di Liliana Leonetti
Il matrimonio nel nostro Paese è un momento di gioia per familiari e amici che si ritrovano per fare grandi feste con balli e fuochi di artificio annessi.
Ma capita anche che i matrimoni falliscano e le incomprensioni superino le ragioni della convivenza, anche in presenza di figli minori: allora scattano conflitti e rivendicazioni con risvolti avvolte sgradevoli tra i coniugi che si erano “tanto amati”!
In questi casi, a differenza da quanto accade in America e nei paesi anglosassoni, dove gli accordi prematrimoniali sono una realtà molto utilizzata, in Italia, dove vige una concezione tradizionale del vincolo matrimoniale, i c.d. “patti” non sono riconosciuti e ovviamente, nel tempo, sono stati dichiarati nulli dalla giurisprudenza.
Di recente, però, alcune sentenze innovative hanno avviato un iniziale superamento di questa considerazione negativa: la recente ordinanza della Corte di Cassazione del 2025, (n. 20415) ha giudicato lecito un accordo patrimoniale tra coniugi la cui efficacia era legata alla loro eventuale separazione. In questo specifico caso, qualora il matrimonio fosse finito, il marito si era impegnato a restituire alla moglie le somme che lei aveva speso per ristrutturare un immobile di proprietà di lui.
Secondo la Cassazione un simile accordo può ritenersi valido perché la separazione non è la causa del patto ma una sorta di condizione sospensiva: la crisi coniugale non è il motivo per cui l’accordo esiste, ma è solo una circostanza futura e incerta, che ne fa scattare l’efficacia.
L’accordo rappresenta un c.d. “contratto atipico” che non vìola alcun principio fondamentale bensì realizza interessi meritevoli di tutela.
Questa nuova interpretazione da parte della Cassazione tiene conto di diversi fattori: in primo luogo la prassi internazionale secondo cui i patti prematrimoniali sono considerati leciti e normali ha finito con influenzare anche il dibattito giuridico italiano; in secondo luogo i giudici hanno iniziato ad analizzare caso per caso la validità di specifici accordi che non andavano ad alterare il nucleo dei doveri matrimoniali, superando le interpretazioni tradizionali del diritto di famiglia, ormai risalenti alla riforma del 1975.
Dunque, l’ambito degli accordi patrimoniali tra coniugi ritenuti validi, con esclusione dell’assegno di mantenimento, mirano a regolare alcune questioni economiche che sorgono durante la vita coniugale come, ad esempio: un contratto di mutuo tra coniugi, con l’obbligo di restituzione condizionato alla separazione, o un patto che ripartisce le spese per la casa e per il mantenimento dei figli in una determinata proporzione, secondo le capacità economiche di ciascuno.
In conclusione si può dire che al di là di queste importanti aperture, rimangono dei principi inderogabili del diritto di famiglia che non possono essere oggetto di pattuizioni private preventive come il dovere di contribuzione, l’assegno di mantenimento o di divorzio, il dovere di assistenza morale ed economica del coniuge bisognoso.
Questo nuovo orientamento produrrà certamente molte novità per quei coniugi che mentre si augurano e sperano in un futuro matrimoniale solido, formuleranno, magari aiutati da addetti ai lavori, i patti prematrimoniali prendendo alcune precauzioni utili forse a dare serenità in caso di crisi irreversibili.
foto afpc
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