BARI – Dopo i saluti istituzionali da parte di Coni Puglia – FIGC Puglia – F.I.N. Puglia – Soc. Ginnastica Angiulli – Ordine Giornalisti Puglia – Ordine Avvocati Bari – Camera Civile Bari – Camera Amministrativa Bari – A.I.G.A. sez. Bari è stato proiettato l’intervento videoregistrato dell’On.le Mauro Berruto e dell’On.le Mauro D’attis, che si sono mostrati interessati al tema chiedendo altresì di essere aggiornati sull’esito dei lavori.
In estrema sintesi, grazie ai relatori e agli interventi e alle domande dei presenti, anche collegati da remoto, è emersa l’esigenza indifferibile di apportare modifiche al modello di Giustizia Sportiva del Coni, attualmente regolamentato dal Codice di Giustizia Sportiva, commentato nel testo del prof. avv. Piero Sandulli, in vendita dall’editore Giappichelli, parimenti presente.
Le DISTORSIONI della “Giustizia Sportiva”, infatti, si manifestano tanto più quando è il tesserato o la società sportiva (circolo, club, ASD, SSD) a rivolgere istanza agli Organi di Giustizia per dirimere questioni nei confronti del vertice federale.
Principalmente, la CAUSA delle distorsioni è perlopiù imputabile al procedimento di nomina dei Giudici Sportivi, dei Giudici Federali e dei Procuratori Federali, che sono scelti dai consigli federali su proposta della presidenza nazionale. Sul punto, le norme deontologiche forensi imporrebbero anche agli avvocati che rivestono il ruolo di giudici sportivi/federali o di procuratori, di rispettare le disposizioni sulla autonomia e indipendenza nell’espletamento della loro funzione. Di fatto, però, l’Autorità preposta al controllo sul loro operato è ancora una volta un Organo federale. Il tutto si traduce in un potenziale conflitto di interessi.
L’operato degli avvocati, in ogni caso, è soggetto al rispetto delle norme deontologiche, così come l’operato degli sportivi e di tutti i componenti del mondo sportivo è soggetto al rispetto delle norme disciplinari.
A tale proposito, l’ALTRA CAUSA di conclamate distorsioni della giustizia è proprio l’insieme delle norme “in bianco” che -contrariamente al principio di tipizzazione degli illeciti– menzionano i principi generali di Lealtà e Probità nell’operato dei tesserati e che sono presenti in tutti gli statuti federali e nei Regolamenti di Giustizia di tutte le federazioni, ma che -per la genericità della previsione- consentono di sussumere ogni comportamento dei tesserati ad una ipotesi di illecito disciplinare, tanto più qualora il soggetto attenzionato si ponga in posizione di antagonismo con i vertici federali.
Lo STRUMENTO attraverso il quale vengono sovente perpetrate le distorsioni, poi, è il modello processuale del Codice di Giustizia Sportiva, che dovrebbe bilanciare -ma generalmente non lo fa- le esigenze di celerità e sinteticità del processo con le esigenze difensive del diritto alla prova, ricorrentemente compresso o soppresso e/o comunque sbilanciato in ragione di un favor nei confronti dell’Organo federale di vertice.
È stata, infatti, menzionata -durante i lavori del Convegno- l’esistenza di una missiva a firma di 41 sottoscrittori, ritenutisi vittime delle distorsioni della “Giustizia Sportiva”, inviata a tutti i membri della 7^ commissione sport e cultura sia del Senato che della Camera dei Deputati.
Altro problema è la TIPOLOGIA DI PROCESSO SPORTIVO che, nel caso disciplinare, è di tipo accusatorio, simile pertanto al processo penale, ma segue le regole del processo civile. La decisione degli Organi di Giustizia, poi, in ultima istanza -ovvero dopo i due gradi di giudizio endo-federali e il terzo dinanzi al Collegio di Garanzia del CONI- può essere impugnata dinanzi al TAR, seguendo quindi le regole del processo amministrativo, rendendo impervia la difesa tecnica dell’avvocato nei procedimenti sportivi che, infatti, limita il numero degli addetti ai lavori.
Ulteriore problema -anche se non per tutti- è costituito dalle SPESE PER L’ACCESSO ALLA GIUSTIZIA sportiva di primo e di secondo grado e, ancor di più, per l’impugnazione dinanzi al Collegio di garanzia del CONI che, ove non attribuisca ragione al tesserato, lo costringe a ricorrere al TAR con ulteriori spese per l’avvio del procedimento e per la difesa tecnica.
Infine, altre problematiche attengono sia -ex ante- alla mancanza di possibilità di ricorrere al giudice ordinario per ESIGENZE URGENTI DI TIPO CAUTELARE, sia -ex post- al RISARCIMENTO DEL DANNO del soggetto che ottiene giustizia dinanzi all’Autorità Giudiziaria Amministrativa.
Nel frattempo, fortunatamente sopraggiungono segnali innovativi di modifica dell’attuale assetto, da parte della Corte di Giustizia Europea che, recentemente, si è pronunciata -ma ancora in modo non chiaro- sulla possibilità di adire l’A.G.O.
L’intervento degli Organi di informazione è utile per accendere i riflettori su fatti e relativi procedimenti sportivi che, tuttavia, sono riservati agli sport “maggiori” mentre restano in silenzio quelli che accadono nelle Federazioni meno attenzionate.
È stata evidenziata l’importanza della tutela del minore in ambito sportivo con attenzione a tutti i vari protagonisti dello sport, con domande pertinenti sugli aspetti di responsabilità non solo e non tanto in sede penale ma anche in sede civile/risarcitoria.
Dal convegno è emersa l’anticipazione di un movimento a carattere “etico” che -per un verso- possa esser di aiuto per la parte politica che vuole effettuare una indagine conoscitiva sullo stato attuale del sistema “Giustizia” e che -per altro verso- possa tecnicamente suggerire le modifiche e/o i correttivi da apportare all’attuale modello di Giustizia sportiva proponendo interventi normativi.
In tutto questo -al di là del lodevole intento del Presidente CONI dott. Buonfiglio di istituire una apposita Commissione- si riscontra una sorta di granitica fermezza della Giunta CONI che -richiamando “apprezzamenti sul nostro modello processuale da tutte le parti del mondo”- rivendica la propria autonomia amministrativa e gestionale, di fatto cercando di mantenere lo status quo e cercando di restare emancipata da un intervento riformatore esogeno da parte della Politica.
avv. Fabio Campese











