Nemmeno l’Aeronautica è esente dai danni da amianto

Ambiente, Natura & Salute

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Il TAR Lazio ha riconosciuto le responsabilità del Ministero della Difesa per i danni causati ad un maresciallo in servizio presso basi ed aeroporti contaminati da amianto in varie basi del Lazio, tra cui l’Aeroporto militare di Pratica di Mare e quello di Guidonia, dando atto della sussistenza del nesso causale tra l’attività lavorativa svolta e le patologie diagnosticate, in particolare asbestosi, broncopneumopatia cronico-ostruttiva e sindrome ansioso-depressiva reattiva.

Si tratta di una sentenza che porta ancora una volta l’attenzione su una problematica ancora aperta, che riguarda la sicurezza e la salute di numerosi militari impiegati per anni in contesti contaminati attraverso la quale il  Tribunale ha accertato che l’amianto era utilizzato in modo diffuso e indiscriminato non solo sugli aeromobili, ma anche nelle infrastrutture e negli aeroporti militari, determinando gravi conseguenze sulla salute del militare che ha prestato  servizio nell’Aeronautica Militare per 27 anni rimanendo esposto continuativamente a fibre di amianto senza che fossero adottate adeguate misure di prevenzione e protezione in dispregio dell’obbligo di tutela della salute del lavoratore da parte del Ministero della Difesa.

L’esposizione è avvenuta sia tramite indumenti e dispositivi contenenti amianto, sia per la presenza del materiale negli aeromobili e nelle strutture militari, comprese le coperture degli edifici aeroportuali.

La decisione riveste un rilievo particolare perché individua specifici luoghi di servizio contaminati della Regione Lazio, tra cui l’Aeroporto militare di Pratica di Mare e quello di Guidonia, dove il militare ha prestato servizio fino al congedo confermando la presenza strutturale dell’amianto nelle basi operative dell’Aeronautica.

Il Presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto, Avv. Ezio Bonanni, ha rappresentato come la sentenza costituisca un primo punto di svolta dopo quasi vent’anni di battaglia legale evidenziando altresì che l’ammontare  del risarcimento appaia irrisorio in rapporto alla compromissione della salute, alle sofferenze fisiche e psicologiche patite e al rischio concreto di ulteriori e più gravi evoluzioni patologiche

 

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