Consolidamento del modello della Farmacia dei Servizi

Ambiente, Natura & Salute

Di

Legge di Bilancio 2026: il modello della Farmacia dei Servizi entra definitivamente a regime. Le farmacie pubbliche e private sono riconosciute, in tutte le regioni d’Italia, come presidi sanitari territoriali integrati nel Servizio Sanitario Nazionale SSN, per l’erogazione di prestazioni sanitarie e assistenziali rivolte ai cittadini, con uno stanziamento di 50 milioni di euro annui.

Con la Legge di Bilancio 2026 è stato delineato un passaggio per le farmacie che comporta il superamento della lunga fase sperimentale, avviata negli anni precedenti, definendo l’ingresso strutturale della Farmacia dei Servizi nella programmazione sanitaria nazionale e regionale, in una visione di rafforzamento dell’assistenza di prossimità e di alleggerimento della pressione sulle strutture ospedaliere.

A livello europeo, il ruolo rilevante di tale tipo di farmacia è confermato anche dal Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU), che, nel suo più recente rapporto, ha evidenziato l’evoluzione del farmacista come attore centrale delle cure primarie. L’analisi, condotta in 33 Paesi europei, censisce complessivamente 47 tipologie di servizi erogati dalle farmacie, con una media di 26 servizi per ogni Paese, mostrando una progressiva espansione dell’offerta assistenziale sul territorio.

In Italia, il percorso normativo prende avvio con la Legge n. 69 del 2009, che ha attribuito al farmacista un ruolo sanitario più ampio rispetto alla tradizionale dispensazione del farmaco, riconoscendogli formalmente attività già svolte nella pratica quotidiana e consentendo l’erogazione di nuovi servizi anche a carico del SSN. Il Decreto legislativo n. 153 del 2009 ha poi dato attuazione concreta al nuovo modello, distinguendo tra servizi di primo livello, orientati alla prevenzione e alla promozione della salute, e servizi di secondo livello, rivolti ai singoli assistiti su prescrizione medica.

Nel tempo sono stati progressivamente coinvolti in attività di educazione sanitaria, prevenzione, monitoraggio dell’aderenza terapeutica, prenotazione di visite ed esami, riscossione dei ticket e ritiro dei referti, quindi nell’erogazione di alcune prestazioni di supporto, tramite personale sanitario qualificato, nel rispetto dei limiti normativi.

Resta tuttavia fermo un principio fondamentale: la farmacia non svolge attività di diagnosi, prescrizione o refertazione clinica, né può effettuare analisi di laboratorio tradizionali o prelievi di sangue.

Le innovazioni introdotte dalla normativa sono state oggetto di contenzioso da parte di alcune società di analisi cliniche, che hanno sollevato una questione di legittimità, contestandone l’assimilazione ad ambulatori sanitari. Tuttavia, il TAR Lazio, con sentenza del 22 febbraio 2012, ha respinto tali contestazioni, chiarendo come non venga erogata alcuna prestazione diagnostica, ma soltanto un supporto all’assistito nell’autocontrollo, senza proporre alcuna interpretazione dei risultati né alcun intervento di natura clinica.

Tale interpretazione è stata successivamente confermata dal Ministero della Salute. Le prestazioni analitiche consentite rientrano nell’ambito dell’autovalutazione, come i test di prima istanza effettuati con dispositivi certificati, mentre i servizi di telemedicina (ad esempio ECG, holter o autospirometria) prevedono la refertazione da parte di strutture sanitarie esterne autorizzate. Tali attività rappresentano un supporto organizzativo e assistenziale al percorso di diagnosi e cura del paziente.

La sperimentazione avviata con la Legge di Bilancio 2018, successivamente prorogata e ampliata, ha consentito di valutare sul campo i benefici del modello, evidenziando il valore delle farmacie dei servizi come presidi di prossimità, in particolare per la gestione dei pazienti cronici e per l’accesso facilitato ai servizi del SSN.

Con la stabilizzazione prevista dalla Legge di Bilancio 2026, i servizi diventano strutturali e stabilmente finanziati, con uno stanziamento di 50 milioni di euro annui, ripartiti tra le Regioni. Spetterà alle amministrazioni regionali, attraverso accordi integrativi con le rappresentanze di categoria, la definizione di modalità organizzative e sistemi di remunerazione.

La riforma rafforza inoltre la collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, valorizzando anche gli strumenti digitali come la ricetta elettronica, il dossier farmaceutico e il Fascicolo Sanitario Elettronico.

In sintesi, si configura oggi come un punto di accesso qualificato ai servizi del SSN e un presidio sanitario territoriale di prossimità, capace di integrare prevenzione, supporto alla gestione delle patologie croniche e orientamento ai servizi sanitari, senza sovrapporsi alle funzioni cliniche e diagnostiche proprie di altre strutture del sistema sanitario, nonostante possa esserci ancora una certa resistenza da parte di alcuni farmacisti.

*Mappa interattiva che mostra le farmacie e i servizi specifici che offrono (es. Holter, ECG, screening).

https://www.federfarma.it/Farmaci-e-farmacie/Farmacia-dei-Servizi.aspx

Consulta anche gli articoli su:

Progetto Radici

Stampa Parlamento

Corriere Puglia e Lucania

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Traduci
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube