L’onere delle prestazioni socio sanitarie

Ambiente, Natura & Salute

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È in discussione al Senato un Disegno di Legge che potrebbe cambiare radicalmente le regole di finanziamento delle prestazioni socio-sanitarie, con effetti diretti sui cittadini più fragili.

L’Art. 30 della Legge di Bilancio 1983 (L. n. 730/1983) prevede che Regioni e Comuni possano affidarsi alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) per le attività socio-assistenziali, assumendosene però il costo. Tuttavia, il Fondo Sanitario Nazionale (FSN) copre le attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali. Quindi le  aziende sanitarie locali sono tenute ad avere una contabilità separata per le funzioni di tipo socio-assistenziale ad esse delegate.

Tale norma giuridica ha generato dubbi interpretativi nei decenni, portando a un’ampia giurisprudenza della Cassazione, tesa a chiarirne l’applicazione.

Rammentiamo che il D.P.C.M. 14 febbraio 2001, distingue tra prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, a carico del fondo sanitario nazionale; prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, poste a carico delle aziende sanitarie locali; prestazioni sociali a rilevanza sanitaria,  con ripartizione del costo, per metà, a carico del servizio sanitario nazionale e, per l’altra metà, a carico dei Comuni, con il contributo degli utenti.

È finora prevalso il principio dell’inscindibilità delle prestazioni, infatti riportiamo “Con specifico riferimento ai soggetti gravemente affetti da morbo di Alzheimer o demenza senile, l’attività prestata dall’istituto di cura è, di norma, di competenza del servizio sanitario nazionale, senza oneri per il cittadino: in tali casi, infatti, salvo prova contraria, le prestazioni di natura sanitaria non possono essere eseguite se non congiuntamente a quelle di natura socio assistenziale; cosicché la componente alberghiera resta assorbita all’interno dei servizi comunque diretti alla tutela della salute (Cass. civ. n. 4558/2012).

Così come più  di recente riportiamo “Si riafferma, dunque, il principio di diritto in base al quale le prestazioni socio-assistenziali che appaiano inscindibilmente connesse a quelle sanitarie sono incluse in quelle a carico del servizio sanitario nazionale e soggette a regime di gratuità per il cittadino (Cass. civ. n. 34590/2023; Cass. civ. n. 2038/2023).

In ogni caso deve ovviamente essere compiuta una valutazione sull’effettiva esistenza di un nesso di strumentalità tra i due aspetti della prestazione, una valutazione multidimensionale.

Con la proposta di modifica all’art. 30,  n. 13.0.400 nel Disegno di  Legge DDL n. 1241, proposta approvata in questi giorni, in sede di 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), si prevede che il comma “Sono a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali” sia sostituito dal seguente “Sono a carico del fondo sanitario nazionale esclusivamente gli oneri delle attività di rilievo sanitario anche se connesse con quelle socio-assistenziali”. Pertanto si escluderà che le prestazioni socio-assistenziali possano essere coperte dal SSN per il solo fatto di essere connesse alla prestazione sanitaria.

Il n. 13.0.400   prevede anche al comma 2. che le disposizioni di cui al primo comma si applichino anche agli eventuali procedimenti giurisdizionali in essere alla data di entrata in vigore della legge. Pertanto, se approvato il DDL, la legge si applicherebbe anche ai procedimenti giudiziari in corso, mettendo a rischio rimborsi già riconosciuti e aprendo situazioni di incertezza per migliaia di famiglie e associazioni.

Inoltre l’applicazione retroattiva potrebbe essere oggetto di ricorsi alla Corte Costituzionale, per possibili violazioni di diritti acquisiti e del principio di irretroattività. Si attendono gli esiti delle votazioni nelle aule parlamentari.

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