mi accingo a presentare l’avv. Verrecchia, che ho avuto l’onore di conoscere e di frequentare come consulente legale in ambito equestre. Specializzata in Dir. Civile, Commerciale, Societario e in Diritto Sportivo, ha fornito sovente un ausilio fondamentale agli appassionati di equitazione contribuendo alla diffusione di una conoscenza più approfondita in materia di Giustizia Sportiva e in materia giuridica equestre. Relatrice eccellente in prestigiosi convegni su tematiche specifiche, talvolta complesse, al fine di aggiornare tesserati e enti sportivi e al fine di conformare il complesso delle attività equestri ai principi e alle norme giuridiche del nostro Ordinamento. 
Clara Campase, Coordinatrice Rubrica Equitazione del

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Traduci
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube