Lanciare oggetti è uno dei divertimenti preferiti dei bambini, soprattutto in tenerissima età. Un gioco che, in taluni casi, può diventare molto pericoloso, per esempio quando il lancio avviene da balconi o finestre verso l’esterno.
Pensiamo agli appartamenti ai piani alti di un edificio condominiale. Il lancio di oggetti, anche di piccole dimensioni, verso il cortile o la strada sottostanti può causare danni gravi a persone o cose; danni dei quali si può essere obbligati al risarcimento.
Chi è il responsabile in questi casi? Ecco cosa dice la legge in materia di responsabilità civile.
Perché i minori non sono responsabili?
La norma da cui partire è l’articolo 2043 del codice civile, secondo cui qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Questa regola generale non si applica nei confronti dei minori che, normalmente, non rispondono delle conseguenze giuridiche delle loro azioni in quanto considerati incapaci di intendere e di volere. Così stabilisce l’articolo 2046 dello stesso codice civile.
I minori, dunque, non rispondono dei danni causati dalle proprie azioni. In linea generale, le azioni dannose dei minori ricadono sui genitori o sugli adulti (tutori legali) predisposti alla loro sorveglianza.
Presunzione d’innocenza
Prima di andare avanti occorre però fare una precisazione importante. In materia di responsabilità civile (a differenza della responsabilità penale) la legge non fissa limiti di età, al di sotto dei quali il minore è sempre considerato innocente.
In realtà, il Codice civile “presume” che il minore sia incapace di intendere e di volere, e che non possa rispondere personalmente dei danni causati a terzi, ma questa presunzione può essere superata dimostrando che, nel caso specifico, il minore abbia invece agito con consapevolezza.
È una valutazione che va fatta caso per caso, nella quale conta molto l’età effettiva del minore. È evidente infatti che, sebbene la capacità di intendere e di volere non sia legata solo all’età, più piccolo è il bambino, meno possibilità ci sono che possa essere ritenuto responsabile delle sue azioni.
Responsabilità dei genitori per difetto di sorveglianza e vigilanza
Quanto detto permette di comprendere meglio le conseguenze in ambito civile per i genitori in caso di lancio di oggetti dal balcone da parte dei loro figli.
Semplificando, possiamo dire che nel caso di bambini in tenere età (ad esempio, due o tre anni), tale da poterli considerare sicuramente incapaci d’intendere e di volere, troverà applicazione l’articolo 2047 del codice civile, secondo cui:
in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Si tratta di una forma di responsabilità oggettiva, in cui i genitori (o gli adulti tenuti alla sorveglianza) anche se non direttamente colpevoli, rispondono dei danni causati dai minori.
In pratica, si presume la responsabilità dei genitori per difetto di sorveglianza, salvo che questi non forniscano la prova liberatoria. Per liberarsi (in tutto o in parte) dall’obbligo risarcitorio, i genitori dovranno provare il caso fortuito, cioè l’esistenza di un evento imprevedibile ed eccezionale che ha impedito loro di sorvegliare e vigilare adeguatamente il minore.
Difetto di educazione del minore
Invece, nel caso in cui il fatto sia stato causato da un minore più grande d’età, ritenuto capace di intendere e di volere, può trovare applicazione l’articolo 2048 del codice civile, secondo cui del danno causato dal minore (figlio o soggetto alla tutela) sono responsabili gli adulti che abitano con lui (padre, madre e tutore), se non provano di non avere potuto impedire il fatto (Cass. civ. n. 8740/2001).
La differenza tra gli articoli appena citati è basata dunque sulla capacità di intendere e volere o meno del minore (Cass. n. 1321/2016):
- art. 2048 c.c., si applica nel caso in cui il fatto illecito sia compiuto da minori capaci di intendere e volere;
- l’art. 2047 c.c., si applica nell’ipotesi in cui il fatto sia compiuto minori incapaci di intendere e dunque non imputabili.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, art. 2047 c.c. e art. 2048 c.c. delineano due regimi di responsabilità alternativi, non cumulabili: la norma applicabile incide direttamente anche su che cosa i genitori (o chi è tenuto alla vigilanza) devono provare per andare esenti da responsabilità, in tutto o in parte.
In particolare, se il minore ha cagionato il danno in condizioni di incapacità di intendere e volere, trova applicazione l’art. 2047 c.c., che imputa la responsabilità a chi era tenuto alla sorveglianza, salvo prova liberatoria nei limiti previsti. Se invece il minore è capace di intendere e volere, opera l’art. 2048 c.c., che fonda la responsabilità dei genitori non solo sul profilo della vigilanza, ma anche su quello dell’educazione, con una prova liberatoria calibrata su entrambi i versanti (adeguatezza dell’educazione impartita e concreta vigilanza in rapporto al caso).
Giuseppe Donato Nuzzo
FONTE: Immobiliare.it















