Cani in casa, il sindaco non può trasferirli se stanno bene

Noi e il Condominio

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Niente trasferimento se la ASL attesta il buono stato di salute degli animali, mentre la quiete pubblica va tutelata con altri strumenti ordinari

Giuseppe Nuzzo

Va annullata l’ordinanza del sindaco che dispone l’allontanamento dei cani dalla proprietà privata, se la ASL attesta le buone condizioni di salute degli animali. Lo ha stabilito il TAR Campania-Salerno, sentenza n. 608 del 15 aprile 2019.

Il Tar si è espresso in una vicenda in cui il commissario straordinario del comune aveva ordinato alla proprietaria di alcuni cani il trasferimento degli animali entro venti giorni. Nell’ordinanza, adottata a seguito della relazione del responsabile dell’ufficio ASL competente, era motivata dalla “necessità di adottare misure atte ad evitare inconvenienti igienico sanitari e disturbi alla quiete pubblica come lamentati da numerosi esposti pervenuti”.

La proprietaria degli animali lamentava l’illegittimità del provvedimento per eccesso di potere; a suo dire, infatti, non sarebbe stato adeguatamente accertato, né reso esplicito nella motivazione dell’ordinanza, l’esistenza di una ragione di tutela della igiene pubblica, presupposto richiesto dall’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000 per legittimare l’esercizio dei poteri d’urgenza e l’adozione dell’ordinanza contingibile ed urgente da parte del sindaco (nel caso specifico, del commissario straordinario).

In effetti, il potere d’urgenza ex art. 50 TUEL può essere esercitato solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale e imprevisto, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali non sia possibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico e unicamente in presenza di un preventivo accertamenti della situazione, fondato su prove concrete e non si mere presunzioni.
Tali presupposti non ricorrono laddove il sindaco possa fronteggiare la situazione con rimedi di carattere corrente nell’esercizio ordinario dei suoi poteri, ovvero la situazione possa essere prevenuta con in normali strumenti apprestati dall’ordinamento. Detto in altri termini, Insomma, l’ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50 TUEL è un rimedio estremo atipico, a cui si po’ ricorrere soltanto per far fronte a situazioni che non possono essere affrontate efficacemente con gli strumenti tipici previsti dall’ordinamento.

Nel caso preso in esame, l’ordinanza impugnata è stata adottata sul presupposto che la presenza dei cani all’interno di una proprietà privata possa cagionare “inconvenienti igienico sanitari” e disturbo al vicinato. Tuttavia –osserva il TAR Campania – dall’esame della relazione del responsabile ASL, posta a fondamento dell’atto impugnato, emerge che i cani erano in buono stato di salute e nessuno presentava segni di malattie tanto meno infettive o contagiose.

Da qui la decisione del TAR di annullare l’ordinanza. Secondo i giudici, non ricorrono i presupposti per l’esercizio di un potere d’urgenza mediante adozione di ordinanza contingibile ed urgente.

Quanto alla necessità di tutelare la quiete pubblica, che sarebbe potenzialmente minacciata dalla presenza di tanti animali in un’area circoscritta, il TAR rileva che il disturbo dei vicini è tutelabile con altri rimedi apprestati dall’ordinamento.

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