Auto elettriche. Come installare le colonnine di ricarica in condominio?

In vista del click day del 22 ottobre, ecco quali sono gli incentivi per l’acquisto di auto elettriche e come installare colonnine di ricarica in condominio.

Noi e il condominio

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È tempo di “click day” per le auto elettricheda mercoledì 22 ottobre è attiva la piattaforma ministeriale per richiedere gli incentivi destinati all’acquisto di veicoli completamente elettrici, nuovi e a basse emissioni.

Con un budget complessivo di 597 milioni di euro, il Governo mette a disposizione contributi a fondo perduto fino a oltre 11.000 euro per i privati e fino a 20.000 euro per le microimprese. I fondi sono disponibili fino ad esaurimento e, comunque, fino al 30 giugno 2026. L’obiettivo è quello di dare una spinta alla vendita delle auto elettriche, a sostegno di un mercato che fatica a decollare.

Possono accedere agli incentivi persone fisiche (con ISEE fino a 40 mila euro) e microimprese, con residenza o sede legale in un’Area Urbana Funzionale (FUA). L’intervento si colloca nella più ampia strategia di transizione ecologica e innovazione industriale, con l’obiettivo di rendere la mobilità italiana più pulita, moderna e accessibile a tutte le fasce di reddito.

Incentivi auto elettriche: come presentare le domande

Per presentare domanda è indispensabile accedere alla piattaforma autenticarsi tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE). Al termine della procedura, viene generato un voucher che dovrà essere validato presso una concessionaria entro 30 giorni dalla sua emissione, pena l’annullamento della prenotazione.

Il contributo statale viene erogato direttamente dal concessionario sotto forma di riduzione del prezzo di vendita.

Auto elettriche e regole condominiali

Anche se più lentamente rispetto alle previsioni, gli impianti domestici per la ricarica elettrica dei veicoli sono in costante aumento. Del resto, il D. Lgs. n. 48/2020, in attuazione della Direttiva UE 2018/844, stabilisce l’obbligo di inserire tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici presso edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione importante, nonché negli edifici non residenziali dotati di più di dieci posti auto: se non si ottempera a tale obbligo non viene rilasciato il titolo abilitativo.

Naturalmente è sempre possibile installare tali strutture anche in edifici esistenti, compresi gli edifici condominiali, beneficiando delle agevolazioni e detrazioni fiscali previsti dalle normativa vigente.

Colonnine elettriche negli spazi condominiali: quali sono le regole?

Proprio negli edifici condominiali, la presenza di colonnine elettriche è sempre più spesso motivo di scontro tra i condòmini. In effetti, non è facile conciliare l’installazione di questi impianti negli spazi comuni, garantendo il pari uso da parte di tutti i condòmini.

Esiste, in realtà, una specifica disciplina per l’installazione di colonnine comuni per auto elettriche, predisposta proprio con l’intento di favorire questo tipo di innovazioni nei condomìni. Si tratta dell’art. 17 quinquies del D.L. 83/2012, convertito in Legge n. 134/2012 che, al comma 2, dispone che le opere edilizie per l’installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono approvate dall’assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall’articolo 1136 c.c., primo, secondo e terzo comma.

Nel caso in cui – prosegue il terzo comma dell’art. 17-quinquies – il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni sulle opere edilizie per l’installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli, il condòmino interessato può installare, a proprie spese, tali dispositivi, secondo le modalità ivi previste. 

Trova comunque applicazione l’articolo 1102 c.c. che detta le regole generali in tema di utilizzo delle parti comuni: ciascun condòmino può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

Quando le colonnine elettriche sono vietate?

Sulla base delle norme sopra richiamate possiamo dire che l’installazione di colonnine elettriche in condominio è vietata se:

  1. reca pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza dell’edificio;
  2. altera il decoro architettonico dell’edificio;
  3. altera la destinazione delle parti comuni;
  4. impedisce agli altri condòmini di fare utilizzare le parti comuni secondo il loro diritto.

Attenzione alla sicurezza

Con particolare riferimento alla sicurezza dell’edificio, il punto di ricarica richiede il necessario ricorso ad un installatore abilitato, che deve rilasciare un certificato di conformità dell’impianto e del suo funzionamento secondo gli standard tecnici e di sicurezza vigenti.

Nel caso in cui le colonnine di ricarica per le auto elettriche debbano essere installate in un condominio soggetto ad attività di prevenzioni incendi, è bene incaricare un tecnico abilitato iscritto nell’elenco ministeriale, per effettuare una nuova valutazione del rischio antincendio e proporre eventuali ulteriori misure di prevenzione e protezione.

Generalmente, le soluzioni più comuni sono:

  • wallbox privata collegata al proprio contatore, ideale per chi ha un box o un posto auto assegnato;
  • colonnina condominiale condivisa, installata in spazi comuni e dotata di sistemi per misurare e
  • suddividere i consumi tra i condomini

Installazione delle colonnine elettriche in condominio: detrazioni e agevolazioni fiscali

Ricordiamo che, in base alla normativa vigente, se l’unità abitativa è ubicata in un condominio e l’installazione della presa di ricarica è realizzata sulle parti comuni oppure nella singola autorimessa/box facente parte del condominio – ed è effettuata contestualmente ad almeno un intervento trainante Superbonus eseguito dal condominio nel rispetto dei requisiti tecnici ed energetici dell’art. 119 del D.L. 34/2020 – il contribuente potrà usufruire della detrazione del 65 % (per le spese 2025) nei limiti di:

  • € 2.000 per singola colonnina riferita ad edificio unifamiliare o unità funzionalmente indipendente (non applicabile nel caso in esame);
  • € 1.500 se il condominio installa fino a 8 colonnine;
  • € 1.200 se il condominio installa più di 8 colonnine.

Chi paga le spese per le colonnine di ricarica per auto elettriche?

Le disposizioni vigenti consentono dunque a ciascun condòmino (o a una parte dei condòmini) l’installazione di colonnine per auto elettriche nelle aree condominiali, anche in assenza di specifica autorizzazione dell’assemblea, sempre nel rispetto delle regole di utilizzo delle parti condominiali.

costi di installazione saranno a carico del singolo condòmino (oppure del gruppo di condòmini) che ha voluto le colonnine e che ne farà uso, mentre le spese di consumo saranno ripartite proporzionalmente all’utilizzo del bene, secondo l’art. 1123 c.c..

Dalle spese di consumo saranno esclusi tutti i proprietari non si avvalgono delle colonnine (ad esempio, perché non posseggono auto elettriche). A tale scopo, le colonnine condominiali sono di solito munite di contabilizzatori del consumo, che consentono di imputare lo stesso a ciascun condòmino in proporzione dell’uso. Sarà poi l’amministratore ad addebitare il consumo effettivo a ciascun condòmino.

Adesione successiva dei condòmini dissenzienti

Se qualcuno dei condòmini che, inizialmente, non ha partecipato all’installazione delle colonnine elettriche, volesse in futuro utilizzarle, può farlo contribuendo alle spese. Lo prevede espressamente l’art. 1121, terzo comma de codice civile (richiamato dall’art. 17-quinquies del D.L. 83/2012), per cui “i condòmini … possono, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera».

FONTE: IMMOBILIARE,IT 

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