Avviso di assemblea nullo. L’amministratore di condominio deve inviarlo alla PEC che gli è stata comunicata

Assemblea di condominio: delibera illegittima se la convocazione è inviata ad una pec diversa da quella indicata dal condomino

Noi e il Condominio

Di

di Giuseppe Donato Nuzzo

Fonte: www.condominiocaffe.it

La convocazione dell’assemblea a mezzo di indirizzo mail diverso da quello pec espressamente indicato dal condomino integra un vizio procedimentale, che comporta l’annullabilità della delibera. Lo ha stabilito il Tribunale di Sulmona con la sentenza n. 243 del 3 dicembre 2020.

Il fatto. Un condomino impugna la delibera di approvazione del bilancio contestandone diversi profili di illegittimità e chiedendo al giudice di dichiararla nulla o annullabile.

Tra gli altri motivi di contestazione, la condomina lamenta di non essere stata convocata in assemblea. Infatti, l’amministratore aveva inviato l’avviso di convocazione ad un indirizzo pec diverso da quello espressamente indicato e comunicato per iscritto allo stesso amministratore.

Si costituiva il condominio, che contestava i rilievi mossi dall’attrice. In particolare, sosteneva che la convocazione dell’assemblea era avvenuta regolarmente con l’utilizzo della mail sempre impiegata per le precedenti convocazioni.

Il Tribunale di Sulmona ha ritenuto fondato lo specifico motivo di impugnazione in esame.

Invio alla pec sbagliata. Il giudice osserva che, effettivamente, esiste una richiesta scritta inviata dalla condomina all’amministratore in data 8 luglio 2018 (quindi prima dell’assemblea del 8 giugno 2019). Richiesta che lascia poco spazio all’interpretazione: “La informo ufficialmente che, da oggi in poi, tutte le comunicazioni inerenti il condominio e mie personali devono essere inviate a seguente indirizzo email“.

Invio che, nella specie, non vi è prova che sia avvenuto.

Da qui la decisione del Tribunale. La mancata comunicazione a taluno dei condomini dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta l’annullabilità della delibera condominiale.

Ne consegue che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetta, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso.

Annullamento. A tal proposito – continua il giudice – “va osservato che la mancata tempestiva convocazione di un condomino, ai sensi dell’art. 66 disp. att. c.c., integra un vizio di costituzione dell’assemblea che è idoneo, di per sé, a portare all’annullamento della delibera in quella sede approvata. Trattasi, invero, di vizio formale inerente il procedimento di formazione della volontà dell’ente di gestione, costituente valido motivo di impugnazione, a prescindere da ogni ulteriore interesse del condomino che contesta la delibera”.

È appena il caso di ricordare che l’articolo 66, comma 3, delle disposizioni attuative del codice civile – riscritto dalla legge n. 220 del 2012 – prevede una disciplina puntuale e molto rigorosa in ordine alle modalità di convocazione dell’assemblea di condominio.

La norma dispone che l’avviso di convocazione – contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno – deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, necessariamente mediante una delle seguenti modalità:

– posta raccomandata

– posta elettronica certificata

– fax

– consegna a mano.

L’avviso deve poi contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell’ora della stessa.

In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 c.c. su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.

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