Appalti pubblici, il prezzo non può essere limitato da formule non approvate dall’Anac

Offerta economicamente più vantaggiosa, il Consiglio di Stato conferma l’ordinanza del TAR Lecce

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Riceviamo e pubblichiamo. Si ringraziano gli avvocati Francesco G. Romano e Leonardo Maruotti, del Foro di Lecce, per la segnalazione.

COMUNICATO STAMPA

“Con ordinanze n. 3537 e 3538 del 12.7.2019, la V Sezione del Consiglio di Stato (Pres. Carlo Saltelli – Rel. Fabio Franconiero) ha respinto l’appello cautelare proposto dal Comune di Ortelle e da una Società che si era aggiudicata un appalto del valore di oltre 800mila euro.

In particolare, il Comune di Ortelle nel 2018 aveva bandito una procedura di gara per l’affidamento dell’appalto dei lavori per la realizzazione della rete pluviale urbana nelle zone A e B dei centri urbani di Ortelle e Vignacastrisi, finanziato dalla Regione Puglia.

Quindi, la terza classificata al predetto appalto, difesa dagli avvocati Prof. Francesco Ve-trò, Francesco G. Romano e Leonardo Maruotti, aveva impugnato i provvedimenti relativi alla procedura di gara.
In accoglimento delle tesi difensive, il Tar Lecce (Pres. Enrico d’Arpe – Rel. Anna Abbate) con ordinanza n. 286 del 16 maggio 2019 aveva concesso la misura cautelare e sospeso la procedura di gara, proprio qualche giorno prima della firma del contratto di appalto e dell’avvio dei lavori.
Infatti, nonostante la terza classificata avesse offerto un ribasso di circa il 10 % rispetto alla prima classificata (che avrebbe potuto far risparmiare al Comune quasi 80mila euro) non risultava aggiudicataria poiché la formula matematica scelta dal Comune per calco-lare i punteggi presentava delle illegittimità.

Pertanto, il Tar ha affermato che “appare – allo stato – assistita dal necessario fumus boni iuris la prima censura formulata nel ricorso principale, incentrata sull’allegata illegit-timità della formula matematica prescelta dalla S.A., che potrebbe portare, in ipotesi (all’esito della definizione nel merito del presente giudizio), alla riedizione della gara di che trattasi”
Il Consiglio di Stato, confermando la decisione del Tar Lecce, ha ritenuto di respingere l’appello cautelare del Comune e della prima classificata.

Le pronunce del Tar Lecce e del Consiglio di Stato, quindi, rivestono particolare importanza perché confermano l’orientamento per cui – anche in caso di appalto da aggiudicarsi con offerta economicamente più vantaggiosa – l’elemento prezzo rappresenta un fattore fondamentale che non può essere limitato da formule matematiche non approvate da Anac e che, di fatto, rendono ininfluente ai fini dell’aggiudicazione i ribassi sul prezzo; pertanto, questo orientamento è di particolare rilievo poiché consente di ottenere un notevole risparmio di denaro pubblico nella realizzazione dei lavori pubblici”.

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