Bicicletta in hotel: quando l’albergo paga i danni per il furto?

La Corte di Appello di Torino chiarisce quali sono gli elementi sufficienti per affermare l’esistenza di un contratto di posteggio tra struttura alberghiera e cliente

Noi e il Condominio

Di

di Giuseppe Donato Nuzzo

Fonte: Altalex del 24/01/2021.

La possibilità di usufruire del deposito dell’albergo, sito in un garage esterno alla struttura, per il posteggio della bicicletta, l’esistenza di spazi nel garage contrassegnati con un numero, il fatto che l’ospite sia stato accompagnato da personale dell’hotel, che vi sia una chiave per accedere e che il posto occupato sia stato comunicato alla reception, costituiscono elementi sufficienti per affermare l’esistenza di un contratto di posteggio tra albergo e cliente, autonomo rispetto a quello alberghiero, avente ad oggetto la collocazione e la custodia della bicicletta.

La pubblicità nella quale l’hotel viene descritto come munita di posteggio/garage e l’elevato formalismo per accedere al deposito inducono il cliente a confidare nella custodia del bene. Ne consegue che l’hotel risponde dei danni in caso di furto della bicicletta data in custodia.

È quanto emerge dalla sentenza 29 ottobre-29 dicembre 2020, n. 1289 della Corte d’Appello di Torino.

Il caso. La società proprietaria di un albergo viene citata in giudizio da un cliente, che chiede il risarcimento dei danni per la violazione degli obblighi di custodia nell’esercizio dell’attività alberghiera ex artt. 1783, 1784 e 1785 bis c.c. Il cliente aveva intrapreso una vacanza itinerante in mountain bike (del valore di € 6.800,00) e aveva richiesto una camera presso l’albergo per una notta. All’incaricato presente alla reception, l’attore chiedeva di poter portare e custodire la bicicletta nella propria stanza. Negata tale possibilità, il dipendente proponeva di usufruire del deposito dell’albergo, sito in un garage esterno alla struttura, a circa 100 metri di distanza. Il cliente accettava. L’incaricato dell’hotel prendeva quindi in consegna la bicicletta e provvedeva a riporla nel ridetto garage. Chiusa a chiave la saracinesca, aveva tenuto le chiavi presso la reception, senza consegnarne copia all’attore. La mattina successiva, l’attore, recatosi con l’addetto nel garage, si avvedeva che la mountain bike era stata rubata. Il garage, privo di segni di effrazione, non disponeva di alcun sistema di videosorveglianza, circostanza non specificata in precedenza dall’albergatore.

La proprietaria dell’albergo si opponeva alla richiesta risarcitoria. A suo dire, non è stato concluso alcun un contratto di deposito avente ad oggetto la custodia della bicicletta, essendo stato avvisato il cliente che l’hotel non avrebbe risposto in caso di furto.

La decisione. La Corte d’appello, confermando la sentenza di primo grado, ha condannato l’albergo a risarcire i danni. I giudici hanno ritenuto sussistenti, nella fattispecie, gli elementi sufficienti per affermare l’esistenza di un contratto definibile di posteggio tra albergo e cliente, avente ad oggetto la collocazione e la custodia della bicicletta. Le dichiarazioni testimoniali, precise e concordanti, confermano i fatti esposti dall’attore. Tutti i testi concordano che si trattava di un servizio, a pagamento per auto e moto, gratuito per le biciclette, escludendo il carattere di mera cortesia del ricovero del veicolo in questione.

Il fatto che gli spazi del garage di pertinenza dell’hotel fossero contrassegnati con un numero, che l’ospite venisse accompagnato da personale dell’hotel (anche se non con mansione esclusiva o specifica di parcheggiatore) che vi fosse una chiave per accedere e che il posto occupato venisse comunicato alla reception costituiscono ulteriori elementi che confermano la qualificazione giuridica.

Il contratto di posteggio. Questa tipologia di contratto, a cui la Corte di Cassazione in diverse pronunce ha riconosciuto natura atipica, si caratterizza per l’esistenza concorrente sia di elementi tipici della locazione (riferita all’area destinata alla sosta) sia per l’obbligazione di restituzione del veicolo e di custodia dello stesso (Cass. SS.UU 28.06.2011 n. 14329). Nel caso in esame – si legge nella sentenza – “la collocazione della bicicletta aveva prevalentemente la funzione di conservazione e restituzione della bicicletta rispetto all’esigenza di reperire uno spazio per il relativo stazionamento”.

Natura gratuita. La natura gratuita del contratto non incide sulla natura dell’obbligazione del depositario “giacché anche nel deposito gratuito la custodia va esercitata con la diligenza del buon padre di famiglia e la perdita, la distruzione, o il danneggiamento della cosa, determinano la responsabilità contrattuale del depositario anche se da valutarsi con minor rigore (art. 1768, 2° comma c.c.)”.

Rapporti con il contratto alberghiero. La proprietaria dell’hotel aveva provato a difendersi invocando l’art. 1785 quinquies c.c., che esclude l’applicazione delle norme relative agli obblighi di deposito in albergo “ai veicoli e alle cose lasciate negli stessi”. Tesi respinta dalla Corte d’appello, perché il contratto di posteggio è autonomo rispetto a quello alberghiero. Non trova dunque applicazione l’art. 1785 quinquies citato, “norma che avrebbe trovato applicazione se l’hotel avesse consentito al cliente di portare in camera la bicicletta”.

Informazione e buona fede. Anche la circostanza che il parcheggio in questione non fosse custodito e di tale circostanza il cliente fosse stato edotto dall’addetto alla reception appare, nella fattispecie, di difficile rilievo per il cliente. I testi non hanno saputo indicare se i cartelli affissi nel garage fossero già posizionati all’epoca dei fatti; in ogni caso – precisano i giudici – “l’elevato formalismo per accedere al locale in questione induceva il cliente a confidare nella custodia del bene

Pubblicità. Del resto, conclude la Corte, nessuna censura o critica è stata mossa dall’hotel al rilievo, mosso dal cliente, dell’esistenza di pubblicità nella quale la struttura veniva descritta come munita di posteggio/garage.

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