Caduta per il dislivello dell’ascensore. La distrazione non esclude la responsabilità del condominio

Noi e il Condominio

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Negligenza ed imprevedibilità. Sono questi i requisiti che la condotta della vittima di danni da cose in custodia deve possedere per essere qualificata “caso fortuito” ed escludere la responsabilità del custode.

Lo ha stabilito la terza sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 25837 del 31 ottobre 2017. Per gli Ermellini i due requisiti devono sussistere entrambi: “La condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può costituire un caso fortuito, ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell’art. 2051 c.c., quando abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode”.

La mera disattenzione della vittima, dunque, non integra necessariamente il caso fortuito.

Il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa. Di contro, il giudice non può limitandosi a prendere in esame solo la natura colposa della condotta della vittima, ma deve stabilire se tale condotta sia o meno prevedibile o imprevedibile in considerazione della fattispecie concreta presa in esame. E la condotta può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata.

Nel caso oggetto della sentenza in commento, la Corte d’appello aveva rigettato la domanda di risarcimento proposta da un condominio, caduto uscendo dall’ascensore condominiale. Per i giudici di merito, il dislivello tra ascensore ed il piano di calpestio rappresenta non “un’insidia”, ma anzi una situazione “ricorrente e probabilissima”. Pertanto, la causa del sinistro andava individuata nella condotta distratta dello stesso condomino, perché era suo onere “verificare il piano di calpestio che andava ad impegnare”, tanto più alla luce delle sue limitate capacità deambulatorie.

Insomma, la distrazione sarebbe stata la vera causa dei danni, idonea ad escludere la responsabilità del condominio-custode. È proprio su questo punto, però, che la Cassazione ha bocciato il ragionamento della Corte d’appello.

Il “caso fortuito” è quell’evento che non può essere previsto e, per giurisprudenza pacifica, può essere anche rappresentato da un comportamento colposo della vittima stessa del danno. Tuttavia – si legge nella sentenza – l’esclusione della responsabilità del custode, quanto viene eccepita dal quest’ultimo la colpa della vittima, esige un duplice accertamento:

Che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;

– Che quella condotta non fosse prevedibile.

La Corte d’appello, invece, ha reputato sussistente il “caso fortuito” prendendo in esame unicamente la condotta della vittima, qualificata come negligente, senza esaminare se quella condotta potesse ritenersi imprevedibile, eccezionale o anomala da parte del custode. Così giudicando, ha violato l’art. 2051 c.c., perché ha ravvisato nella condotta del condomino un caso fortuito, senza indagare sulla sussistenza d’uno dei due elementi costitutivi di tale istituto: la prevedibilità di quella condotta da parte del condominio-custode.

Soluzione, quest’ultima, non condivisibile, e che – secondo la Cassazione – finisce per condurre ad una sorta di paradosso:

– se la condotta della vittima è prudente, essa è in grado di avvistare il pericolo ed evitarlo, ed alcun danno potrebbe mai verificarsi, sicché in questo caso la responsabilità del custode mai potrebbe sorgere;

– se la condotta della vittima è imprudente, tale imprudenza escluderebbe di per sé la responsabilità del custode, la quale anche in questo caso mai potrebbe perciò sorgere.

Per questa via – concludono i giudici di Piazza Cavour – “si perverrebbe di fatto a ridurre drasticamente, quanto non ad eliminare del tutto, la presunzione di responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c., e l’evidente assurdità di questo approdo rende palese la non condivisibilità della sua premessa, ovvero che basti la sola negligenza della vittima del danno da cosa in custodia per escludere la responsabilità del custode”.

avv. Giuseppe Nuzzo – (Fonte: www.condominioweb.com)

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