Ferite invisibili: comprendere e affrontare la violenza nei confronti delle donne

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Ferite invisibili: comprendere e affrontare la violenza nei confronti delle donne.

Il punto di vista del Magistrato Magi, Giudice Penale del dibattimento di Pistoia.

“La speranza è che la cultura del rispetto si diffonda”

di Michela Cinquilli

Il DDL sul consenso apporta modifiche all’art. 609 bis del Codice Penale aggiungendo che c’è violenza sessuale anche quando un atto è compiuto senza un consenso libero e attuale. Alla luce di questo, si è riaccesa l’attenzione sulla tematica giuridica della violenza sessuale, per così dire, sebbene mai placata, e chiediamo al magistrato  Jacqueline Monica Magi, Giudice Penale del dibattimento al Tribunale di Pistoia e Presidente onorario della nota associazione contro la violenza verso la donna, intitolata alla compianta Anna Maria Marino, sua madre, partigiana e dirigente della Cgil, una sua autorevole riflessione per comprendere meglio.

Quale è il senso dell’articolo 609 bis del codice penale, così come modificato, sulla base della proposta, ancora bloccata in Senato, riguardante il concetto del consenso libero e attuale nei confronti di un atto sessuale. Ci spieghi cosa significa una violenza sessuale compiuta senza un consenso libero e attuale?

Significa questo, finora l’atto di violenza sessuale era previsto con violenza o minaccia, nel codice perlomeno nella legge, quando un atto sessuale avveniva con violenza, minaccia o abuso di autorità. In tutti gli altri casi non sarebbe stata violenza sessuale, di fatto però la giurisprudenza già si era indirizzata verso una visione diversa, più allargata, in quanto violenza sessuale, vista come qualsiasi atto sessuale senza consenso libero e attuale, cioè un consenso dato sul momento e dato liberamente non condizionato in nessun modo da paure, timori, minacce, condizioni di inferiorità come può essere l’essere ubriaca, l’essere drogata, l’essere stata fatta ubriacare o fatta drogare. Quindi per la prima volta l’Italia si adegua a quelli che sono parametri europei, perché all’estero è già così, gli atti sessuali devono avvenire col consenso della persona, qualsiasi atto sessuale senza consenso è violenza, quindi superando un po’ quella difficoltà che c’era nei casi pratici quando non c’era la vera e propria violenza, non c’era lo schiaffo, non c’era la vera e propria minaccia, ma c’era chiaramente una situazione di dissenso.

Quindi questa proposta rappresenta una vera novità nel panorama giuridico italiano o di interpretazione penalista del nostro sistema?

Nel panorama giuridico italiano, nel panorama legislativo è una novità, ma nel panorama giurisprudenziale no, perché esiste già la giurisprudenza che è arrivata. Per esempio a Pistoia recentemente abbiamo fatto due sentenze a famiglie musulmane nelle quali  le donne avevano denunciato il marito dopo anni per maltrattamento e violenza sessuale sostenendo che tutti i rapporti sessuali che loro avevano avuto durante il matrimonio, non erano stati liberamente consentiti e il ragionamento che si è fatto è questo: una donna che non ha possibilità di scelta, perché non sceglie il marito, in quanto sono matrimoni combinati, quindi sposa un uomo che non conosce, non sceglie dove andare a vivere, ma viene portata dal marito, non sceglie cosa fare della sua vita, perché il marito le impone di lavorare, di non lavorare, di studiare, di non studiare, come vestirsi, cosa mangiare, non sceglie praticamente niente, neanche di avere dei figli, che non ha possibilità di scelta a una situazione psicologica, tale per cui non è in grado di dare un consenso libero in quanto determinata in tutto e per tutto dalle scelte del marito. Del resto io ho scritto nel 2012 un libro, “I colori delle donne”, dove abbiamo raccolto la testimonianza di undici migranti e le donne marocchine per esempio raccontavano la terribile esperienza della prima notte di nozze perché venivano sposate a uomini che non conoscevano, da matrimoni combinati e la prima notte di nozze affermavano di subire delle vere e proprie violenze sessuali, perché il marito faceva i suoi atti sessual,i senza minimamente pensare alla loro esigenze, senza minimamente preoccuparsi del loro volere, quindi queste erano vere e proprie violenze sessuali e lo hanno testimoniato tante donne marocchine.

Questa proposta di modica va quindi di pari passo anche con un adeguamento alla cultura del nostro tempo?

Esatto, un adeguamento alla cultura del rispetto, perché si parla di cultura del rispetto, ma rispetto anche il volere della donna tutta la questione che viene raccontata vis grata puella, cioè quel minimo di forza che è ben voluta grata alla donna, ma è tutta una grande sciocchezza, cioè non è assolutamente vero, è tutta un darsela ad intendere insomma.

Alcuni affermano che ci sia di fatto il rischio di un rovesciamento dell’onere della prova, a che cosa si riferisce questa affermazione ed è veritiera?

Allora l’affermazione si riferisce al fatto che nel diritto italiano, l’onere della prova di un soggetto che ha commesso un reato, grava sulla parte pubblica, il pubblico ministero, che persegue i reati, perché l’articolo 27 della Costituzione recita chiaramente che tutti sono innocenti, finché non è dimostrata la loro colpevolezza. Quindi quando c’è una querela, un’accusa, una denuncia, non è il cittadino accusato o denunciato che deve provare di essere innocente, ma è il pubblico ministero che deve provare che lui è colpevole. La paura davanti al consenso libero e attuale è che non sia più il pubblico ministero che debba provare che c’è stata una violenza che ha violato un consenso, un dissenso, ma sia l’imputato che debba provare l’esistenza del consenso. Ma a questo non c’entra assolutamente nulla, tant’è vero che finora la giurisprudenza che ha interpretato il consenso libero e attuale non ha mai pensato di invertire l’onere della prova, cioè sarà sempre il PM che dovrà dimostrare che quell’atto sessuale è avvenuto con un dissenso.

 I tentativi di non far passare questa modifica in Senato da varie forze politiche perché interpretano il concetto di aprire lo spazio a vendette personali, come lo giudica?

Le false denunce sono sempre esistite e personalmente ho scritto un articolo nel libro” Le donne dell’articolo 18” che è uscito nel 2008, un articolo nel libro di quest’anno, un libro curato da Marino Maglietta sulle situazioni conflittuali nelle coppie.

Però la magistratura è abbastanza accorta da rendersi conto se ci sono eventuali situazioni di false denunce perché come la donna le espone, le sue contraddizioni, tutta una serie di comportamenti, tutta una serie di fatti ti portano a vedere se è una denuncia zoppica oppure no. Quindi qui ci vuole un minimo di fiducia nella magistratura che sappia fare il proprio lavoro e francamente lo sappiamo fare.

Quindi in tema di violenza di genere, il DDL sul consenso, il codice rosso anche rafforzato con il reato di femminicidio, come si pone il panorama giuridico e legislativo di fronte ha raggiunto un adeguato livello di tutela?

 Finalmente sono arrivate delle norme che tutelano le donne, perché io sono una di quelle che sostiene che non è che la violenza è aumentata, finalmente la verità è che la violenza si vede, la violenza è sempre esistita verso le donne.

Non è violenza vietare alle donne di lavorare, vietare alle donne di entrare in magistratura, vietare alle donne di entrare in polizia, vietare alle donne di entrare nell’esercito, ma questa è una violenza istituzionale che è esistita fino a poco fa. Le donne nell’esercito dei carabinieri è dal 2000 che ci sono, sono 25 anni. Il delitto d’onore è fino al 1981, altro che femminicidio, c’era lo scusante.

Quindi una violenza che è sempre esistita, che è sempre stata istituzionalizzata, ma come il bullismo. Il primo caso di nonnismo denunciato fu il caso Sceri, ma il nonnismo nell’esercito è sempre esistito, solo che ora finalmente le nuove generazioni non accettano più queste forme di violenza e la magistratura prima ha cercato di adeguare le interpretazioni delle norme, poi è venuta dietro la legislazione. Quindi finalmente siamo di fronte a una legislazione, anche grazie a un lavoro internazionale, perché non ci scordiamo la convenzione di Istanbul del 2011 che ha aperto la strada al riconoscimento delle forme di violenza e ha dato l’input a molti stati, anche musulmani, anche non dell’Europa occidentale per trasformare quelle che sono delle condizioni istituzionali di violenza.

Cosa si auspica quindi nel prossimo futuro? 

Io mi auspico che le nuove generazioni siano sempre più rispettose, abbiano sempre una maggiore cultura del rispetto, in modo che il lavoro della magistratura diminuisca, perché in questo momento siamo sommersi dalle denunce. Noi facciamo su 15 processi in una giornata, anche 3 processi di violenza sessuale e 4 o 5 processi di maltrattamenti. Si tratta seriamente di un numero alluscinante, quindi speriamo che questa cultura del rispetto si diffonda.

 

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