Anticipi le spese di condominio? Se non sono urgenti, niente rimborso

Noi e il Condominio

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Chi anticipa le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti comuni, a causa della diffusa inerzia degli altri proprietari, non può pretendere il rimborso da un condomino. A stabilirlo è la seconda sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza 23244 del 5 ottobre 2017. Accolta l’opposizione del condomino, destinatario di un decreto ingiuntivo con cui una società, che nel fabbricato aveva un albergo, gli intimava il pagamento, pro quota, delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti comuni.

Secondo l’intimato, il decreto ingiuntivo andava revocato perché nulla era da lui dovuto per le spese sostenute dalla società per il suo esclusivo godimento di parti comuni; né era possibile invocare nel caso di specie l’art. 1134 c.c., nono sussistendo alcuna ragione d’urgenza delle spese. La Corte di Cassazione ha accolto le ragioni del condomino, in conformità, peraltro, con altre pronunce conformi in materia.

La norma a cui fare riferimento è l’art. 1134 del codice civile: il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.

Nel caso di specie – osserva la Suprema Corte – il tribunale ha ritenuto che “il rimborso delle spese per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni, anticipate da uno dei condomini, trova la sua disciplina nell’articolo 1134 Cc, in base al quale il diritto è riconosciuto soltanto per le spese urgenti e non in base al mero dato della trascuratezza degli altri comunisti”, ma ha riconosciuto l’urgenza “in una situazione di fatto in cui tale urgenza delle spese non è ravvisabile”.

Infatti – continuano gli Ermellini – il Tribunale richiama “la diffusa inerzia degli altri titolari di immobili compresi nel complesso e la difficoltà di procurarsi tempestivamente il consenso e la necessaria cooperazione degli altri condomini, in relazione all’adeguamento di tutti gli impianti e servizi comuni alle normative di igiene e sicurezza pubblica disciplinanti l’attività alberghiera e, comunque, al mantenimento degli spazi comuni”.

Si tratta però di circostanza che, secondo la Cassazione, non integra gli estremi dell’urgenza richiesta per il rimborso ex art. 1134 c.c. In altri termini, anche a fronte di una inerzia o «stasi patologica», il singolo condomino non è autorizzato a sostituirsi al condominio eseguendo autonomamente i lavori di manutenzione e, dunque, non può richiederne il rimborso qualora li abbia effettuati senza la prescritta autorizzazione (cfr. Cass. civ. 10 aprile 2017, n. 9177).

La Cassazione ha dunque accolto l’istanza del condominio e cassato la sentenza con rinvio al Tribunale per un nuovo esame della questione.

Giuseppe Nuzzo (avvocato)

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